{"id":6716,"date":"2021-02-10T14:57:58","date_gmt":"2021-02-10T13:57:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.timevision.it\/fondo-nuove-competenze\/?p=6716"},"modified":"2021-02-10T15:09:06","modified_gmt":"2021-02-10T14:09:06","slug":"faq-anpal-fondo-nuove-competenze-elenco-completo-aggiornato-al-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.timevision.it\/fondo-nuove-competenze\/faq-anpal-fondo-nuove-competenze-elenco-completo-aggiornato-al-2021\/","title":{"rendered":"FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze: elenco completo aggiornato al 2021"},"content":{"rendered":"<p>FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze: l&#8217;ente ha pubblicato chiarimenti in merito al funzionamento del fondo, come fare domanda, come sviluppare il progetto formativo, i soggetti erogatori e quali sono i costi finanziati.<\/p>\n<p>Di seguito, l&#8217;elenco di tutte le <strong>FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze aggiornato al 2021<\/strong>.<\/p>\n<h2 id=\"h-presentazione-delle-domande-fondo-nuove-competenze-l-elenco-completo-delle-faq-2021\">FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze 2021: presentazione delle domande<\/h2>\n<h3 id=\"h-1-quali-sono-le-modalit-di-trasmissione-della-domanda-di-istanza-di-contributo-e-quale-la-scadenza-di-presentazione-delle-domande\"><strong>Quali sono le <\/strong><strong>modalit\u00e0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>di<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale\u00a0<\/strong><strong>\u00e8<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>la<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>scadenza di presentazione delle domande?<\/strong><\/h3>\n<p>Le modalit\u00e0 di trasmissione sono riportate all\u2019articolo 7 dell\u2019Avviso.<\/p>\n<p>Nelle more della messa a disposizione dell\u2019applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo\u00a0<strong>deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata<\/strong>\u00a0all\u2019indirizzo dedicato\u00a0<a href=\"mailto:fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it\"><em>fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it<\/em>.<\/a><\/p>\n<p>Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni operative per l\u2019utilizzo del sistema operativo dedicato alla presentazione delle istanze.\u00a0<strong>Non \u00e8 fissata una scadenza limite per la presentazione,<\/strong> potranno essere trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell\u2019avviso.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 di soccorso istruttorio (ad es. integrazioni documentali, richieste di chiarimenti, ecc.) saranno svolte da ANPAL tramite la casella PEC integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it (si prega di non utilizzare questo indirizzo per la trasmissione di istanze, quesiti o richieste di informazioni).<\/p>\n<h3 id=\"h-2-ci-sono-dei-format-da-seguire-per-la-redazione-degli-accordi-collettivi-di-rimodulazione-dell-orario-di-lavoro\"><strong>Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione <\/strong><strong>dell\u2019orario<\/strong><strong>\u00a0di lavoro?<\/strong><\/h3>\n<p>Non \u00e8 definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro. Nell\u2019articolo 1 dell\u2019Avviso sono specificati i contenuti degli\u00a0<strong>accordi collettivi<\/strong>, che devono essere conformi con quanto previsto dall\u2019art. 88, comma 1, del richiamato Decreto-Legge n. 34\/ 2020 dall\u2019art. 4 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall\u2019art. 3 del Decreto di attuazione.<\/p>\n<p>In particolare, devono comunque essere riportati e descritti i seguenti contenuti:<\/p>\n<ul>\n<li>le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle\u00a0<strong>mutate esigenze produttive<\/strong>\u00a0dell\u2019impresa<\/li>\n<li>i\u00a0<strong>fabbisogni del datore di lavoro<\/strong>\u00a0in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra<\/li>\n<li>l\u2019<strong>adeguamento formativo<\/strong>\u00a0necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o 4;<\/li>\n<li>la previsione dei progetti formativi<\/li>\n<li>il numero dei lavoratori coinvolti nell\u2019intervento<\/li>\n<li>il numero di ore dell\u2019orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"h-3-ci-sono-dei-format-da-seguire-per-la-redazione-del-progetto-per-lo-sviluppo-delle-competenze\"><strong>Ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze?<\/strong><\/h3>\n<p>Non \u00e8 definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze.<\/p>\n<p>Nell\u2019articolo 1 dell\u2019Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformit\u00e0 con quanto previsto con l\u2019art. 5 del Decreto di attuazione.<\/p>\n<p>In particolare, il\u00a0<strong>progetto formativo<\/strong>\u00a0deve prevedere la descrizione delle modalit\u00e0 di svolgimento dei seguenti ambiti:<\/p>\n<ul>\n<li>individuazione delle\u00a0<strong>competenze possedute dal lavoratore<\/strong><\/li>\n<li>la\u00a0<strong>personalizzazione dei percorsi<\/strong>\u00a0coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell\u2019ambito del Repertorio nazionale di cui all\u2019articolo 8 del Dlgs 13\/2013<\/li>\n<li>lo svolgimento delle attivit\u00e0 formative<\/li>\n<li>la durata<\/li>\n<li>il soggetto erogatore della formazione.<\/li>\n<li>la messa in trasparenza e attestazione delle\u00a0<strong>competenze acquisite<\/strong>\u00a0con i percorsi, in conformit\u00e0 con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13\/2013.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"h-4-in-che-modo-pu-essere-presentata-l-istanza-da-parte-del-fondo-interprofessionale-modello-di-istanza-1-allegato-1b-dell-avviso\"><strong>In che modo pu\u00f2 essere presentata l\u2019istanza da parte del Fondo Interprofessionale (modello di istanza 1, Allegato 1B dell\u2019Avviso)?<\/strong><\/h3>\n<p>Come previsto all\u2019art.3,\u00a0<strong>il Fondo pu\u00f2 presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019istanza cumulativa \u00e8 presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale o da un suo delegato.