Incentivi all’assunzione

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Con la L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) sono state apportate alcune modifiche all’incentivo per le assunzioni di Giovani Under 36.

COS’È
Esonero contributivo triennale (quadriennale nelle regioni del Mezzogiorno) per i datori di lavoro che assumono i giovani under 36 che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti e che non procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo di lavoratori inquadrati con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

DESTINATARI

Giovani che al momento dell’assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa e che presentano i seguenti requisiti:

  • non abbiano compiuto il 36° anno di età (intesi come 35 anni e 364 giorni)
    entro il 31 dicembre 2022.

AGEVOLAZIONI
Sgravio contributivo: 100% dei contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 6.000 euro.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non sono considerati però i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Le modalità di fruizione saranno illustrate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

MODALITÀ
Conguaglio contributivo.

COS’È
Uno sgravio contributivo, destinato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati con sede di lavoro su tutto il territorio nazionale.
L’incentivo non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate.

  • DESTINATARI
    Cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • Cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

AGEVOLAZIONI
€ 8.000 per giovani, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. La trasformazione è condizionata al possesso dei requisiti alla data della trasformazione.

L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione.
L’incentivo può essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti «de minimis» e può essere riconosciuto solo in presenza di sufficienti risorse disponibili.L’incentivo è cumulabile con altri incentivi di all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

COS’È
Sgravio contributivo riservato alle assunzioni degli iscritti al Programma Garanzia Giovani.

A CHI SI RIVOLGE
Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

DESTINATARI
Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, cosiddetti NEET, che siano registrati al Programma Garanzia Giovani.
I minori di 18 anni devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione

AGEVOLAZIONI
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo può essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti «de minimis», o anche oltre tali limiti mediante rispetto delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 7 del Decreto direttoriale n. 3/2018.
La concessione del beneficio è subordinata a sufficiente capienza di risorse disponibili.

L’incentivo è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi previsto dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge 205/17.

L’incentivo è previsto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione e deve essere fruito entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2021

MODALITÀ
Domanda preliminare su portale INPS e Flussi UNIEMENS.

COS’È
Incentivi di varia natura legati alla tipologia contrattuale definita come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” di durata non inferiore a 6 mesi.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

  • DESTINATARI
    Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  • Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, per il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, per il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • Giovani under 30, per l’ulteriore incentivo in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato pari all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi.

 

AGEVOLAZIONI

Sgravio contributivo, incentivi economici e retributivi:

  • aliquota fiscale ridotta;
  • agevolazioni riservate all’apprendistato di primo e terzo livello;
    possibilità di sottoinquadramento (o di riduzione percentuale della retribuzione);
  • esonero dalla base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Con obblighi di formazione stabiliti al momento della stipula del contratto.

COS’È
Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della NASPI (ex ASPI).

A CHI SI RIVOLGE
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative e le imprese di somministrazione che assumono soci con contratto di lavoro subordinato.

DESTINATARI

Lavoratori percettori di NASPI, compresi quelli che avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

AGEVOLAZIONI
Contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASPI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASPI. L’incentivo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015 ed al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013.

MODALITA
Conguaglio contributivo

COS’È
Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della NASPI (ex ASPI).

A CHI SI RIVOLGE
Tutti i datori di lavoro

DESTINATARI

Senza limiti di età,
– lavoratori percettori di NASPI;
– lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione di NASPI, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

AGEVOLAZIONI

Datori di lavoro con più di 9 dipendenti

PeriodoAliquota contibutiva a carico del DLAliquota contibutiva a carico del LavTotale
Dal 1 al 36 mese (60 per artigianato)11,61%5,84%17,45%

 

Datori di lavoro con fino a 9 dipendenti

PeriodoAliquota contibutiva a carico del DLAliquota contibutiva a carico del LavTotale
Dal 1 al 12 mese3,11%5,84%8,95%
Dal 13 al 24 mese4,61%5,84%10,45%
Dal 25 al 36 mese11,61%5,84%17,45%

 

Incentivo economico: l’apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio

Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative e istituti contrattuali. Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP.

MODALITA
Conguaglio contributivo

COS’È
Incentivo per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato (o anche di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi.

A CHI SI RIVOLGE
Tutti i datori di lavoro.

DESTINATARI

Lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.

AGEVOLAZIONI
Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato: a) 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; b) 21 mesi per lavoratori over 50; c) 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006 ed all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015.

MODALITA’
Conguaglio contributivo.

COS’È
Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato, indeterminato (anche in somministrazione) o trasformazione da determinato a indeterminato di donne rientranti in particolari casistiche (i rapporti di lavoro possono essere anche part-time.

A CHI SI RIVOLGE
Tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico e/o intermittente.

