Il Governo lo ha annunciato sin dall’inizio dell’avvio della misura: il supporto formazione e lavoro, differentemente dal reddito di cittadinanza, prevedrà una serie di controlli e verifiche decisamente serrata. Non solo per capire effettivamente che i possibili beneficiari siano in target, ma anche per fare in modo che il bonus da 350 euro vada a chi davvero ne ha diritto.

Le regole del supporto formazione e lavoro

Sono principalmente due gli ambiti in cui intervengono i controlli da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps:

  • la frequenza ai percorsi individuati per i beneficiari
  • la presenza di altri redditi esterni

In entrambi i casi, ovviamente, c’entra il bonus da 350 euro: sono stati tanti, forse troppi i casi delle precedenti edizioni del reddito di cittadinanza di “furbetti” che percepivano indebitamente il sussidio allora previsto, e che aveva un valore economico anche importante. 

Con il supporto formazione e lavoro, non solo il bonus per gli occupabili non supera i 350 euro al mese, per un totale di 12 mesi, ma è vincolato anche a determinate condizioni. 

Supporto formazione e lavoro e frequenza

Si inizia con la frequenza obbligatoria delle singole misure individuate dal patto di servizio personalizzato per ogni beneficiario del supporto formazione e lavoro. I beneficiari della misura, infatti, hanno l’obbligo di comunicare almeno ogni 90 giorni, sempre tramite piattaforma SIISL, la conferma della propria presenza ai differenti percorsi.

Soltanto con la verifica periodica della partecipazione, ogni beneficiario può essere certo di ricevere il bonus da 350 euro direttamente con accredito Inps. Se, durante il periodo di frequentazione delle misure, il beneficiario dovesse accettare un’offerta di lavoro a tempo determinato, il bonus da 350 decadrà nel periodo di validità del contratto. Per poi riprendere, nel caso di mancata conferma. 

La cumulabilità fino a una certa soglia

Esistono dei parametri esclusivamente quantitativi che consentono ai percettori del supporto formazione e lavoro di poter cumulare il proprio bonus con altre entrate derivanti da lavoro, sia autonomo che dipendente. 

Nello specifico, però, l’Inps detta anche le regole in caso di entrate da lavoro  – dipendente o autonomo – che superino determinate soglie economiche.

E cioè:

  • in caso di attività di lavoro dipendente: il bonus Sfl da 350 euro si mantiene fino ad un’entrata annua di 3.000 euro lordi l’anno. Il beneficiario è tenuto a inviare all’INPS la comunicazione di avvio dell’attività di lavoro, entro trenta giorni dall’avvio della medesima, tramite modello “SFL-Com Esteso”.
  • in caso di lavoro autonomo: la procedura di comunicazione è la stessa rispetto all’attività di lavoro dipendente. Cambiano i criteri di individuazione della quantità di reddito, oltre quale occorre comunicazione. In questo caso, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Il fatto che sia possibile la cumulabilità non vuol dire che non si rischi mai di perdere il bonus SFL da 350 euro previsto per i beneficiari della misura. 

Il bonus decade, infatti, non solo se i valori delle entrate “seconde” superano i 3.000 euro lordi l’anno, ma anche se il beneficiario del supporto formazione e lavoro non comunica tempestivamente – ossia entro 30 giorni – all’Inps la sua variazione di reddito. 

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