<\/p>\n<p>All\u2019istanza cumulativa per ciascuna azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>accordo collettivo<\/strong>\u00a0che deve essere stipulato e allegato per ogni impresa<br \/>\naderente,<\/li>\n<li>il\u00a0<strong>progetto formativo<\/strong>,<\/li>\n<li>l\u2019<strong>elenco dei lavoratori coinvolti<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"h-5-l-istanza-di-contributo-pu-essere-fatta-da-aziende-parzialmente-o-interamente-partecipate-da-enti-pubblici\"><strong>L\u2019istanza di contributo pu\u00f2 essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici?<\/strong><\/h3>\n<p>Non possono presentare istanza le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici.<\/p>\n<p>Come previsto all\u2019art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro, ai sensi dell\u2019art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34\/2020.<\/p>\n<h3 id=\"h-6-datore-di-lavoro-o-impresa-ossia-possono-partecipare-al-bando-ad-esempio-anche-associazioni-che-non-hanno-natura-di-impresa\"><strong>\u201cDatore di lavoro\u201d o \u201cimpresa\u201d? Ossia possono partecipare al bando, ad esempio, anche associazioni che non hanno natura di impresa?<\/strong><\/h3>\n<p>Come previsto dall\u2019art. 1 dell\u2019Avviso, possono partecipare tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.<\/p>\n<h3 id=\"h-7-possibile-presentare-un-istanza-cumulativa-nel-caso-in-cui-le-imprese-siano-aggregate-in-un-contratto-di-rete\"><strong>\u00c8<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>possibile presentare\u00a0<\/strong><strong>un\u2019istanza<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>cumulativa nel caso in cui le imprese siano aggregate in un contratto di rete?<\/strong><\/h3>\n<p>Si, le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o pi\u00f9 imprese si obbligano ad esercitare in comune una o pi\u00f9 attivit\u00e0 economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacit\u00e0 innovativa e la competitivit\u00e0 sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).<\/p>\n<h3 id=\"h-8-in-qualit-di-consulente-del-lavoro-posso-inoltrare-le-domande-per-le-aziende-da-me-gestite-ovviamente-con-apposita-delega-firmata-devo-chiedere-un-iscrizione-come-intermediario\"><strong>In qualit\u00e0 di consulente del lavoro posso inoltrare le domande per le aziende da me gestite, ovviamente con apposita delega firmata? Devo chiedere un\u2019iscrizione come intermediario?<\/strong><\/h3>\n<p>La delega pu\u00f2 essere rilasciata a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al DPR 445\/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identit\u00e0 di questi).<\/p>\n<h3 id=\"h-9-si-chiedono-informazioni-in-merito-alle-tempistiche-in-nessun-punto-viene-indicato-se-si-intendono-giorni-lavorativi-o-di-calendario\"><strong>Si chiedono informazioni in merito alle tempistiche: in nessun punto viene indicato se si intendono giorni lavorativi o di calendario.<\/strong><\/h3>\n<p>Le indicazioni sulle tempistiche in Avviso, laddove non specificato, devono intendersi in termini di giorni di calendario.<\/p>\n<h3 id=\"h-10-compatibilit-con-trattamenti-di-sostegno\"><strong>Compatibilit\u00e0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>con trattamenti di sostegno.<\/strong><\/h3>\n<h4><strong>\u00c8<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>possibile che siano interessati dagli interventi del FNC anche i\u00a0<\/strong><strong>lavoratori <\/strong><strong>in Cassa Integrazione?<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>\u00c8 confermata la stessa possibilit\u00e0 anche qualora le posizioni interessate siano le medesime ma l\u2019accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell\u2019orario di lavoro differenti da quelle interessate dalla CIG?<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>\u00c8 possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla TIS in deroga? Quindi con accordo APL \u2013 sindacato di categoria?<\/strong><\/h4>\n<p>I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC.<\/p>\n<p>Si conferma, quindi, la compatibilit\u00e0 tra l\u2019<strong>accesso al FNC<\/strong>\u00a0e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.<\/p>\n<h3 id=\"h-11-le-aziende-non-in-crisi-che-non-hanno-fatto-cig-possono-beneficiare-delle-agevolazioni\"><strong>Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni?<\/strong><\/h3>\n<p>Si. Come previsto all\u2019art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro, ai sensi dell\u2019art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34\/2020.<\/p>\n<h3 id=\"h-12-possibile-fare-richiesta-formale-ad-anpal-di-poter-far-rientrare-nella-misura-i-lavoratori-stabilizzati-in-disponibilit-sostenendo-chel-ammortizzatore-sociale-per-questi-lavoratori-di-natura-privata-a-carico-dell-impresa-e-non-della-pubblica-amministrazione\"><strong>\u00c8 possibile fare richiesta formale ad ANPAL di poter far rientrare nella misura i lavoratori stabilizzati in disponibilit\u00e0, sostenendo che<br \/>\nl\u2019ammortizzatore sociale per questi lavoratori \u00e8 di natura privata, a carico dell\u2019impresa e non della pubblica amministrazione?<\/strong><\/h3>\n<p>Come previsto all\u2019art. 2 dell\u2019Avviso, sono interessati dagli interventi del\u00a0<strong>Fondo Nuove Competenze\u00a0<\/strong>i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali \u00e8 stato rimodulato l\u2019orario di lavoro.<\/p>\n<p>Pertanto, i lavoratori in disponibilit\u00e0, non prestando attivit\u00e0 lavorativa durante il periodo di disponibilit\u00e0, non possono essere soggetti ad una rimodulazione dell\u2019orario di lavoro.<\/p>\n<h3 id=\"h-13-nel-caso-sia-stato-stipulato-un-contratto-di-solidariet-preesiste-all-emergenza-covid-19-con-scadenza-fine-2021-possibile-accedere-al-fondo-nuove-competenze\"><strong>Nel caso sia stato stipulato un contratto di solidariet\u00e0 preesiste all\u2019emergenza Covid-19, con scadenza fine 2021, \u00e8 possibile accedere al Fondo Nuove Competenze?<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidariet\u00e0.<\/p>\n<h3 id=\"h-14-possibile-previo-accordo-sindacale-congelare-l-applicazione-del-contratto-di-solidariet-creando-una-parentesi-formativa-nell-ambito-della-sua-applicazione-e-quindi-procrastinando-il-termine-per-un-periodo-pari-alla-durata-dell-azione-formativa-max-250-ore\"><strong>\u00c8 possibile, previo accordo sindacale, \u201ccongelare\u201d l\u2019applicazione del contratto di solidariet\u00e0, creando una parentesi formativa nell\u2019ambito della sua applicazione, e quindi procrastinando il termine per un periodo pari alla durata dell\u2019azione formativa (max 250 ore)?