Non solo opportunità di upskilling e reskilling o inserimento lavorativo: i beneficiari del supporto formazione e lavoro hanno anche precisi obblighi da assolvere. Ecco quali sono.

Gli obblighi di frequenza e sottoscrizione

Sono quattro, nello specifico, gli obblighi a cui sono tenuti i beneficiari del supporto formazione e lavoro, e che riguardano:

  • la partecipazione ai percorsi
  • l’offerta di lavoro da accettare
  • la sovrapposizione tra reddito da lavoro e supporto
  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico

Partiamo dall’ultimo punto, ovvero l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Come specificato in uno degli ultimi decreti del ministero del Lavoro, è fondamentale che tutti i beneficiari, per ottenere il sussidio economico previsto dal supporto formazione e lavoro, abbiano assolto all’obbligo di istruzione previsto dal regolamento 263 del 2012 del presidente della Repubblica. 

La partecipazione ai percorsi

È questo il primo obbligo previsto per i beneficiari della misura. Ogni beneficiario è, infatti, tenuto ad aderire alle misure di formazione e attivazione lavorativa prevista dal patto di servizio. Confermando la propria presenza ai percorsi, anche telematicamente, ogni 90 giorni. 

Se non arrivano le comunicazioni di presenza, allora il beneficio economico decade. 

Supporto formazione e lavoro: l’offerta da accettare

Il secondo obbligo per i beneficiari del supporto formazione e lavoro, collegato a stretto legame con il terzo, riguarda la questione lavorativa. Proprio il concetto di lavoro congruo è stato, nella precedente edizione del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e delle polemiche scaturite. 

I beneficiari, infatti, sono tenuti ad accettare l’offerta di lavoro che abbia un “compenso equo” e che abbia le seguenti caratteristiche:

  • a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale
  • rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
  • contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto

Il terzo obbligo è, come detto, strettamente connesso al precedente. Nel caso, infatti, in cui il beneficiario accetti – durante il periodo di erogazione del sussidio – un lavoro a tempo determinato che porta reddito, il beneficio stesso viene sospeso. Per poi riprendere al termine del contratto di lavoro stesso, per i mesi restanti fino al massimo di 12. 

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