Cos’è l’assegno di ricollocazione per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria? Quali sono le agevolazioni e le regole che le aziende devono seguire per assumere questa tipologia di lavoratori?

L’Anpal fornisce una guida dettagliata in merito, che spiega passo dopo passo:

  • cos’è l’assegno di ricollocazione
  • a chi si rivolge
  • quali sono gli incentivi per le assunzioni dei beneficiari

Ecco i dettagli.

Cos’è l’assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS

L’assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS è una misura di politica attiva destinata ai lavoratori in cassa integrazione o che operano in un’azienda in crisi. Si tratta di una somma che va da 250 a 5.000 euro spendibile presso un operatore della rete dei servizi per il lavoro per facilitare il reinserimento lavorativo.

Quali sono i vantaggi per le aziende che assumono?

Le aziende che assumono i beneficiari dell’assegno di ricollocazione in CIGS vanno incontro a determinati incentivi. Si tratta di un esonero dei contributi:

  • pari al 50% del totale dei contributi previsti
  • ad eccezione dei premi e contributi Inail
  • con un limite massimo di 4.030 euro annui
  • con una durata che va dai 12 ai 18 mesi
  • e con una intensità variabile a seconda della tipologia di contratto di lavoro

Gli incentivi dell’assegno di ricollocazione sono cumulabili?

Gli incentivi previsti sono cumulabili con altri incentivi destinati alle assunzioni. Qualche esempio?

Le tipologie di contratto su cui applicare gli incentivi

Come detto, gli incentivi sono differenti a seconda del contratto di lavoro con cui si assumono i beneficiari dell’assegno di ricollocazione Cigs.

I contratti possono, infatti, essere:

  • a tempo indeterminato
  • o a tempo determinato
  • somministrazione
  • apprendistato
  • subordinato con cooperativa di lavoro

Le maggiori premialità riguardano, ovviamente, i contratti a tempo indeterminato. Con gli incentivi previsti per 18 mesi. Per i contratti a termine, invece, il massimo è 12 mesi, ma si può prevedere una proroga di altri sei mesi se per il lavoratore c’è un passaggio a tempo indeterminato.

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