Arrivano buone notizie per i datori di lavoro che decidono di assumere giovani che hanno iniziato l’apprendistato di primo livello nel 2023. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Con l’apprendistato il datore di lavoro forma il lavoratore trasferendogli le competenze necessarie al raggiungimento della qualifica per la quale è stato assunto.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’apprendistato di primo livello, questa tipologia di contratto è destinata a giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni che seguono un percorso di istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale, di diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. È finalizzata al conseguimento di un titolo di studio ed alla contestuale formazione in azienda

Ma quali sono le novità previste per il 2023?

Gli incentivi ancora validi nel 2023

Sono due le tipologie di incentivi all’assunzione previste per le aziende che intendono assumere giovani in apprendistato di primo livello:

  • incentivi strutturali, validi cioè sempre
  • e incentivi specifici, che variano a seconda delle disposizioni inserite in legge di bilancio

Per quanto riguarda la seconda categoria, che poi è quella di interesse attuale, gli incentivi previsti sono i seguenti:

  • per le aziende fino a 9 dipendenti, la contribuzione datoriale è prevista nella misura dell’1,50% per il primo anno, del 3% per il secondo anno, e del 5% per il terzo anno
  • per le aziende con più di 9 dipendenti, l’aliquota imponibile è pari al 5%, per l’intera durata del rapporto di apprendistato

Apprendistato e incentivi strutturali

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi strutturali per l’assunzione di giovani in apprendistato di primo livello, la nota di Anpal Servizi conferma che in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti è previsto un esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di 36 mesi.

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