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Supporto formazione lavoro: come viene pagato il bonus?

Supporto formazione lavoro: come viene pagato il bonus?

Come viene pagato il bonus da 350 euro previsto dal supporto formazione lavoro? È sicuramente questa una delle domande più frequenti dei beneficiari della misura. Ecco come avviene il pagamento. 

I pagamenti del bonus da 350 euro avvengono direttamente con accredito da parte dell’INPS per tutti i beneficiari che svolgono e certificano la loro presenza a una delle misure individuate dal Patto di servizio personalizzato.

Cosa c’è da fare per chiedere il bonus

Per ottenere il bonus di 350 previsto dal Supporto formazione lavoro, occorre fare le seguenti azioni preliminari:

Come non perdere il bonus 350 euro supporto formazione lavoro

Ma come sarà l’erogazione del bonus?

Innanzitutto, non necessariamente continuativa. Perché nel caso in cui i beneficiari trovino un’occupazione a tempo determinato dopo pochi mesi di partecipazione alle misure di politica attiva, il bonus sarà sospeso. Per poi riprendere nel caso di non conferma del lavoro. Fino al limite massimo di 12 mesi.

Una volta ottenuto il bonus 350 euro supporto formazione lavoro ci sarà la necessità di mantenerlo! Anche in questo caso occorre rispettare determinate regole.

Eccole qui:

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Chi può richiedere il bonus previsto dal Supporto formazione lavoro

Il bonus di 350 euro previsto dal Supporto formazione lavoro può essere richiesto dai singoli componenti di nuclei familiari di età compresa fra 18 e 59 – disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi che non percepiscono altre indennità o sostegni economici dallo Stato – che abbiano un ISEE fino a 6.000 euro, disoccupati o occupati con reddito minimo.

Cosa cambia a seconda delle attività

La gestione dei pagamenti del Supporto formazione lavoro, in caso di orientamento e accompagnamento al lavoro o autoimpiego, avrà delle condizioni più “snelle” da assolvere. Per ottenere il beneficio economico, infatti, basterà che ci siano le seguenti caratteristiche:

Per i corsi di formazione, i tirocini, il servizio civile, caratterizzate dalla continuità nella partecipazione del destinatario, la data d’inizio e la data di fine del corso lette da SIISL nella Scheda Anagrafica e Professionale del beneficiario o comunicata a SIISL dall’Ente di formazione che la eroga, consentono il riconoscimento della mensilità intercorrenti, senza la necessità di inserimento della conferma mensile, e il sistema registra e comunica solamente gli eventi negativi che interrompono la misura.

Questi criteri verranno applicati dal mese di marzo 2024, al fine di consentire l’adeguamento di tutti i sistemi regionali. 

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