È stato definito una vera e propria miniriforma del mondo del lavoro: come impatterà il Decreto Trasparenza sui rapporti tra datori di lavoro e dipendenti? Il testo del decreto analizza alcuni aspetti importanti per la gestione dei contratti di lavoro, e cioè:
- il diritto d’informazione (con tre diversi livelli di info che devono essere esplicitate nei contratti)
- il lavoro occasionale o intermittente
- il cumulo di incarichi
- la formazione obbligatoria
Decreto Trasparenza: i tre livelli di informazioni dei contratti
Sono tre, come detto, i livelli di informazioni che dovranno essere esplicitate nei contratti di lavoro:
- di base o di primo livello, e contengono le info sull’identità delle parti, sul luogo di lavoro, inquadramento e qualifica attribuiti al lavoratore, data inizio del rapporto di lavoro e tipologia, compenso, programmazione oraria del lavoro
- digitali o di secondo livello: queste info diventano obbligatorie quando l’azienda in questione utilizza sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (sistema di utilizzo interno dei dati, funzionamento del monitoraggio presenze)
- info estere: necessarie laddove l’azienda distacca un suo dipendente all’estero: sede di svolgimento della mansione, valuta di pagamento, eventuali indennità previste per il lavoro all’estero
Il lavoro occasionale o intermittente: cosa cambia
Il Decreto Trasparenza prevede che le informazioni descritte nel paragrafo precedente debbano essere inserite anche nei contratti di lavoro a prestazione occasionale.
Questa particolare tipologia di contratti:
- può essere attivata da liberi professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni
- prevede un tetto massimo di retribuzione di 5.000 euro
I datori di lavoro che usano i contratti a prestazione occasionale hanno l’obbligo di comunicare in piattaforma Inps l’attivazione del contratto, prima che il lavoratore inizi.
Lavoro intermittente e Decreto Trasparenza
Diversa, invece, la modifica per quanto riguarda il lavoro intermittente. Il Decreto Trasparenza modifica la fase di preavviso: non c’è più necessità che trascorra almeno un giorno prima dell’attivazione del contratto di lavoro. La cosa fondamentale è che ci sia un accordo tra le parti per la durata del preavviso.
L’atra modifica introdotta riguarda le informazioni da inserire nel contratto, tra cui le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere il lavoro a chiamata, nonché le modalità della prestazione stessa.
La formazione obbligatoria dei lavoratori
In merito alla formazione obbligatoria, il testo del Decreto specifica quanto segue:
quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
Articolo 11 Decreto Trasparenza