la misura formazione 4.0 mira a stimolare gli investimenti da parte delle aziende in merito alla formazione del personale.

nello specifico, la formazione 4.0 sostiene percorsi formativi incentrati sulle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

formazione 4.0: di cosa si tratta

il credito d’imposta formazione 4.0 rientra nel piano transizione 4.0, prorogato al biennio 2021/2022. 

lo scopo è quello di sostenere le imprese italiane e dar loro un supporto concreto per affrontare le trasformazioni tecnologiche e digitali previste dalla nuova rivoluzione industriale. 

è prevista la possibilità di fruire di un credito di imposta pari al: 

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000€ per le imprese di piccole dimensioni
  • 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000€ per le aziende di medie dimensioni
  • 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000€ per le grandi imprese
  • 60% delle spese ammissibili (con i limiti massimi annuali previsti per le singole tipologie di imprese) per la formazione 4.0 destinata ai lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

cosa si intende per lavoratori svantaggiati

la figura del “lavoratore svantaggiato” viene definita dall’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.

la definizione è la seguente: “qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f) del regolamento (ce) n. 2204/2002”. 

la legge sulle cooperative sociali fa un elenco molto vasto ed eterogeneo di soggetti considerati svantaggiati.

chi sono i lavoratori svantaggiati

  • i giovani under 25 che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente. 
  • i lavoratori extracomunitari che si spostano all’interno degli stati membri della comunità europea alla ricerca di un’occupazione. 
  • gli appartenenti alla minoranza etnica di uno stato membro, che vogliono migliorare le proprie conoscenze linguistiche, la propria formazione professionale o la propria esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere un’occupazione stabile. 
  • persone che desiderano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non lavorano da almeno due anni, in particolare quei soggetti che hanno dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare.
  • i lavoratori adulti che vivono da soli con uno o più figli a carico.
  • i lavoratori privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, oppure over 50 privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo. 
  • gli affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale.
  • i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente.
  • le lavoratrici residenti in un’area geografica di livello nuts ii, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. 
  • i disoccupati di lunga durata senza lavoro da 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone under 25.
  • gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico.
  • i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
  • i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

le spese ammissibili dalla misura formazione 4.0

la legge di bilancio 2021 ha rafforzato il credito d’imposta per la formazione 4.0.

sono state incluse, nella base di calcolo,  ulteriori voci di spesa, come quella relativa ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.

in generale, le spese ammissibili sono quelle relative:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

continuano ad essere escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime sostenute per lavoratori con disabilità. 

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