Le misure previste per i beneficiari di SFL – il Supporto formazione e lavoro –  sono molte. Tra queste c’è l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ma cosa significa? E come rendere efficace questa fase?

Cos’è l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Punto di partenza è la definizione di “incontro tra domanda e offerta di lavoro”. Che è una delle componenti centrali di SFL e delle agenzie per il lavoro (o CPI) che sono abilitate a seguire la misura stessa. 

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro è un servizio specifico volto a realizzare l’inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro favorendo l’incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta.

Nel caso specifico del supporto formazione e lavoro e di tutte le altre misure di inclusione, il luogo metaforico in cui dovrà avvenire questo incontro è la piattaforma SIISL abilitata dall’Inps. 

Le imprese che sono interessate a cercare nuovi profili in ingresso, infatti, hanno già accesso al SIISL in cui caricare le offerte di lavoro specifiche, che poi i beneficiari del supporto formazione e lavoro potranno visionare, e per le quali saranno successivamente chiamati.

SFL e lavoro: la guida

È proprio tra queste offerte di lavoro che i beneficiari di SFL dovranno o potranno scegliere per avere “l’offerta congrua” a cui non potranno rinunciare, pena la decadenza del bonus da 350 euro. 

Proprio il concetto di lavoro congruo è stato, nella precedente edizione del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e delle polemiche scaturite. 

I beneficiari, infatti, sono tenuti ad accettare l’offerta di lavoro che abbia un “compenso equo” e che abbia le seguenti caratteristiche:

  • a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale
  • rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
  • contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto
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