<\/strong><\/h3>\n<p>Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC<strong>\u00a0<\/strong>e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non \u00e8 possibile. Il lavoratore deve aver terminato il periodo di solidariet\u00e0 anche il giorno prima e poi accedere al\u00a0<strong>Fondo Nuove Competenze<\/strong>.<\/p>\n<h3 id=\"h-15-nel-caso-di-un-incremento-delle-percentuali-di-solidariet-a-causa-di-aggravamento-di-una-preesistente-situazione-di-riorganizzazione-dell-orario-di-lavoro-sarebbe-possibile-la-coesistenza-per-lo-stesso-lavoratore-di-quote-di-lavoro-in-solidariet-e-quote-di-lavoro-in-fnc\"><strong>Nel caso di un incremento delle percentuali di solidariet\u00e0, a causa di aggravamento di una preesistente situazione di riorganizzazione dell\u2019orario di lavoro, sarebbe possibile la coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidariet\u00e0 e quote di lavoro in FNC?<\/strong><\/h3>\n<p>No. Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non \u00e8 possibile.<\/p>\n<h3 id=\"h-16-il-contributo-erogato-in-relazione-al-fondo-nuove-competenze-di-cui-all-art-88-del-decreto-rilancio-compatibile-con-la-normativa-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-o-va-considerato-nei-limiti-del-de-minimis\"><strong>Il contributo erogato in relazione al Fondo Nuove Competenze di cui all\u2019art. 88 del Decreto Rilancio, \u00e8 compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato? O va considerato nei limiti del \u201c<em>de minimis<\/em>\u201d?<\/strong><\/h3>\n<p>Il Decreto interministeriale individua il\u00a0<strong>Fondo Nuove Competenze<\/strong>\u00a0come una \u201cmisura generale\u201d applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>beneficio derivante dal FNC\u00a0<\/strong>non rientra nell\u2019ambito degli aiuti di stato; d\u2019altra parte qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest\u2019ultima dovr\u00e0 verificare la compatibilit\u00e0 dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.<\/p>\n<h3 id=\"h-17-visto-lo-stanziamento-dei-730-mil-considerato-per-il-forte-interesse-che-questa-misura-sta-riscuotendo-le-aziende-che-eventualmente-dovessero-restare-fuori-dal-contributo-per-esaurimento-dei-fondi-possono-sperare-in-unrifinanziamento-della-misura\"><strong>Visto lo stanziamento dei 730 MIL considerato per\u00f2 il forte interesse che questa misura sta riscuotendo, le aziende che eventualmente dovessero restare fuori dal contributo per esaurimento dei Fondi possono sperare in un rifinanziamento della misura?<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019art. 88 comma 2 del Decreto-Legge n. 34\/2020 prevede risorse per<strong> \u20ac 730 milioni per annualit\u00e0 2020 e 2021<\/strong>.<\/p>\n<p>Lo stesso articolo prevede altres\u00ec che <strong>ulteriori conferimenti di risorse potranno essere disposti<\/strong> da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, inoltre le stesse amministrazioni potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie.<\/p>\n<p><strong>Non \u00e8 esclusa la possibilit\u00e0 che l\u2019intervento venga rifinanziato.<\/strong><\/p>\n<h3 id=\"h-18-un-azienda-senza-rappresentanze-interne-pu-sottoscrivere-l-accordo-collettivo-anche-con-un-solo-sindacato-tra-quelli-maggiormente-rappresentativi-sul-piano-nazionale\"><strong>Un\u2019azienda senza rappresentanze interne pu\u00f2 sottoscrivere l\u2019accordo collettivo anche con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale?<\/strong><\/h3>\n<p>Si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali.<\/p>\n<p>Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.<\/p>\n<h4 id=\"h-aggiornamento-2021-della-faq\">Aggiornamento 2021 della FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze<\/h4>\n<p>Ai fini della presentazione dell\u2019istanza, si precisa che gli accordi collettivi a\u00a0livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia\u00a0<em>erga omnes<\/em>\u00a0anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia\u00a0\u00a0maggiormente rappresentativa a livello aziendale.<\/p>\n<p>In tutti i casi, la responsabilit\u00e0 sul possesso effettivo del\u00a0requisito di maggiore rappresentativit\u00e0 resta in capo all\u2019azienda\u00a0\u00a0che presenta istanza al FNC e all\u2019organizzazione sindacale che sottoscrive l\u2019accordo collettivo.<\/p>\n<h3 id=\"h-19-con-riferimento-all-accordo-sindacale-di-condivisione-in-caso-di-livello-territoriale-e-o-di-categoria-da-quante-sigle-sindacali-deve-esseresottoscritto\"><strong>Con riferimento all\u2019accordo sindacale di condivisione, in caso di livello territoriale e\/o di categoria, da quante sigle sindacali deve essere<br \/>\nsottoscritto?<\/strong><\/h3>\n<h4 id=\"h-ad-esempio-con-riferimenti-ai-sindacati-confederali-cgil-cisl-e-uil-sufficiente-la-firma-di-un-rappresentante-soltanto-di-una-di-questesigle-per-considerare-l-accordo-condiviso\"><strong>Ad esempio, con riferimenti ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, \u00e8 sufficiente la firma di un rappresentante soltanto di UNA di queste sigle per considerare l\u2019accordo condiviso?<\/strong><\/h4>\n<h4 id=\"h-oppure-occorrono-almeno-due-firme-di-due-rappresentanti-a-esempio-uno-della-cisl-e-uno-della-uil\"><strong>Oppure occorrono almeno due firme di due rappresentanti, a esempio uno della CISL e uno della UIL?<\/strong><\/h4>\n<h4 id=\"h-stessa-domanda-nel-caso-delle-categorie-per-l-accordo-sono-sufficienti-le-rsao-occorrono-anche-i-sindacati-territoriali\"><strong>Stessa domanda nel caso delle categorie. Per l\u2019accordo sono sufficienti le RSA o occorrono anche i sindacati territoriali?<\/strong><\/h4>\n<p>Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ precedente.<\/p>\n<h3 id=\"h-20-con-riferimento-all-accordo-sindacale-di-condivisione-in-caso-di-livello-aziendale-da-quante-rsu-rsa-deve-essere-sottoscritto\"><strong>Con riferimento all\u2019accordo sindacale di condivisione, in caso di livello aziendale, da quante RSU\/RSA deve essere sottoscritto?