Come si intrecciano il supporto formazione lavoro e i Piani di Utilità Collettiva previsti dalla misura? A specificarlo è un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che fotografa la gestione dei PUC all’interno della riforma delle politiche per il lavoro previste.

Guida all’accesso ai PUC, punto per punto

Il decreto del Ministero analizza, punto per punto, tutti i passi che i beneficiari del Supporto formazione lavoro devono fare per accedere ai Puc. E che sono i seguenti: 

  • A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve registrarsi sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD)
  • All’esito della verifica positiva della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.
  • Il Patto di Servizio Personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi ovvero la partecipazione ai PUC, anche a seguito di autonoma scelta.
  • Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a PUC, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
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Supporto formazione lavoro: tutte le possibilità dei Puc

Come stabilito dal Ministero del Lavoro nella pianificazione del nuovo SFL, la partecipazione alle attività del Supporto per la formazione e il lavoro prevede per il beneficiario la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Si tratta di progetti da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore ad otto ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

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