il fondo nuove competenze è uno strumento gestito da Anpal, che finanzia la formazione dei dipendenti.

sta riscuotendo un enorme successo, al punto da risultare necessaria una integrazione da parte dell’Anpal stessa.

sono state infatti pubblicate delle faq, ovvero degli approfondimenti in merito alla misura che risultavano, agli occhi delle aziende, ancora poco chiari. 

cos’è il fondo nuove competenze?

prima di passare alle faq dell’Anpal, vogliamo ricordare cos’è il fondo nuove competenze e cosa finanzia.

il fondo nuove competenze è stato istituito per innalzare il livello del capitale umano, offrendo a tutti i lavoratori la possibilità di acquisire nuove competenze e strumenti utili per adattarsi alle nuove e mutevoli esigenze del mercato del lavoro. 

in più, offre alle aziende l’opportunità di sostenere il processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi sorti a seguito dell’emergenza da covid-19.

possono accedere al fondo quelle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, stipulano accordi collettivi sindacali per la rimodulazione dell’orario di lavoro, stabilendo che parte di tale orario venga finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi. 

i lavoratori non perderanno parte della loro retribuzione, che rimarrà uguale, dal momento che sarà lo stato a coprire tali costi. 

i chiarimenti anpal

alcuni chiarimenti pubblicati riguardano soprattutto le tempistiche del fondo nuove competenze.

l’ente sottolinea che l’unica scadenza è quella del 31/12/2020 per gli accordi sindacali.

Le domande potranno invece pervenire fino a che i fondi non saranno esauriti e i percorsi di formazione potranno essere organizzati anche nel 2021. 

è stato reso noto anche che all’indirizzo pec [email protected] potranno essere inviate le domande di accesso al fondo da parte dei datori di lavoro ma anche richieste di ulteriori chiarimenti.

l’Anpal ci tiene a chiarire bene anche i tempi per la fine del percorso formativo.

ci sono due scadenze da rispettare:

  • 120 giorni dall’approvazione della domanda nel caso in cui questa viene presentata dai fondi paritetici interprofessionali e dal fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;
  • 90 giorni in tutti gli altri casi. 

tutti i chiarimenti: le faq anpal

1. quali sono le modalità di trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale è la scadenza di presentazione delle domande?

le modalità di trasmissione sono riportate all’articolo 7 dell’avviso.

nelle more della messa a disposizione dell’applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo deve avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato [email protected]. con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema operativo dedicato alla presentazione delle istanze.

non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.

2. ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro?

non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

nell’articolo 1 dell’avviso sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 34/ 2020 dall’art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del decreto di attuazione.

3. ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze?

non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze.

nell’articolo 1 dell’avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l’art. 5 del decreto di attuazione.

4. in che modo può essere presentata l’istanza da parte del fondo interprofessionale (modello di istanza 1, allegato 1b dell’avviso)?

come previsto all’art.3, il fondo può presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti. l’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del fondo interprofessionale o da un suo delegato.

all’istanza cumulativa per ciascuna azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti: l’accordo collettivo che deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti.

5. l’istanza di contributo può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da enti pubblici?

no, non è possibile. come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del decreto legge 34/2020.

6. “datore di lavoro” o “impresa”? ossia possono partecipare al bando, ad esempio, anche associazioni che non hanno natura di impresa?

come previsto dall’art. 1 dell’avviso, possono partecipare tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il ccnl.

7. è possibile presentare un’istanza cumulativa nel caso in cui le imprese siano aggregate in un contratto di rete?

si, le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33).

8. in qualità di consulente del lavoro posso inoltrare le domande per le aziende da me gestite, ovviamente con apposita delega firmata? devo chiedere un’iscrizione come intermediario?

la delega può essere rilasciata a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al dpr 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identità di questi).

9. si chiedono informazioni in merito alle tempistiche: in nessun punto viene indicato se si intendono giorni lavorativi o di calendario.

le indicazioni sulle tempistiche in avviso, laddove non specificato, devono intendersi in termini di giorni di calendario.

10. compatibilità con trattamenti di sostegno.

è possibile che siano interessati dagli interventi del fnc anche i lavoratori in cassa integrazione?

è confermata la stessa possibilità anche qualora le posizioni interessate siano le medesime ma l’accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell’orario di lavoro differenti da quelle interessate dalla cig?

è possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla tis in deroga? quindi con accordo apl – sindacato di categoria?

i lavoratori in cassa integrazione o percettori di tis in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa o dal tis e dal fondo. devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al fnc.

si conferma, quindi, la compatibilità tra l’accesso al fnc e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.

11. le aziende non in crisi, che non hanno fatto cig possono beneficiare delle agevolazioni?

si. come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del decreto legge 34/2020.

12. è possibile fare richiesta formale ad anpal di poter far rientrare nella misura i lavoratori stabilizzati in disponibilità, sostenendo che l’ammortizzatore sociale per questi lavoratori è di natura privata, a carico dell’impresa e non della pubblica amministrazione?

come previsto all’art. 2 dell’avviso, sono interessati dagli interventi del fondo nuove competenze i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali è stato rimodulato l’orario di lavoro.

pertanto, i lavoratori in disponibilità, non prestando attività lavorativa durante il periodo di disponibilità, non possono essere soggetti ad una rimodulazione dell’orario di lavoro.

13. nel caso sia stato stipulato un contratto di solidarietà preesiste all’emergenza covid-19, con scadenza fine 2021, è possibile accedere al fondo nuove competenze?

l’istanza può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidarietà.

14. è possibile, previo accordo sindacale, “congelare” l’applicazione del contratto di solidarietà, creando una parentesi formativa nell’ambito della sua applicazione, e quindi procrastinando il termine per un periodo pari alla durata dell’azione formativa (max 250 ore)?

per lo stesso lavoratore il ricorso al fnc e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile. il lavoratore deve aver terminato il periodo di solidarietà anche il giorno prima e poi accedere al fnc.

