Dal primo gennaio 2024 la riforma del reddito di cittadinanza sarà completa. Accanto, infatti, al Supporto formazione lavoro o SFL operativo da settembre 2023, partirà anche l’assegno di inclusione, che rappresenta il vero e proprio sussidio in sostituzione del vecchio reddito di cittadinanza. Vediamo quali sono le differenze tra le due misure.

Supporto formazione lavoro: cos’è e a chi spetta

Il Supporto formazione lavoro, come detto, è una vera e propria misura di attivazione al lavoro, che prevede l’erogazione di un bonus mensile di 350 euro di validità annuale per tutte le persone che hanno i requisiti e che frequentano uno dei percorsi attivati, e cioè:

  • formazione per la qualificazione professionale
  • upskilling e reskilling
  • orientamento
  • accompagnamento al lavoro
  • tirocini

Possono accedere a SFL le persone che:

  • hanno tra i 18 e i 59 anni
  • hanno un ISEE familiare con un valore annuo fino a 6.000 euro
  • risultano occupabili anche con un nucleo familiare in cui c’è: una persona disabile, un minorenne, un over 60, un beneficiario di una politica socio-assistenziale certificata
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L’assegno di inclusione: al via dal primo gennaio

La novità di inizio 2024, come detto, sarà l’assegno di inclusione. Che si affiancherà al supporto formazione lavoro e che sostituirà del tutto il reddito di cittadinanza, inteso come sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà.

L’assegno di inclusione – o ADI – è un sussidio economico di integrazione al reddito, rivolto ai nuclei familiari che hanno all’interno componenti minorenni o con almeno 60 anni di età o con disabilità o in condizione di svantaggio se inseriti in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. 

Chi può ottenerlo? Per accedere all’assegno di inclusione, occorre rispondere a tutta una serie di requisiti anche di natura economica, tra cui:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro
  • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro

Il beneficiario dell’assegno di inclusione ha diritto all’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, ed è prevista una parziale copertura delle spese di fitto di casa, fino a 3.360 euro annui. 

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