Arrivano dall’Inps le novità sull’estensione degli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da aziende in crisi. Nello specifico, la circolare dell’istituto nazionale di previdenza potenzia l’utilizzo di questo particolare incentivo. Vediamo i dettagli.

Assunzioni da aziende in crisi: l’estensione degli incentivi

Confermato, in buona sostanza, l’impianto dell’incentivo di cui parleremo nei paragrafi successivi, la circolare Inps amplia le maglie del suo utilizzo, perché è possibile usare lo sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi anche se:

  • l’assunzione è l’attuazione di un obbligo preesistente
  • i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro con assetto di controllo

Quando spetta l’incentivo e su quali contratti vale

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Sono tre i casi specifici in cui l’incentivo si può applicare:

  • se il lavoratore è dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • oppure in caso di lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Assunzioni da aziende in crisi: il valore dell’esonero

Ma qual è la misura specifica prevista per le assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in crisi? Il valore dell’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Chi può usufruire dell’incentivo?

Ci sono anche precise condizioni che le aziende devono rispettare per accedere all’incentivo per le assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in crisi, e cioè:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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