Cos’è l’assegno di ricollocazione per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria? Quali sono le agevolazioni e le regole che le aziende devono seguire per assumere questa tipologia di lavoratori?
L’Anpal fornisce una guida dettagliata in merito, che spiega passo dopo passo:
- cos’è l’assegno di ricollocazione
- a chi si rivolge
- quali sono gli incentivi per le assunzioni dei beneficiari
Ecco i dettagli.
Cos’è l’assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS
L’assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS è una misura di politica attiva destinata ai lavoratori in cassa integrazione o che operano in un’azienda in crisi. Si tratta di una somma che va da 250 a 5.000 euro spendibile presso un operatore della rete dei servizi per il lavoro per facilitare il reinserimento lavorativo.
Quali sono i vantaggi per le aziende che assumono?
Le aziende che assumono i beneficiari dell’assegno di ricollocazione in CIGS vanno incontro a determinati incentivi. Si tratta di un esonero dei contributi:
- pari al 50% del totale dei contributi previsti
- ad eccezione dei premi e contributi Inail
- con un limite massimo di 4.030 euro annui
- con una durata che va dai 12 ai 18 mesi
- e con una intensità variabile a seconda della tipologia di contratto di lavoro
Gli incentivi dell’assegno di ricollocazione sono cumulabili?
Gli incentivi previsti sono cumulabili con altri incentivi destinati alle assunzioni. Qualche esempio?
- incentivi per le assunzioni di over 50
- bonus donna
- agevolazioni per l’assunzione di disabili
- e gli incentivi per i percettori di Naspi
Le tipologie di contratto su cui applicare gli incentivi
Come detto, gli incentivi sono differenti a seconda del contratto di lavoro con cui si assumono i beneficiari dell’assegno di ricollocazione Cigs.
I contratti possono, infatti, essere:
- a tempo indeterminato
- o a tempo determinato
- somministrazione
- apprendistato
- subordinato con cooperativa di lavoro
Le maggiori premialità riguardano, ovviamente, i contratti a tempo indeterminato. Con gli incentivi previsti per 18 mesi. Per i contratti a termine, invece, il massimo è 12 mesi, ma si può prevedere una proroga di altri sei mesi se per il lavoratore c’è un passaggio a tempo indeterminato.
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