Fondo Nuove Competenze 2022: il decreto ANPAL del primo febbraio, oltre a confermare la riapertura dell’istruttoria per 7.500 aziende, annuncia anche importanti novità.

E le novità riguardano 4 elementi della nuova programmazione della misura, programmata per il 2022. Vediamole nel dettaglio.

Quali sono le novità nel decreto

Come detto, sono 4 gli ambiti di applicazione delle novità del Fondo Nuove Competenze 2022:

  • istruttoria delle istanze
  • termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze
  • richiesta del saldo
  • e quantificazione del saldo stesso

L’istruttoria per le istanze del Fondo Nuove Competenze 2022

La prima novità, come detto, riguarda l’istruttoria per le istanze. Due le modifiche apportate al decreto originario del Fondo Nuove Competenze:

  • la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata.
  • per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione.

I tempi previsti per la formazione

Anche i tempi dei percorsi formativi sono stati modificati. Cosa significa? Che le aziende possono prorogare i periodi di formazione, ma una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda.

L’approvazione della proroga può avvenire per silenzio assenso. Questa procedura si applica anche ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione.

La questione del saldo del Fondo Nuove Competenze 2022

Anche in questo caso, le novità introdotte dal decreto sono molteplici. Per quanto riguarda i tempi di richiesta del saldo, ad esempio:

  • ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione alla data del presente decreto, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti
  • mentre ai progetti già conclusi alla data del decreto, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni,
  • e, infine, vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni

Per la quantificazione, invece, viene specificato che i datori di lavoro possono presentare chiarimenti o integrazioni entro un mese dalla richiesta iniziale di saldo.

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