Edilizia, patente a crediti: cosa c’è da sapere - Dettagli e approfondimenti
Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo, per chi opera nel settore dell’Edilizia, di dotarsi della patente a crediti. Questo strumento, introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri e garantire il rispetto delle normative, rappresenta un cambiamento significativo per imprese e lavoratori autonomi.
Patente a crediti: le scadenze
Due scadenze che andiamo a prendere in considerazione. Fino al 31 ottobre 2024, chi è tenuto a richiedere la patente a crediti può continuare a lavorare in cantiere trasmettendo un’autocertificazione all’INL (Ispettorato Nazionale del lavoro) che attesti il possesso dei requisiti essenziali. Tuttavia, entro la stessa data, la procedura deve essere completata richiedendo ufficialmente la patente.
Dal 1° novembre 2024, l’obbligo di possedere la patente a crediti sarà effettivo per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, a eccezione di chi fornisce solo beni o prestazioni intellettuali, come ingegneri e architetti, e delle imprese con certificazione SOA di livello pari o superiore alla III. Anche le imprese individuali senza dipendenti rientrano nell’obbligo.
Sanzioni in caso di mancanza della Patente
La mancata richiesta o il possesso di una patente con meno di 15 crediti comporta delle conseguenze. In attesa del rilascio, si può lavorare, a meno che l’INL non comunichi la mancanza di requisiti. Tuttavia, una patente con meno di 15 crediti non permette di svolgere nuove attività, se non per completare i lavori già in corso che superano il 30% del valore del contratto.
È importante ricordare che la patente viene inizialmente rilasciata con un punteggio di 30 crediti. La perdita di crediti può derivare da violazioni delle normative di sicurezza o da altri fattori disciplinati dalla legge.
Chi opera senza patente, senza documento equivalente (per i lavoratori stranieri) o con meno di 15 crediti, rischia una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori nel cantiere, con un minimo di 6.000 euro. La sanzione non è diffidabile, cioè non può essere sanata attraverso adempimenti successivi, e si accompagna all’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non verificano il possesso della patente o delle attestazioni equivalenti possono incorrere in una sanzione che varia da 711,92 euro a 2.562,91 euro. Questo vale anche nel caso di subappalto.




















