È stato ricordato più volte: l’erogazione del bonus Sfl di 350 euro è collegato alla partecipazione obbligatoria alla misura individuata dal Patto di attivazione digitale. Ma il bonus è vincolato anche all’accettazione della prima offerta di lavoro “congrua” generata dal sistema. 

Nel caso di mancata partecipazione da parte del beneficiario, il beneficio economico decade. Esistono però dei motivi validi per i quali le assenze non comportano la perdita del bonus. Ecco quali sono.

Sfl: quali sono i motivi validi per cui non si perde il bonus da 350 euro

La mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate per Sfl si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi: 

  1. documentato stato di malattia o di infortunio; 
  2. servizio civile o di leva o richiamo alle armi;  
  3. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; 
  4. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  5. gravi motivi familiari documentati e/o certificati; 
  6. casi di limitazione legale della mobilità personale;  
  7. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.  

Tali ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista. 

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E in caso di rifiuto dell’offerta di lavoro?

Differenti sono le indicazioni INPS per quello che riguarda il caso in cui i beneficiari Sfl non accettano l’offerta di lavoro ritenuta congrua. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, segnala al SIISL, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio.

Sfl: le regole delle offerte di lavoro

Il componente del nucleo familiare beneficiario SFL, attivabile al lavoro preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera nel caso in cui nel nucleo familiare figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati e l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto (o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico).

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