DESTINATARI

Donne lavoratrici:

  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,
  • con almeno 50 anni di età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ma con obbligo di risiedere in aree svantaggiate o di andare a svolgere una professione o entrare in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

AGEVOLAZIONI

  • Per le Assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 €; la durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
  • Per le Assunzioni a tempo determinato: riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di e 6.000 € La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.
  • Nel caso di trasformazioni di un contratto a tempo indeterminato: il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.

MODALITA’
Denunce contributive (UniEmens)

COS’È
Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato(anche in somministrazione) di soggetti con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati.

DESTINATARI

Over 50, disoccupati da almeno 12 mesi

AGEVOLAZIONI
Riduzione dei contributi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono.
L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Regolarità ex articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006. Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e rispetto del regolamento UE n. 651/2014.

MODALITA’
Conguaglio contributivo

COS’È
Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici.

DESTINATARI

Lavoratori disabili
– con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n. 915/78, per l’incentivo di cui alla lettera a);
– con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n. 915/78, per l’incentivo di cui alla lettera b);
– intellettivi e psichici, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per l’incentivo di cui alla lettera c).

AGEVOLAZIONI
a) 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n. 915/781;
b) 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n. 915/782.

MODALITA’
Conguaglio contributivo

COS’È
Credito d’imposta mensile e sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano i lavoratori lì detenuti o internati. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, sono ridotte nella misura del 95%.

A CHI SI RIVOLGE
Imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

DESTINATARI

Detenuti o internati, ex degenti degli ospedali psichiatrici, condannati e internati ammessi al lavoro esterno.

AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta e sgravio contributivo: 520 euro per i detenuti e 300 euro per i semiliberi. Riduzione 95% delle aliquote contributive. Assunzioni per un periodo non inferiore ai 30 giorni. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006 ed alla sufficiente capienza di risorse disponibili.

Non è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva.

MODALITA’
Presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Domanda all’INPS per sgravio contributivo.

COS’È
Genitori di figli minori o affidatari di minori che abbiano effettuato l’iscrizione presso la banca dati INPS.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati, comprese le società cooperative (anche per l’assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex D.lgs. n. 155/2006) e gli Studi professionali (interpello 16/2016).

DESTINATARI

Giovani di età inferiore a 35 anni, genitori di figli minori, privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che siano iscritti alla banca dati dei giovani genitori.

AGEVOLAZIONI
Bonus da usufruire tramite conguaglio contributivo.
Bonus di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni datore di lavoro.
Per iscriversi alla banca dati INPS è necessario:

  • Avere un’età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età);
  • Essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall’eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori;
  • Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l’impiego.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015; al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013.
Da rifinanziare.

MODALITA’
Presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Domanda all’INPS per sgravio contributivo.

COS’È
Sgravio contributivo per i contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

A CHI SI RIVOLGE
Aziende con meno di venti dipendenti. Per il rispetto di tale requisito dimensionale, vanno ricompresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, in proporzione alle ore lavorate nel mese da un lavoratore a tempo pieno e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.

DESTINATARI

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo

AGEVOLAZIONI
Sgravio contributivo del 50%. È applicabile fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

MODALITA’
Domanda su portale INPS e conguaglio contributivo

COS’È
Per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza, si riconosce un esonero contributivo dall’importo variabile.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati e Enti formativi accreditati

DESTINATARI

Beneficiari del Reddito di cittadinanza

AGEVOLAZIONI
Agevolazione contributiva.
Se l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato (anche grazie all’attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. La durata dell’esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.
Se le attività intraprese nell’ambito di un percorso formativo intrapreso con un ente formativo accreditato, portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. La restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all’ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.
Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL). Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

MODALITA’

Domanda su portale INPS e conguaglio

COS’E’

Con l’introduzione dell’ Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, dal 1° gennaio 2018 viene abrogato il c.d. esonero contributivo per assunzione sistema duale, previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232).

A CHI SI RIVOLGE

Tutti i datori di lavoro privati.

DESTINATARI

Giovani che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

AGEVOLAZIONI

L’agevolazione consiste nell’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, del versamento  dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua.
L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato.

MODALITA’
Conguaglio contributivo

COS’E’

Incentivo diretto a promuovere il professionismo nello sport femminile con lavoro subordinato sportivo.

A CHI SI RIVOLGE

Società sportive femminili costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata

DESTINATARI

Atlete.

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica” (art. 2, L . 91/1981)

AGEVOLAZIONI

Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

COS’È
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.

A CHI SI RIVOLGE
Ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

AGEVOLAZIONE

Fino al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

COS’È

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

A CHI SI RIVOLGE
Ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

AGEVOLAZIONE
L’esonero di cui all’articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

COS’È

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate.

