Questo incentivo si applica a tutte quelle aziende, comprese cooperative e imprese di amministrazione, che assumono chi ha percepito la Naspi mediante un contratto a tempo indeterminato.
È concesso anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un dipendente, titolare di indennità Naspi.
I datori di lavoro hanno diritto ad un incentivo mensile pari al 20% della Naspi mensile non ancora percepita dallo stesso lavoratore.
Possono richiederlo tutte le tipologie di aziende e tutti i datori di lavoro, incluse le cooperative e le imprese di somministrazione che assumono soci con contratto di lavoro subordinato.
Le tipologie di contratto previste sono:
Mediante richiesta all’INPS. L’azienda riceve un incentivo sotto forma di contributo mensile. Questo spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Il contributo spettante al datore di lavoro non può essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore né può superare la durata dell’indennità Naspi ancora spettante al lavoratore che viene assunto.
L’agevolazione cessa nel momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia.
A chi si rivolge | Tutti i datori di lavoro |
Validità | Non sono previsti limiti temporali o scadenze |
Target | Percettori Naspi |
Incentivo | 20% della Naspi |
Contratto | Tempo indeterminato |
Cumulabilità | Si, tranne che con agevolazioni di tipo finanziario |
L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti, ma tale cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina UE relativa agli aiuti de minims.
Si tratta di un conguaglio contributivo.
L’agevolazione può essere richiesta per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori percettori di Naspi, compresi quelli che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione senza però averla ancora percepita.
La tipologia di contratto prevista per l’attivazione dell’incentivo è il tempo indeterminato.
Tramite comunicazione all’INPS.
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