Il bonus strutturale donne (L92/2012) è uno sgravio contributivo per l’assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne in modo stabile.

Gli sgravi possono esseri richiesti da tutte le aziende del settore privato, con l’obiettivo di ottenere un incremento occupazionale stabile.

Bonus strutturale donne: chi sono le destinatarie

Rientrano nel bonus strutturale donne per l’assunzione incentivata:

  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate1 e prive di un impiego regolarmente
    retribuito da almeno 6 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una
    accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da
    almeno 6 mesi.

I contratti previsti

Il bonus strutturale donne scatta nel momento in cui il datore di lavoro assumere con un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Nel caso di contratto a tempo determinato, i vantaggi del bonus sono i seguenti:

  • Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.
  • In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.
  • Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi.

Se, invece, l’assunzione avviene con un contratto a tempo indeterminato, lo sgravio previsto è una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.

Sono esclusi dal bonus strutturale donne i contratti di: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; Apprendistato professionalizzante; Apprendistato di alta formazione e di ricerca; Lavoro occasionale; Lavoro domestico; Lavoro intermittente.

Cumulabilità del bonus strutturale Donne

Il bonus strutturale donne è cumulabile con:

  • Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);
  • Incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012);
  • Incentivo per sostituzione lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, D.Lgs n. 151/2001

 

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