L’alternanza scuola lavoro è un’agevolazione prevista per quei datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti under 30 che hanno svolto, presso la medesima azienda, attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di alta formazione.
Le agevolazioni previste dall’alternanza scuola lavoro sono rivolte ai datori di lavoro privati che assumono gli under 30 che hanno svolto, nella medesima azienda, percorsi lavorativi e periodi di apprendistato.
L’incentivo previsto è l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, entro il limite di 3.000€ annui e per un periodo totale di 36 mesi. Sono esclusi premi e contributi INAIL.
Gli under 30, per essere coinvolti dalla misura, devono aver svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al:
30% delle ore di alternanza scuola – lavoro previste dalla legge 107/15
30% del monte ore previste per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (d.lgs. 226/05)
30% delle ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al dpcm n.86 del 2008
30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Il contratto previsto è quello a tempo indeterminato a tutele crescenti.
L’agevolazione viene riconosciuta nel momento in cui un datore di lavoro assume, mediante contratto indeterminato a tutele crescenti, un giovane under 30 che ha svolto presso la medesima azienda l’attività di alternanza scuola – lavoro.
Il beneficio decade nel momento in cui, entro i 6 mesi successivi all’assunzione, il datore licenzia il giovane assunto. In tal caso, è previsto l’obbligo di restituire quanto già fruito sotto forma di incentivo.
A chi si rivolge | Datori di lavoro privati |
Validità | Entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio Durata massima 36 mesi |
Target | Studenti under 30 |
Incentivo | L’erogazione dell’incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi |
Contratto | Tempo indeterminato a tutele crescenti |
Cumulabilità | Non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo |
No, l’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo.
L’incentivo si configura come uno sgravio contributivo.
Per chi assume giovani che hanno svolto, nella propria azienda, percorsi di alternanza scuola lavoro, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un limite di 3.000€ annui e un periodo massimo di 36 mesi.
Per usufruire di questo incentivo, è necessario assumere il giovane under 30 entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio con un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
L’incentivo si richiede tramite l’INPS e si otterrà mediante conguaglio contributivo.
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