Il decreto lavoro ha istituito un nuovo incentivo all’assunzione dei beneficiari SFL. Ma cosa succede se durante il periodo di lavoro del beneficiario scatta il licenziamento? Ecco i dettagli.

Cosa succede in caso di licenziamento

Nel caso di licenziamento del beneficiario del SFL effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. 

In questo ultimo caso, le aziende devono solo restituire il beneficio maturato, senza sanzioni civili.

Qual è l’incentivo all’assunzione dei beneficiari SFL?

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari di SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto (per ciascun lavoratore), per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.

Infine, per i contatti di lavoro a tempo determinato o stagionale, pieno  o  parziale,  è  riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di  lavoro,  l‘esonero  dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi  previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e  contributi dovuti  all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  

TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? CLICCA PER MAGGIORI INFO

E se il contratto di lavoro è a tempo determinato? Ecco cosa succede al bonus da 350 euro

Ma cosa succede al bonus mensile di 350 euro previsto per i beneficiari Sfl in caso di assunzione a tempo determinato durante il periodo di sussidio? 

Se il contratto è a tempo determinato, della durata massima di sei mesi,  per il periodo di durata del rapporto di lavoro, si prevede la sospensione dell’erogazione del beneficio. Tale tempistica è desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie e al ricorrere delle condizioni, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

Utilizziamo i cookie per garantirti la migliore esperienza