<\/strong><\/h3>\n<h4 id=\"h-ad-esempio-in-caso-di-rsu-sufficiente-la-firma-della-maggioranza-50-1-delle-rsu-presenti-in-azienda\"><strong>Ad esempio, in caso di RSU \u00e8 sufficiente la firma della maggioranza (50%+1) delle RSU presenti in azienda?<\/strong><\/h4>\n<h4 id=\"h-invece-in-caso-di-rsa-pu-bastare-la-firma-della-rsa-depositaria-della-maggioranza-delle-deleghe-relative-ai-contributi-sindacali-conferite-dailavoratori-dell-azienda-nell-anno-precedente\"><strong>Invece in caso di RSA pu\u00f2 bastare la firma della RSA depositaria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell\u2019azienda nell\u2019anno precedente?<\/strong><\/h4>\n<p>Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ precedente.<\/p>\n<h3 id=\"h-21-l-accordo-territoriale-sottoscritto-dalle-parti-pu-essere-depositato-presso-anpal-prima-dell-istanza-o-successivamente\"><strong>L\u2019accordo territoriale sottoscritto dalle Parti <\/strong><strong>pu\u00f2<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>essere depositato presso ANPAL prima dell\u2019istanza o successivamente?<\/strong><\/h3>\n<p>No. Come previsto dall\u2019art. 3 dell\u2019avviso, all\u2019istanza di partecipazione deve essere allegato contestualmente l\u2019accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020.<\/p>\n<h3 id=\"h-22-considerato-il-periodo-di-emergenza-sanitaria-la-condivisione-dell-accordo-sindacale-pu-avvenire-tramite-mail-in-caso-affermativo-con-quali-modalit\"><strong>Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell\u2019accordo sindacale pu\u00f2 avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalit\u00e0?<\/strong><\/h3>\n<h4 id=\"h-aggiornamento-faq-2021\">Aggiornamento FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze 2021<\/h4>\n<p>S\u00ec, la condivisione pu\u00f2 essere effettuata anche a distanza, in modalit\u00e0 telematica, tramite\u00a0e-mail\u00a0che\u00a0rechino\u00a0il\u00a0dominio\u00a0dell\u2019OO.SS.\u00a0o il dominio dell\u2019azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno.<\/p>\n<h3 id=\"h-23-nel-progetto-formativo-sono-ammesse-anche-attivit-previste-dall-accordo-stato-regioni-d-lgs-n-81-08\"><strong>Nel<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>progetto formativo, sono ammesse anche\u00a0<\/strong><strong>attivit\u00e0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>previste dall\u2019Accordo Stato Regioni (D. Lgs n. 81\/08)?<\/strong><\/h3>\n<p>Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attivit\u00e0 di formazione.<\/p>\n<p>A ogni modo il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all\u2019istanza \u00e8 lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell\u2019impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.<\/p>\n<p>Si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attivit\u00e0 previste dall\u2019Accordo Stato Regioni (D. Lgs. n.81\/08).<\/p>\n<h3>Nella platea dei beneficiari, sono inclusi i liberi professionisti?<\/h3>\n<h4 id=\"h-24-considerato-che-gli-interventi-del-fnc-hanno-a-oggetto-il-riconoscimento-di-contributi-finanziari-in-favore-di-tutti-i-datori-di-lavoro-privati-che-abbianostipulato-ai-sensi-dell-art-88-comma-1-del-decreto-legge-n-34-2020-e-dell-art-4-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-per-mutate-esigenzeorganizzative-e-produttive-dell-impresa-ovvero-per-favorire-percorsi-di-ricollocazione-dei-lavoratori-accordi-collettivi-di-rimodulazione-dell-orario-di-lavoro-di-seguito-accordi-collettivi-sottoscritti-a-livello-aziendale-o-territoriale-dalle-associazioni-dei-datori-di-lavoro-e-dei-lavoratori-comparativamente-pi-rappresentative-sul-piano-nazionale-ovvero-dalle-loro-rappresentanze-sindacali-operative-in-azienda-per-i-quali-le-ore-in-riduzione-dell-orario-di-lavoro-sono-destinate-a-percorsi-di-sviluppo-delle-competenzedei-lavoratori-gli-accordi-collettivi-di-rimodulazione-dell-orario-di-lavoro-devono-essere-conformi-a-quanto-previsto-dall-art-88-comma-1-del-richiamato-decreto-legge-n-34-2020-dall-art-4-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-e-dall-art-3-del-decreto-di-attuazione-si-chiede-di-confermare-che-nella-platea-di-beneficiari-composta-da-di-tutti-i-datori-di-lavoro-privati-siano-compresi-anche-i-liberi-professionisti\"><strong>Considerato che \u201cgli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell\u2019art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34\/2020 e dell\u2019art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell\u2019impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di<\/strong>\u00a0<strong>lavoro (di seguito \u201caccordi collettivi\u201d) \u2013 sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda \u2013 per i quali le ore in riduzione dell\u2019orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.<\/strong>\u00a0<strong>Gli accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall\u2019art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34\/ 2020, dall\u2019art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall\u2019art. 3 del Decreto di attuazione\u201d, si chiede di confermare che nella platea di beneficiari, composta da \u201cdi tutti i datori di lavoro privati\u201d, siano compresi anche i liberi professionisti.<\/strong><\/h4>\n<h4 id=\"h-e-nell-auspicato-caso-positivo-dove-questi-non-lo-abbiano-ancora-fatto-come-possano-sottoscrivere-i-citati-accordi-collettivi-di-rimodulazione-dell-orario-di-lavoro-in-modo-conforme\"><strong>E nell\u2019auspicato caso positivo, dove questi non lo abbiano ancora fatto, come possano sottoscrivere i citati accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro in modo conforme?<\/strong><\/h4>\n<p>Si conferma che\u00a0<strong>nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti<\/strong> che abbiano lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p>Anche in tal caso \u00e8 possibile\u00a0<strong>sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro<\/strong>, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.<\/p>\n<h3 id=\"h-25-c-un-numero-massimo-di-lavoratori-da-destinare-alla-formazione-qualsiasi-lavoratore-pu-essere-inserito-nell-accordo-collettivo-di-rimodulazione-dell-orario-di-lavoro-possono-partecipare-ai-percorsi-di-formazione-anche-ilavoratori-inquadrati-con-il-contratto-da-dirigenti\"><strong>C\u2019\u00e8 un numero massimo di lavoratori da destinare alla formazione? Qualsiasi lavoratore pu\u00f2 essere inserito nell\u2019accordo collettivo di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro? Possono partecipare ai percorsi di formazione anche i lavoratori inquadrati con il contratto da dirigenti?