Arrivano i primi dettagli operativi e tecnici sul supporto formazione e lavoro, la misura di sostegno che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza. A dettare le regole è l’Inps in una circolare ufficiale. I dettagli.

La circolare INPS: i dettagli

Nel documento dell’Istituto di previdenza sociale, che sarà l’ente gestore del sussidio, vengono evidenziati 6 aspetti che riguardano il sussidio formazione e lavoro:

  • richiesta della misura del Supporto per la formazione e il lavoro e sottoscrizione del patto di attivazione digitale
  • sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura
  • decorrenza e importo
  • obblighi del beneficiario
  • offerte di lavoro e compatibilità

La richiesta del supporto formazione e lavoro

Per quanto riguarda questo punto, l’Inps nella circolare specifica che la domanda può essere presentata:

  • telematicamente sul sito Inps già dal primo settembre
  • presso i centri di assistenza fiscale
  • presso i patronati

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Sul Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) il beneficiario potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

Il patto di servizio personalizzato

Secondo step dell’iter per il supporto formazione e lavoro è la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Ogni beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

Supporto formazione e lavoro: decorrenza e importo

È solo la partecipazione alle misure previste dal piano a determinare l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. 

Cosa vuol dire questo? Che il beneficio economico sarà erogato sì mensilmente, ma solo dopo il controllo della effettiva partecipazione dei beneficiari ai percorsi individuati nel patto di servizio. 

Qualche esempio? Se un corso di formazione, a partire da fine settembre, avrà una durata trimestrale, allora il beneficio sarà erogato ogni mese per i tre mesi. Al termine del corso – in attesa dell’attivazione di una seconda misura – ci sarà lo stop anche del beneficio. Con la riattivazione di una seconda misura, e il relativo controllo di presenza, allora il sussidio sarà erogato di nuovo. Fino ad un massimo di 12 mensilità che, come visto, non sono necessariamente consecutive.

Obblighi e offerte di lavoro

La circolare Inps sul supporto formazione e lavoro sottolinea anche che il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni

Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:

  • lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale
  • lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi
  • lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico

A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio. 

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