Arrivano le prime indicazioni INPS in merito agli esoneri per le assunzioni beneficiari ADI e SFL. Ecco tutte le agevolazioni per le aziende che assumeranno le persone destinatarie delle due misure.
La circolare INPS
La circolare in questione è del 29 dicembre scorso. Nel documento, l’INPS fornisce una vera e propria guida utile alle aziende che vogliono procedere alle assunzioni beneficiari ADI e SFL.
Partiamo dal primo punto fermo, e cioè che tutte le aziende del settore privato posso procedere alle assunzioni dei beneficiari di misure di inclusione.
Gli elementi discriminanti sono due:
- la tipologia di contratto di lavoro
- la quantificazione e la durata dell’esonero
Assunzioni beneficiari ADI e SFL: su quali contratti?
Su quali contratti di lavoro si applicano gli esoneri per le assunzioni di beneficiari ADI e SFL?
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale
- apprendistato
L’agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.
Per i contratti a tempo determinato l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.