Il 2023 si sta dimostrando l’anno dei giovani. Anche per quanto riguarda le occasioni di lavoro. Esiste un vero e proprio “pacchetto” di incentivi assunzioni giovani attivate, in parte, dal Decreto Lavoro, che hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento degli under 36 nelle aziende. 

Il pacchetto giovani prevede, infatti, tre specifiche tipologie di incentivi:

  • gli incentivi assunzioni under 36
  • gli sgravi per l’inserimento dei Neet
  • e gli incentivi per gli under 30 con prosecuzione dell’apprendistato

Ecco i dettagli delle tre misure.

Incentivi assunzioni giovani per gli under 36

L’incentivo per l’assunzione degli under 36 ha l’obiettivo di favorire l’occupazione di giovani che, fino a quel momento, non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’incentivo disponibile è pari al 100% dei contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.000 euro.

Si tratta di in un esonero contributivo triennale (quadriennale nelle regioni del Mezzogiorno) per i datori di lavoro che assumono i giovani under 36 (non compiuti) che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il bonus Neet

Il bonus Neet è la principale novità tra gli incentivi assunzioni giovani previsti dal Decreto Lavoro. L’incentivo disponibile è pari al 60% della retribuzione mensile prevista per ogni assunzione, per la durata massima di 12 mesi.

L’incentivo per giovani Neet è una misura cumulabile anche con altri incentivi:

  • Incentivi assunzione under 36
  • Decontribuzione Sud
  • Apprendistato

In caso di cumulabilità con il bonus under 36, l’incentivo specifico per i Neet copre fino al 20% della retribuzione.

Incentivi assunzioni giovani under 30 in prosecuzione di apprendistato

L’incentivo per l’assunzione under 30 con prosecuzione apprendistato è una misura aggiuntiva rispetto allo sgravio strutturale previsto dalla Legge di Bilancio.

L’esonero contributivo spetta, per una durata massima di 36 mesi, nella misura del 50% sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (250 euro mensili).

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