<\/strong><\/h3>\n<p>Non c\u2019\u00e8 un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze. Sono interessati dagli interventi tutti i\u00a0<strong>lavoratori dipendenti occupati<\/strong>\u00a0nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall\u2019inquadramento contrattuale.<\/p>\n<h3 id=\"h-26-indicazioni-in-merito-alle-attivit-di-monitoraggio\"><strong>Indicazioni in merito alle attivit\u00e0 di monitoraggio.<\/strong><\/h3>\n<p>Per quanto riguarda le\u00a0<strong>attivit\u00e0 di monitoraggio<\/strong> si rinvia all\u2019art. 9 dell\u2019Avviso e agli allegati previsti all\u2019art. 15 contenenti le informazioni di natura fisica e finanziaria che le imprese devono comunicare.<\/p>\n<h3 id=\"h-27-qual-il-flusso-previsto-per-la-gestione-del-finanziamento\"><strong>Qual \u00e8 il flusso previsto per la gestione del finanziamento?<\/strong><\/h3>\n<h4 id=\"h-la-presentazione-dell-istanza-di-finanziamento-presuppone-che-l-erogazione-delle-retribuzioni-ai-lavoratori-avvenga-direttamente-da-parte-dell-impresa-il-flusso-operativo-sar-pertanto-il-seguente\"><strong>La presentazione dell\u2019istanza di finanziamento presuppone che l\u2019erogazione delle retribuzioni ai lavoratori avvenga direttamente da parte dell\u2019impresa? Il flusso operativo sar\u00e0 pertanto il seguente?<\/strong><\/h4>\n<h4 id=\"h-una-volta-che-anpal-valuta-ammissibile-l-istanza-di-finanziamento-comunica-l-ammissione-dell-istanza-tanto-all-impresa-richiedente-tanto-a-inps-che-eroga-all-impresa-richiedente-un-anticipo-parial-70-del-valore-complessivo-stimato\"><strong>Una volta che ANPAL valuta ammissibile l\u2019istanza di finanziamento, comunica l\u2019ammissione dell\u2019istanza tanto all\u2019impresa richiedente, tanto a INPS, che eroga all\u2019impresa richiedente un anticipo pari al 70% del valore complessivo stimato.<\/strong><\/h4>\n<h4 id=\"h-analogamente-in-sede-di-rendiconto-finale-delle-attivit-l-impresa-presenta-la-richiesta-di-saldo-ad-anpal-che-valutata-la-richiesta-ne-comunica-l-approvazione-tanto-all-impresa-tanto-a-inps-che-eroga-il-saldo\"><strong>Analogamente, in sede di rendiconto finale delle attivit\u00e0, l\u2019impresa presenta la richiesta di saldo ad ANPAL, che, valutata la richiesta, ne comunica l\u2019approvazione tanto all\u2019impresa tanto a INPS, che eroga il saldo.<\/strong><\/h4>\n<p>Si, il flusso relativo alla gestione, previsto dagli art. 3, 4, e 6 dell\u2019Avviso \u00e8 quello descritto.<\/p>\n<h3 id=\"h-28-il-fondo-nuove-competenze-deve-andare-per-forza-a-ridurre-la-percentuale-di-fis-fondo-integrazione-salariale-settimanale\"><strong>Il Fondo Nuove Competenze deve andare per forza a ridurre la percentuale di FIS (fondo integrazione salariale) settimanale?<\/strong><\/h3>\n<h3 id=\"h-esempio-se-oggi-una-persona-4-giorni-operativa-e-1-g-in-fis-la-sua-pianificazione-settimanale-pu-diventare-3-gg-operativa-1-g-fnc-e-1-g-fis\"><strong>Esempio se oggi una persona \u00e8 4 giorni operativa e 1 g in FIS, la sua pianificazione settimanale pu\u00f2 diventare 3 gg operativa, 1 g FNC e 1 g FIS?<\/strong><\/h3>\n<p>No. L\u2019ipotesi prospettata non \u00e8 percorribile in quanto lo stesso lavoratore non pu\u00f2 essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal FNC che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.<\/p>\n<h3 id=\"h-29-l-utilizzo-del-fnc-pu-andare-a-inibire-eventuali-successive-mobilit-sia-licenziamenti-individuali-sia-collettivi-sia-incentivi-all-esodo\"><strong>L\u2019utilizzo del FNC pu\u00f2 andare a inibire eventuali successive mobilit\u00e0 (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all\u2019esodo)?<\/strong><\/h3>\n<p>No. Il ricorso al FNC non ha conseguenze preclusive di questo tipo; tuttavia, la finalit\u00e0 del Fondo \u00e8 proprio quella di aiutare la ripresa delle attivit\u00e0 e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Sono, altres\u00ec, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell\u2019ambito dell\u2019eventuale ricollocazione<\/p>\n<h3 id=\"h-30-se-oltre-a-operai-impiegati-dirigenti-vengono-coinvolti-anche-i-dirigenti-necessario-un-secondo-accordo-sindacale-anche-se-non-presenti-rappresentanze-sindacali-specifiche-in-azienda\"><strong>Se oltre a operai\/impiegati\/ dirigenti vengono coinvolti anche i Dirigenti \u00e8 necessario un secondo accordo sindacale, anche se non presenti rappresentanze sindacali specifiche in azienda?<\/strong><\/h3>\n<p>Al riguardo, si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. La norma prevede che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.<\/p>\n<h3 id=\"h-nuova-faq-anpal-fondo-nuove-competenze-2021-come-devono-essere-compilate-la-tabella-dell-allegato-1a-e-le-tabelle-dell-allegato-1b\">Nuova FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze 2021: c<strong>ome devono essere compilate la tabella dell\u2019Allegato 1a e le tabelle dell\u2019Allegato 1b?<\/strong><\/h3>\n<p>Si precisa che nella tabella presente nell\u2019<strong>Allegato 1a<\/strong>\u00a0e nelle tabelle presenti nell\u2019<strong>Allegato 1b\u00a0<\/strong>dovranno essere riportati per ogni riga le informazioni relative ai lavoratori che hanno lo stesso inquadramento contrattuale e precisamente:<\/p>\n<ul>\n<li>nella colonna \u201cNumero di lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze\u201d dovr\u00e0 essere riportato il numero totale dei lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale;<\/li>\n<li>nella colonna \u201cNumero di ore di rimodulazione di orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze\u201d dovr\u00e0 essere riportato il numero totale delle ore di rimodulazione di orario di lavoro riferite al totale di lavoratori, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale, da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;<\/li>\n<li>nelle colonne \u201cquota di retribuzione oraria\u201d e \u201cquota di contribuzione oraria\u201d dovr\u00e0 essere riportato l\u2019importo ponderato, in base alle ore previste per ogni lavoratore dello stesso inquadramento, della retribuzione\/contribuzione oraria al netto di ratei mensilit\u00e0 aggiuntive, TFR e premi di produzione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze:\u00a0Progetto formativo ed i Soggetti Erogatori<\/h2>\n<h3>La formazione obbligatoria pu\u00f2 essere oggetto di finanziamento? Ci sono tematiche formative escluse dall\u2019Avviso?