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Credito d’imposta Formazione 4.0: chi può erogare la formazione?

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Il credito d’imposta Formazione 4.0 è una misura a sostegno di tutte le imprese del territorio nazionale.

Consente il recupero, mediante credito d’imposta, delle spese sostenute dalle aziende per la formazione dei propri dipendenti, in merito alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il bonus fino al periodo d’imposta 2022 ed ha ampliato l’elenco delle spese ammissibili.

L’obiettivo è quello di supportare le aziende nello sviluppo delle conoscenze dei dipendenti, al fine di assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi di produzione e ai singoli modelli di business.

Ma come organizzare i percorsi di implementazione delle competenze? Chi può erogare la formazione 4.0?

Ambiti della misura

La misura si applica nel momento in cui si coinvolgono i lavoratori in percorsi di implementazione e consolidamento delle competenze in merito ai seguenti ambiti:

  • big data e analisi dati
  • cloud e fog computing
  • cybersecurity
  • simulazione e sistemi cyber fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo – macchina
  • manifattura additiva o stampa tridimensionale
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Non è possibile usufruire del credito d’imposta in merito alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dell’ambiente o altre obbligatorietà.

I corsi di formazione 4.0 possono essere erogati anche online, in modalità e-learning.

Chi può erogare la formazione 4.0

La formazione 4.0 deve coinvolgere il personale dipendente, ovvero titolare di un rapporto di lavoro subordinato, inclusi quelli a tempo determinato ed apprendisti.

La natura di aiuto di stato della misura impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale titolare di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, come chiarito dal MISE in una circolare di febbraio 2021.

La formazione può essere organizzata direttamente dall’impresa. In alternativa, può essere erogata da soggetti esterni.

In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata presso la Regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o sede operativa;
  • università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • istituti tecnici superiori (ITS).

La Legge di Bilancio 2021 ha inoltre ampliato l’elenco delle spese ammissibili. Qui trovi l’elenco completo: spese ammissibili formazione 4.0.

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