Arrivano nuove regole sui contratti di lavoro, inserite nel Decreto Trasparenza. Il nuovo atto del Governo prevede cambiamenti su aspetti importanti che riguardano la disciplina contrattuale:

  • la formazione obbligatoria
  • il cumulo di impieghi
  • la transizione occupazionale
  • periodo di prova

Vediamoli nel dettaglio.

La formazione obbligatoria nel decreto Trasparenza

All’articolo 11 del decreto Trasparenza si affronta la questione della formazione obbligatoria dei lavoratori, con due passaggi fondamentali. Nel primo si specifica che la formazione legata allo svolgimento delle mansioni lavorative deve essere:

  • garantita
  • gratuita
  • considerata come orario di lavoro
  • e quindi da svolgere durante l’orario di lavoro stesso

Nel caso, invece, di formazione professionale per aggiornamento delle competenze o per qualifiche professionali, le regole sono differenti.

In ogni caso, ancora una volta, il binomio lavoro – formazione continua ad essere piuttosto stretto, proprio ad intendere quanto il costante aggiornamento sia uno degli elementi centrali per la crescita delle aziende stesse.

Il cumulo di impieghi e la transizione occupazionale

Altri due passaggi importanti nella nuova disciplina dei contratti di lavoro riguardano il cumulo di impieghi e la transizione occupazionale verso forme di lavoro più stabili.

Per quanto riguarda il primo punto, il decreto stabilisce che i datori di lavoro non possono vietare ai singoli dipendenti di svolgere altre professioni al di là degli orari di lavoro prestabiliti da contratto.

E proprio questo punto è connesso con il successivo, legato alla transizione occupazionale verso forma di lavoro più trasparenti. Cosa significa? Che sui contratti di lavoro, come sostiene il decreto Trasparenza, deve esserci l’obbligo di indicare con precisione le ore e i giorni di lavoro inseriti in contratto.

Nessuna forma di flessibilità imposta, dunque, ma organizzazione prevedibile e stabile. Tanto che diventa diritto dei lavoratori che abbiano superato i sei mesi di servizio chiedere la transizione del proprio contratto di lavoro verso una maggiore stabilità.

Il periodo di prova

Perché proprio sei mesi? Perché, come spiega l’articolo 7 del decreto Trasparenza, il periodo di prova massimo previsto per le nuove assunzioni non può superare i sei mesi.

Inoltre, nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

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