<\/h3>\n<p>Si ribadisce che il <strong>FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze<\/strong> e non le attivit\u00e0 di formazione.<\/p>\n<p>In sede di accordo sindacale dovranno essere<strong> individuati i fabbisogni formativi<\/strong> nonch\u00e9 i lavoratori interessati all\u2019acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi dovranno individuare le modalit\u00e0 per il raggiungimento di questi obiettivi.<\/p>\n<h3>Quale \u00e8 il livello di personalizzazione del piano formativo richiesto? Deve essere uno per discente o pu\u00f2 andare bene la presentazione del sistema di valutazione competenze e validazione delle stesse?<\/h3>\n<p>Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell\u2019ambito del Repertorio nazionale di cui all\u2019art. 8 del D. Lgs. n. 13\/2013.<\/p>\n<p>Anche le modalit\u00e0 di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformit\u00e0 ai criteri dettati dal citato Decreto legge.<\/p>\n<h3>Il progetto formativo pu\u00f2 riferirsi solo a parte di un percorso previsto dal repertorio regionale con relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite?<\/h3>\n<p>I progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle Regioni \/ PA interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.<\/p>\n<p>Si ricorda comunque che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell\u2019istanza al Fondo Nuove Competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le attestazioni\/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo.<\/p>\n<h3>Nelle regioni in cui non \u00e8 ancora attuato un sistema di certificazione delle competenze acquisite pu\u00f2 essere rilasciato solo un attestato di frequenza<\/h3>\n<p>L\u2019Avviso prevede la necessit\u00e0 che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni\/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze.<\/p>\n<p>Gli attestati\/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle competenze e che &#8220;sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformit\u00e0 con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13&#8221;.<\/p>\n<p>L\u2019attestato di frequenza eventualmente presentato deve includere l\u2019indicazione delle competenze acquisite.<\/p>\n<h3>Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati nell\u2019Avviso (3 e 4) o \u00e8 possibile riferirsi anche a livelli superiori?<\/h3>\n<p>Si, occorre attenersi ai livelli individuati all\u2019art. 1 dell\u2019Avviso, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze.<\/p>\n<p>In ogni caso, l\u2019indicazione del livello di EQF (3 o 4) \u00e8 una soglia minima da rispettare, ma che pu\u00f2 essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell\u2019accordo collettivo.<\/p>\n<h3>Per la richiesta di saldo \u00e8 necessaria la certificazione di un revisore contabile per le spese relative ai dipendenti che hanno beneficiato della formazione?<\/h3>\n<p>Come previsto all\u2019art. 6.2 dell\u2019Avviso, l\u2019azienda dovr\u00e0 utilizzare il modello di richiesta di saldo (All. 3.a e All. 3.b) previsto dall\u2019Avviso fornendo le attestazioni ed i dati individuati dal modello stesso.<\/p>\n<h3>Nei casi di erogazione della formazione da parte dell\u2019impresa, cosa si intende per dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacit\u00e0 formativa per lo svolgimento del progetto? Quali caratteristiche deve avere il docente interno in azienda?<\/h3>\n<p>Non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l\u2019azienda dovrebbe aver maturato un\u2019esperienza diretta in materia. La scelta da parte dell\u2019impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali.<\/p>\n<p>Il datore di lavoro che opta per la modalit\u00e0 interna si assume la responsabilit\u00e0 in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.<\/p>\n<h3>L\u2019azienda, nel caso in cui la formazione venga erogata dalla medesima, \u00e8 tenuta a rilasciare l\u2019attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito ai percorsi?<\/h3>\n<p>Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell\u2019impresa, <strong>dovranno essere rilasciare le attestazioni delle competenze acquisite<\/strong> dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.<\/p>\n<h3>In caso di formazione svolta direttamente dall\u2019impresa \u00e8 possibile svolgere i percorsi di formazione in modalit\u00e0 training on the job?<\/h3>\n<p>Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell\u2019orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell\u2019impresa, vengano destinate a percorsi formativi. Il presupposto per la concessione del contributo \u00e8 quindi costituito dal fatto che<strong> il lavoratore anzich\u00e9 svolgere attivit\u00e0 lavorativa sia impegnato in attivit\u00e0 formativa<\/strong>.<\/p>\n<p>Premesso ci\u00f2, il ricorso al training on the job \u00e8 possibile purch\u00e9:<\/p>\n<ul>\n<li>sia espressamente previsto dal <strong>progetto formativo<\/strong> e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.<\/li>\n<li>le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell\u2019attestazione\/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13\/2013.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00c8 confermato che per i lavoratori in somministrazione la formazione potr\u00e0 essere erogata da Formatemp? Sar\u00e0 possibile avere aule miste, diretti utilizzatori e somministrati?<\/h3>\n<p>S\u00ec. La modalit\u00e0 di composizione delle aule sar\u00e0 disciplinata nell\u2019ambito dei relativi progetti per lo sviluppo delle competenze.<\/p>\n<h3>Dall\u2019Avviso sembra emergere che Anpal provveder\u00e0 ad una valutazione formale di ammissibilit\u00e0, quindi con taglio pi\u00f9 burocratico\u00a0 \/ documentale, mentre alle Regioni sembra spettare la valutazione Tecnica. Abbiamo capito bene, oppure anche Anpal interverr\u00e0 nel merito della Valutazione Tecnica?<\/h3>\n<p>Anpal procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni \/ Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di formazione continua. All\u2019esito del parere richiesto Anpal provvede a determinare l\u2019approvazione o il rigetto dell\u2019istanza.