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Assunzioni donne 2021: esonero contributivo per chi assume lavoratrici svantaggiate

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L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’agevolazione per le assunzioni donne nel 2021.

Nello specifico, l’agevolazione riguarda le aziende che assumono lavoratrici svantaggiate, a tempo determinato o indeterminato.

Assunzioni donne 2021: gli esoneri contributivi

Le assunzioni di lavoratrici svantaggiate sono agevolate al 100%, entro il limite massimo di 6 mila euro annui.

La durata è di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato; 18, invece, per il tempo indeterminato.

In precedenza, lo sgravio era al 50%; è stato aumentato al 100% a seguito della nuova Legge di Bilancio.

Donne svantaggiate

L’INPS ha chiarito che sono agevolate le assunzioni donne svantaggiate.

La condizione di svantaggio è rinvenibile in caso di donne over 50 in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, o quando sono “prive di impiego regolarmente retribuito”.

Quando l’impiego è considerato regolarmente retribuito?

Si parla di impiego regolarmente retribuito sulla base di due variabili:

I rapporti di lavoro subordinati, di durata inferiore ai 6 mesi, sono considerati non regolarmente retribuiti.

Lo stesso vale per il lavoro autonomo, o parasubordinato, la cui remunerazione su base annuale è inferiore ai limiti esenti dall’Irpef (4.800 euro in caso di lavoro autonomo, 8.145 in caso di collaborazioni coordinate e continuative).

I requisiti che identificano la posizione di svantaggio devono essere verificati all’inizio del diritto di agevolazione.

Assunzioni donne: i requisiti

L’agevolazione viene dunque riconosciuta nel momento in cui si assumono donne lavoratrici:

Assunzioni donne 2021: durata dell’agevolazione

Per quanto concerne la durata dell’agevolazione, secondo l’ultimo chiarimento INPS, è di 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, incluse eventuali proroghe.

In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, o in caso di assunzione con tempo indeterminato, il beneficio spetta per 18 mesi deocrrenti dall’assunzione o dalla trasformazione del contratto.

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