Arrivano le prime novità sull’assegno di inclusione, la nuova misura che sostituirà dal primo gennaio 2024 il reddito di cittadinanza. Uno degli elementi sempre stato al centro del dibattito nazionale è stato il concetto di congruità dell’offerta di lavoro che arriva al termine dei percorsi di riqualificazione.

I criteri che definivano “congrua” un’offerta di lavoro, nelle precedenti edizioni del reddito di cittadinanza erano:

  • geografici, con la distanza massima sia chilometrica dall’abitazione del lavoratore, che di tempi di percorrenza
  • legati alle competenze già in possesso delle persone

Cosa cambia adesso?

Ma adesso, come detto, le cose iniziano a cambiare. Proprio a partire da un emendamento al Decreto Lavoro del primo maggio scorso che ha istituito l’assegno di inclusione. Questo emendamento prevede che si possa ritenere congrua l’offerta di lavoro che:

  • disti al massimo 120 minuti dall’abitazione del lavoratore
  • e che questa distanza sia calcolata anche se si usano i mezzi pubblici per gli spostamenti

Per ora la “riforma nella riforma” termina qui, perché sono stati, invece, respinti gli emendamenti sui fringe benefit da associare alle offerte di lavoro che derivano dall’assegno di inclusione e alla proroga dello smart working.

Assegno di inclusione: i dettagli della misura

Esistono, però, altri criteri che accompagnano la scelta dei beneficiari dell’assegno di inclusione, verso un’offerta di lavoro congrua, che è definita se:

  • a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale
  • a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno
  • prevede la corresponsione di una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi

L’assegno di inclusione sociale e lavorativa, previsto dal Decreto Lavoro, sarà operativo dal primo gennaio 2024. Si tratta di una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari, italiani o stranieri regolari, che comprendano:

  • una persona con disabilità
  • un minorenne
  • o un ultra-sessantenne 

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

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