<\/p>\n<h3>Vi siete dati delle tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di ammissibilit\u00e0? E quindi con che tempi trasferirete i progetti alle Regioni?<\/h3>\n<p>In considerazione del fatto che Anpal valuter\u00e0 la sussistenza dei requisiti e presupposti di ammissione al finanziamento e non valuter\u00e0 i progetti formativi i tempi saranno stretti. Le Regioni\/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo.<\/p>\n<h3>Al netto dei 10 giorni di approvazione, da quando si pu\u00f2 erogare la formazione? Si pu\u00f2 presentare la domanda per una formazione gi\u00e0 erogata?<\/h3>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di formazione deve essere avviata dopo l\u2019approvazione dell\u2019istanza da parte di Anpal.<\/p>\n<h3>La formazione deve iniziare necessariamente entro il 31.12.2020? Perch\u00e9 il decreto attuativo stabilisce l&#8217;inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l&#8217;avviso non cita la tempistica sull&#8217;avvio della formazione.<\/h3>\n<p>L\u2019Accordo deve essere siglato entro il 31\/12\/2020, la formazione pu\u00f2 iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l\u2019approvazione della domanda da parte di Anpal.<\/p>\n<h3>Per dare prova dell&#8217;avvenuta formazione deve essere utilizzata una formazione specifica?<\/h3>\n<p>Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attivit\u00e0 di formazione. A ogni modo, come previsto all\u2019art. 1 dell\u2019Avviso, il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all\u2019istanza \u00e8 lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell\u2019impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.<\/p>\n<h3>Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, \u201cI percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall\u2019approvazione della domanda\u201d, tutti i percorsi devono concludersi entro i 90 giorni o che sia sufficiente avviarli entro tale tempistica? Si pu\u00f2 prevedere di fare la formazione direttamente nel 2021?<\/h3>\n<p>Le attivit\u00e0 di sviluppo delle competenze si devono concludere quindi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di Anpal.<\/p>\n<p>Il predetto termine \u00e8 elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai <strong>Fondi Paritetici Interprofessionali<\/strong> e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.<\/p>\n<p>Si precisa che il termine dei 120 giorni si applica per tutte le imprese che utilizzino i suddetti Fondi per il finanziamento delle attivit\u00e0 formative, sia in caso di istanze singole presentate dalle aziende stesse che di istanze cumulative presentate dai Fondi.<\/p>\n<p>I termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.<\/p>\n<p>Si conferma che <strong>le attivit\u00e0 formative potranno iniziare anche nel 2021<\/strong>, purch\u00e9 si concludano entro 90 (o 120) giorni dall&#8217;approvazione della domanda da parte dell&#8217;ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell&#8217;orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.<\/p>\n<p>Il termine per la sottoscrizione degli accordi \u00e8 fissato ad oggi al 31\/12\/2020.<strong> Questo termine potr\u00e0 essere prorogato previa modifica del DM attuativo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il dirigente Anpal Pietro Orazio Ferlito ha confermato l&#8217;imminente uscita del decreto di proroga nel corso del <a href=\"https:\/\/www.timevision.it\/fondo-nuove-competenze\/online-lo-streaming-del-webinar-time-vision-sul-fondo-nuove-competenze\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">webinar Fondo Nuove Competenze<\/a> organizzato da Time Vision.<\/strong><\/p>\n<h3>Qualora non si riuscisse a sottoscrivere l&#8217;istanza entro il 31\/12\/2020, \u00e8 previsto un altro termine ultimo per il prossimo anno entro il quale sottomettere l&#8217;istanza e beneficiare del fondo nuove competenze?<\/h3>\n<p>Il termine del 31\/12\/2020 \u00e8 fissato per la sottoscrizione dell\u2019accordo non per la presentazione dell\u2019istanza. Non \u00e8 fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell\u2019avviso.<\/p>\n<h3>La formazione pu\u00f2 essere erogata sia in presenza che in FAD?<\/h3>\n<p>La modalit\u00e0 di <strong>formazione a distanza<\/strong> sia ammessa e sia anche da preferire nell&#8217;attuale periodo emergenziale a condizione, ovviamente, che tale modalit\u00e0 permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.<\/p>\n<h3>Visto che il DPCM 4 novembre vieta qualunque attivit\u00e0 formativa in presenza (con l&#8217;obiettivo di limitare gli assembramenti), \u00e8 possibile pensare a percorsi formativi misti in teledidattica e training on the job individuale?<\/h3>\n<p>Si rinvia al quesito precedente. Relativamente, invece, al training on the job si rinvia alla FAQ sul training on the job.<\/p>\n<h3>Tipologia di Soggetto erogatore: il soggetto erogatore pu\u00f2 essere solo un ente formativo accreditato a livello nazionale o regionale o enti che comunque si occupano istituzionalmente di formazione (es. Universit\u00e0)?<\/h3>\n<h3>La singola impresa richiedente se svolge altra attivit\u00e0 pu\u00f2 svolgere il ruolo di soggetto erogatore (anche alla luce del fatto che poi \u00e8 necessario rilasciare attestazione di competenze conseguite)? Si conferma che il soggetto erogatore dei percorsi formativi possa essere diverso dall\u2019ente certificatore?<\/h3>\n<p>Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attivit\u00e0 di formazione.<\/p>\n<p>Come indicato all\u2019art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attivit\u00e0 di formazione, ivi comprese le universit\u00e0 statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l&#8217;Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell\u2019Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.<\/p>\n<p>Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attivit\u00e0 di formazione erogate dalle universit\u00e0 sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell\u2019ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Pu\u00f2 svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l\u2019accordo collettivo lo preveda.