Messo in cantina il reddito di cittadinanza, il nuovo testo del Decreto Lavoro dà ampio spazio ai nuovi sussidi destinati a chi cerca lavoro. In realtà, il binomio decreto lavoro e sussidi è già diventato una parte importante della nuova riforma complessiva del mercato del lavoro.

Le misure previsti dal decreto

Sono due i sussidi previsti dal Decreto Lavoro al posto del vecchio reddito di cittadinanza:

  • l’assegno di inclusione
  • il supporto per la formazione e il lavoro

Il primo, operativo dal primo gennaio 2024 come sostegno alle famiglie in difficoltà; il secondo, operativo dal primo settembre 2023, e inteso come sussidio per chi:

  • partecipa a corsi di formazione
  • frequenta un percorso di riqualificazione
  • avvia l’orientamento professionale
  • o accede a politiche attive del lavoro

I requisiti previsti

La prima misura, inserita nel capitolo del Decreto Lavoro e sussidi, è l’assegno di inclusione, ed è rivolto ai nuclei familiari con persone inoccupabili che abbiano:

  • un disabile
  • un minorenne
  • una persona con almeno 60 anni

Per quanto riguarda il supporto per la formazione  e il lavoro, invece, il beneficio andrà ai nuclei familiari che hanno all’interno persone occupabili, tra i 18 e i 59 anni. 

Come fare per non perdere i benefici?

Il decreto lavoro specifica anche quali sono le condizioni per non perdere i benefici previsti dalla riforma del reddito di cittadinanza. Sono 4 le condizioni che ne decretano la decadenza:

  • la mancata presentazione del beneficiario al centro per i servizi al lavoro
  • la mancata sottoscrizione del patto di servizio
  • l’assenza dai percorsi di formazione individuati
  • e, ovviamente, il rifiuto del posto di lavoro offerto e ritenuto congruo

Un’offerta congrua di lavoro viene definita tale se:

  • è a tempo indeterminato e senza limiti di distanza chilometrica
  • è a tempo parziale, fino al 60% del monte orario
  • ha una retribuzione minima come previsto dal CCNL di settore
  • è un contratto a termine, o di somministrazione, presso una sede che ha una distanza non superiore agli 80 chilometri dalla residenza del beneficiario
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