Legge di Bilancio 2022 – Decontribuzione Sud - Dettagli e approfondimenti

SGRAVIO MEZZOGIORNO · PMI E GI
Art. 1 cc. 406–422 L. 207/2024 · Legge di Bilancio 2025

Decontribuzione Sud PMI e GI

Sgravio contributivo progressivo fino al 2029 per le imprese del Mezzogiorno. Dal 20% nel 2026–2027 al 15% nel 2029, con tetti mensili per lavoratore.

2026–2027 20% max 125 €/mese
2028 20% max 100 €/mese
2029 15% max 75 €/mese
Regioni 8 Mezzogiorno

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Cos'è e come funziona

La Decontribuzione Sud per PMI e Grandi Imprese (L. 207/2024) sostituisce la storica Decontribuzione Sud al 30%. Prevede uno sgravio progressivamente decrescente sui contributi previdenziali per le imprese del Mezzogiorno fino al 2029. Le Grandi Imprese hanno condizioni aggiuntive rispetto alle PMI.

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Sgravio contributivo decrescente fino al 2029

Si applica a tutti i lavoratori a tempo indeterminato già in forza — non solo alle nuove assunzioni. Lo sgravio è del 20% dei contributi previdenziali datoriali nel 2026–2028, con tetti mensili decrescenti; scende al 15% nel 2029.

  • check_circle2026–2027: 20% contributi — max 125 €/mese per lavoratore
  • check_circle2028: 20% contributi — max 100 €/mese per lavoratore
  • check_circle2029: 15% contributi — max 75 €/mese per lavoratore
  • check_circleAmmesse trasformazioni da t. det. entro il 31/12 anno precedente
Regime PMI

De minimis

Le PMI accedono in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831). Accesso semplificato tramite domanda INPS.

Regime Grandi Imprese

Autorizzazione UE + ULA

Le GI necessitano di autorizzazione UE (Reg. 651/2014) e devono dimostrare incremento ULA al 31/12 di ogni anno. Il mancato raggiungimento comporta decadenza.

8 Regioni ammesse

Solo Mezzogiorno storico

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Umbria e Marche non rientrano.

info Esclusi

Settore agricolo, lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente. Non cumulabile con altri esoneri contributivi.

Condizioni operative

Condizioni operative e vincoli

Lo sgravio si applica alla contribuzione corrente di tutti i lavoratori a t. indeterminato in forza nelle regioni ammesse, con tetti e aliquote decrescenti anno per anno.

Tetti mensili per anno

125 €/mese nel 2026 e 2027 — 100 €/mese nel 2028 — 75 €/mese nel 2029. Per retribuzioni basse vale il 20% (o 15%); per retribuzioni elevate scatta il tetto.

Umbria e Marche escluse

A differenza della ZES (che include Umbria e Marche dal novembre 2025), la Decontribuzione Sud si applica solo alle 8 regioni storicamente incluse.

Grandi Imprese: obbligo ULA annuale

Le GI devono dimostrare un incremento occupazionale al 31 dicembre di ogni anno. Il mancato raggiungimento comporta la decadenza dal beneficio per quell'anno.

Non cumulabile con esoneri INPS

Agisce sui contributi previdenziali datoriali: non cumulabile con Bonus Giovani, Bonus Donne, Over 35 ZES o altri esoneri contributivi. È invece cumulabile con la Maggiorazione costo in deduzione.

Vantaggi per la tua Impresa

trending_down
20%
Sgravio 2026–2027

Riduzione immediata del costo contributivo per tutti i lavoratori a t. indeterminato in forza.

calendar_month
2029
Validità

Quattro anni di orizzonte temporale certo per pianificare le assunzioni nel Mezzogiorno.

savings
€1.500
Risparmio annuo max

Fino a 1.500 euro per lavoratore all'anno nel 2026–2027 (125 € × 12 mensilità).

Domande frequenti

No. A differenza della ZES (che include Umbria e Marche dal novembre 2025), la Decontribuzione Sud si applica solo alle 8 regioni storicamente incluse: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sì. La misura si applica a tutti i lavoratori a tempo indeterminato già in forza, non solo alle nuove assunzioni. Si tratta di uno sgravio sulla contribuzione corrente.

Lo sgravio è del 20% dei contributi previdenziali a carico del datore, ma non può superare 125 euro al mese per ciascun lavoratore. Per i lavoratori con retribuzioni basse, il 20% è il limite; per quelli con retribuzioni elevate, il limite è 125 euro mensili.

No. Entrambe agiscono sui contributi datoriali e non sono cumulabili. Il datore deve scegliere la misura più vantaggiosa caso per caso.

Le GI devono ottenere l'autorizzazione UE ai sensi del Reg. 651/2014 prima di fruire del beneficio. L'accesso avviene tramite domanda all'INPS, previa acquisizione dell'autorizzazione.

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