<\/p>\n<p>\u00c8 preferibile che l\u2019ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei percorsi formativi.<\/p>\n<h3>Il numero di lavoratori coinvolti pu\u00f2 diminuire?<\/h3>\n<p>L\u2019eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del saldo spettante. L\u2019art. 6.3 dell\u2019Avviso, prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell\u2019anticipo erogato.<\/p>\n<h3>Qualora l\u2019accordo collettivo di rimodulazione dell\u2019orario di lavoro comprenda una clausola che riservi alle parti sottoscriventi l\u2019accordo la facolt\u00e0 di valutare, a fronte di mutate condizioni di mercato, la conclusione anticipata del periodo di rimodulazione dell\u2019orario e il conseguente ripristino del regime ordinario di gestione dell\u2019orario di lavoro da CCNL, sar\u00e0 possibile per l\u2019impresa presentare ad ANPAL la richiesta la richiesta di saldo con riferimento alle ore di lavoro che fino a quel momento sono state oggetto della rimodulazione e sono state dedicate allo svolgimento del piano di sviluppo delle competenze?<\/h3>\n<p>L\u2019art. 6.3 dell\u2019Avviso prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell\u2019anticipo erogato.<\/p>\n<h3>A parte la registrazione della formazione, deve esserci un ente esterno che certifica le competenze acquisite?<\/h3>\n<p>Sarebbe preferibile l\u2019attestazione\/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.<\/p>\n<h3>Le fasce professionali di collaboratori coinvolti nel FNC devono essere omogenee (esempio stesso percorso formativo per tutti i segretari di ricevimento) o \u00e8 possibile selezionare platee ad hoc \u2013 esempio specifici percorsi di formazione ad hoc per alcuni colleghi che dovranno ricoprire nuovi ruoli?<\/h3>\n<p>I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Conseguentemente, il progetto formativo dovr\u00e0 definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.<\/p>\n<h2>FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze 2021: i costi finanziati<\/h2>\n<h3>Chiarimenti circa l\u2019ammissibilit\u00e0 dei costi. In particolare, i costi inerenti all\u2019erogazione delle attivit\u00e0 formative (docenti, tutor, aule) sono a carico dell\u2019impresa?<\/h3>\n<p>Il FNC non finanzia il costo delle attivit\u00e0 formative ma il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attivit\u00e0 formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali).<\/p>\n<h3>Le docenze attraverso i fondi interprofessionali e il costo del personale sono finanziati dal fondo nuove competenze?<\/h3>\n<p>Si rinvia al quesito precedente.<\/p>\n<h3>Il costo per l\u2019erogazione della formazione realizzata da soggetti accreditati resta in capo all\u2019azienda?<\/h3>\n<p>Si rinvia al quesito precedente.<\/p>\n<h3>Il valore del costo orario oggetto della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Nuove Competenze \u00e8 da intendersi come costo aziendale pieno, comprensivo di tutti gli elementi fissi inerenti alla retribuzione, ovvero comprensivo dei ratei relativi al TFR ed alle mensilit\u00e0 aggiuntive (13ma, eventuale 14ma\u2026)? Oppure l\u2019Avviso, nel momento in cui all\u2019art. 1 recita \u201cIl FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali\u201d intende specificare che il Fondo rimborsa solo una parte del costo aziendale, comprensiva esclusivamente di retribuzione lorda, contributi previdenziali ed assistenziali?<\/h3>\n<p>Il FNC finanzia il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attivit\u00e0 formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilit\u00e0 aggiuntive o TFR e il premio di produzione.<\/p>\n<h3>Cosa significa la previsione \u201cIl datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici\u201d?<\/h3>\n<p>Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia gi\u00e0 di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non pu\u00f2 usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attivit\u00e0 formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).<\/p>\n<h3>Sempre con riferimento alla previsione \u201cIl datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici\u201d, rientrano nella definizione di \u201caltri finanziamenti pubblici\u201d il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all\u2019art 13 della legge 68\/1999 per l\u2019assunzione delle persone con disabilit\u00e0?<\/h3>\n<p>Il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all\u2019art 13 della legge 68\/1999 per l\u2019assunzione delle persone con disabilit\u00e0 non rientrano nella definizione di \u201caltri finanziamenti pubblici\u201d. La definizione di \u201caltri finanziamenti pubblici\u201d \u00e8 strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione.<\/p>\n<h3>\u00c8 possibile per l\u2019impresa presentare l\u2019istanza di accesso al FNC e contestualmente rinunciare alla corresponsione dell\u2019anticipo da parte di INPS, ovvero accedere al beneficio del FNC ma richiedere l\u2019erogazione del rimborso del costo del lavoro in un\u2019unica soluzione a consuntivo?<\/h3>\n<p>Come previsto dall\u2019art. 6 dell\u2019Avviso l\u2019erogazione del contributo avviene in due trance sulla base di un flusso gestionale automatico.<\/p>\n<h3>Come avviene il rimborso? Le tempistiche sono quella della FIS Covid? Pu\u00f2 anticipare l\u2019azienda e poi chiedere il rimborso? Quali sono le tempistiche: se un\u2019azienda ha problemi di liquidit\u00e0, ma al tempo stesso vuole aiutare i suoi collaboratori ad avere a fine mese l\u2019entrata economica spettante \u00e8 importante capire le tempistiche di rimborso. Nazionali o Regionali<\/h3>\n<p>Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione. Il rimborso viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento sar\u00e0 effettuato da INPS sull&#8217;IBAN indicato dall&#8217;azienda con le percentuali previste dall\u2019art. 6 dell\u2019Avviso: 70% a titolo di anticipazione e 30% a saldo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze: l&#8217;ente ha pubblicato chiarimenti in merito al funzionamento del fondo, come fare domanda, come sviluppare il progetto formativo, i soggetti erogatori e quali sono i costi finanziati. Di seguito, l&#8217;elenco di tutte le FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze aggiornato al 2021. 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