A CHI SI RIVOLGE
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro agricolo e contratti di lavoro domestico, per i rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

AGEVOLAZIONE

Al fine di contrastare l’epidemia da COVID-19 e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
 

L’esonero spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro ed è pari al:

  • 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025*;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.
* Attualmente è stato concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea. Dal 01 Luglio 2021 fino a 31 Dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione Europea.

COS’È
Sgravio contributivo volto a favorire l’occupazione di persone svantaggiate.

CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro di Società Cooperative.

DESTINATARI
Invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare.

AGEVOLAZIONI
Abbattimento totale delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali.

L’esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore.
Gli sgravi contributivi si applicano per un periodo di 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno e di 24 mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

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Archivio incentivi

COS’È
Incentivo sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL; per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Disposta un’ulteriore proroga per usufruire dell’incentivo IO Lavoro: aziende e datori di lavoro possono infatti inviare le domande di agevolazione anche oltre il 31 gennaio 2021.

Le domande dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni dell’anno 2020, fino al 31 dicembre 2020 compreso.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati non soltanto nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche in quelle in transizione e più sviluppate.

  • TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE
    Contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
  • Contratto di apprendistato professionalizzante.
  • L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

AGEVOLAZIONI
Incentivo sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato su base mensile.

CUMULABILITA’
L’incentivo è cumulabile con:

  • Incentivo strutturale occupazione giovanile stabile
  • Incentivo per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza
  • Altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

COS’È
Incentivo per l’assunzione di percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto che richiedano l’assegno di ricollocazione nell’ambito di un accordo di ricollocazione.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro privati.

DESTINATARI

Lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione (dipendenti di aziende destinatarie di interventi di CIGS per riorganizzazione o crisi, per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero dell’occupazione, e la cui procedura di consultazione sindacale si sia conclusa con un accordo di ricollocazione)

AGEVOLAZIONI
Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. L’assegno può essere richiesto dal lavoratore entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione dove sono indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali interessati dagli esuberi di personale. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere. La durata dell’agevolazione è fissata a: 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.

MODALITA’
Conguaglio contributivo

Contratto di lavoro a termine determinato
Contratti di lavoro a termine: può essere apposto un termine non superiore a 12 mesi. È possibile superare i dodici mesi, ma in ogni caso non più di 24, solo in presenza di almeno una di tali condizioni:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività (ovvero esigenze di sostituzione di altri)
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Laddove il contratto sia stipulato per una durata superiore a dodici mesi: lo stesso si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Proroghe possibili per il contratto a tempo indeterminato
Si riduce da 5 a 4 il numero massimo di proroghe possibili per il contratto a tempo determinato. In ipotesi di quinta proroga il contratto si considera automaticamente trasformato a tempo indeterminato.

Ad ogni rinnovo corrisponde un aggravio contributivo dello 0,5% a carico del datore di lavoro (fatta eccezione per colf e badanti) i contratti a termine non possono superare il 30% di quelli a tempo indeterminato in forza presso l’azienda (nel conteggio sono compresi anche i contratti dii somministrazione).

Esonero Contributivo Under 35
È confermata fino al 2020 la misura di esonero contributivo per le assunzioni dei giovani fino ai 35 anni di età (in luogo dei 30 originariamente previsti); i datori di lavoro potranno in tal caso beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 50% per un periodo massimo di 36 mesi.

Il limite massimo dello sgravio contributivo. Il limite massimo dello sgravio contributivo è pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Voucher
È prevista la parziale reintroduzione dei Voucher, ma solo per una durata massima di 10 giorni, come mezzo di retribuzione di pensionati, disoccupati, studenti fino ai 25 anni, nei settori alberghiero, agricoltura ed enti locali.

COS’È
Riduzione dell’aliquota per quelle quote di utili accantonati a riserve – diverse da quelle che si considerano non disponibili – e reinvestiti in beni strumentali nuovi e per l’incremento dell’occupazione.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro del settore privato compresi enti pubblici economici.

AGEVOLAZIONI
Tassazione ridotta di nove punti percentuali del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente reinvestiti per acquisire beni strumentali materiali nuovi o per assumere nuovo personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018. L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

COS’È
Agevolazione fiscale e contributiva per i premi di risultato, la partecipazione agli utili di impresa e il welfare aziendale previsti nella contrattazione collettiva di secondo livello.

A CHI SI RIVOLGE
Datori di lavoro e lavoratori del settore privato compresi enti pubblici economici.

AGEVOLAZIONI

Agevolazione fiscale
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi (elevabile a 4.000 nel caso di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. L’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 80.000.

Agevolazione contributiva
Riduzione di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime IVS, su una quota di erogazioni non superiore a 800 euro annue. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La disposizione opera per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017. Il contratto collettivo deve essere depositato telematicamente

MODALITA’
Conguaglio fiscale, denunce contributive e deposito telematico.