Supporto formazione e lavoro: il bonus previsto per SFL può essere cumulato con altre entrate da lavoro dipendente o autonomo. A dirlo è l’Inps nella circolare interna che detta le regole di erogazione del bonus da 350 euro.

Cumulabilità del bonus: le regole

Esistono dei parametri esclusivamente quantitativi che consentono ai percettori del sfl di poter cumulare il proprio bonus con altre entrate derivanti da lavoro, sia autonomo che dipendente. 

Nello specifico, però, l’Inps detta anche le regole in caso di entrate da lavoro  – dipendente o autonomo – che superino determinate soglie economiche.

E cioè:

  • in caso di attività di lavoro dipendente: il bonus Sfl da 350 euro si mantiene fino ad un’entrata annua di 3.000 euro lordi l’anno. Il beneficiario è tenuto a inviare all’INPS la comunicazione di avvio dell’attività di lavoro, entro trenta giorni dall’avvio della medesima, tramite modello “SFL-Com Esteso”.
  • in caso di lavoro autonomo: la procedura di comunicazione è la stessa rispetto all’attività di lavoro dipendente. Cambiano i criteri di individuazione della quantità di reddito, oltre quale occorre comunicazione. In questo caso, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Quando il bonus SFL decade

Il fatto che sia possibile la cumulabilità non vuol dire che non si rischi mai di perdere il bonus SFL da 350 euro previsto per i beneficiari della misura. 

Il bonus decade, infatti, non solo se i valori delle entrate “seconde” superano i 3.000 euro lordi l’anno, ma anche se il beneficiario del supporto formazione e lavoro non comunica tempestivamente – ossia entro 30 giorni – all’Inps la sua variazione di reddito. 

Decisamente più severe anche le sanzioni per quanto riguarda l’indebita percezione del supporto formazione e lavoro. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

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