15. nel caso di un incremento delle percentuali di solidarietà, a causa di aggravamento di una preesistente situazione di riorganizzazione dell’orario di lavoro, sarebbe possibile la coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidarietà e quote di lavoro in fnc?

no. per lo stesso lavoratore il ricorso al fnc e, contemporaneamente, altre misuredi sostegno al reddito non è possibile.

16. il contributo erogato in relazione al fondo nuove competenze di cui all’art. 88 del decreto rilancio, è compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato? o va considerato nei limiti del “de minimis”?

il decreto interministeriale individua il fondo nuove competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici.

il beneficio derivante dal fnc non rientra nell’ambito degli aiuti di stato; d’altra parte qualora il beneficio del fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest’ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.

17. visto lo stanziamento dei 730 mil considerato però il forte interesse che questa misura sta riscuotendo, le aziende che eventualmente dovessero restare fuori dal contributo per esaurimento dei fondi possono sperare in un rifinanziamento della misura?

l’art. 88 comma 2 del decreto-legge n. 34/2020 prevede risorse per € 730 milioni per annualità 2020 e 2021).

lo stesso articolo prevede altresì che ulteriori conferimenti di risorse potranno essere disposti da amministrazioni nazionali o regionali titolari di programmi operativi a valere sul fondo sociale europeo, inoltre le stesse amministrazioni potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie.

non è esclusa la possibilità che l’intervento venga rifinanziato.

18. un’azienda senza rappresentanze interne può sottoscrivere l’accordo collettivo anche con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale?

si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali.

gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

19. con riferimento all’accordo sindacale di condivisione, in caso di livello territoriale e/o di categoria, da quante sigle sindacali deve essere sottoscritto?

ad esempio, con riferimenti ai sindacati confederali cgil, cisl e uil, è sufficiente la firma di un rappresentante soltanto di una di queste sigle per considerare l’accordo condiviso?

oppure occorrono almeno due firme di due rappresentanti, a esempio uno della cisl e uno della uil?

stessa domanda nel caso delle categorie. per l’accordo sono sufficienti le rsa o occorrono anche i sindacati territoriali?

si rinvia a quanto chiarito alla faq n. 18.

20. con riferimento all’accordo sindacale di condivisione, in caso di livello aziendale, da quante rsu/rsa deve essere sottoscritto?

ad esempio, in caso di rsu è sufficiente la firma della maggioranza (50%+1) delle rsu presenti in azienda?

invece in caso di rsa può bastare la firma della rsa depositaria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente?

si rinvia a quanto chiarito alla faq n. 18.

21. l’accordo territoriale sottoscritto dalle parti può essere depositato presso anpal prima dell’istanza o successivamente?

no. come previsto dall’art. 3 dell’avviso, all’istanza di partecipazione deve essere allegato contestualmente l’accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020.

22. considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo sindacale può avvenire tramite mail? in caso affermativo con quali modalità?

sì anche tramite le mail che rechino il dominio dell’oo.ss

23. nel progetto formativo, sono ammesse anche attività previste dall’accordo stato regioni (d. lgs n. 81/08)?

si ribadisce che il fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

a ogni modo il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all’istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attività previste dall’accordo stato regioni (d. lgs. n.81/08).

24. considerato che “gli interventi del fnc hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del decreto legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato decreto legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del decreto di attuazione”, si chiede di confermare che nella platea di beneficiari, composta da “di tutti i datori di lavoro privati”, siano compresi anche i liberi professionisti.

e nell’auspicato caso positivo, dove questi non lo abbiano ancora fatto, come possano sottoscrivere i citati accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro in modo conforme?

si conferma che nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti.

anche in tal caso è possibile sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

25. c’è un numero massimo di lavoratori da destinare alla formazione? qualsiasi lavoratore può essere inserito nell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro?

possono partecipare ai percorsi di formazione anche i lavoratori inquadrati con il contratto da dirigenti?

non c’è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze.

sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del fnc o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale.

26. indicazioni in merito alle attività di monitoraggio.

per quanto riguarda le attività di monitoraggio si rinvia all’art. 9 dell’avviso e agli allegati previsti all’art. 15 contenenti le informazioni di natura fisica e finanziaria che le imprese devono comunicare.

27. qual è il flusso previsto per la gestione del finanziamento?

la presentazione dell’istanza di finanziamento presuppone che l’erogazione delle retribuzioni ai lavoratori avvenga direttamente da parte dell’impresa?

il flusso operativo sarà pertanto il seguente?

una volta che anpal valuta ammissibile l’istanza di finanziamento, comunica l’ammissione dell’istanza tanto all’impresa richiedente, tanto a inps, che eroga all’impresa richiedente un anticipo pari al 70% del valore complessivo stimato.

analogamente, in sede di rendiconto finale delle attività, l’impresa presenta la richiesta di saldo ad anpal, che, valutata la richiesta, ne comunica l’approvazione tanto all’impresa tanto a inps, che eroga il saldo.

si, il flusso relativo alla gestione, previsto dagli art.3, 4, e 6 dell’avviso è quello descritto.

progetto formativo e soggetti erogatori

28. la formazione obbligatoria può essere oggetto di finanziamento? ci sono tematiche formative escluse dall’avviso?

si ribadisce che il fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

in sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi nonché i lavoratori interessati all’acquisizione di nuove o maggiori competenze. i progetti formativi dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.

29. quale è il livello di personalizzazione del piano formativo richiesto?

deve essere uno per discente o può andare bene la presentazione del sistema di valutazione competenze e validazione delle stesse?

il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del repertorio nazionale di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 13/2013.

anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformità ai criteri dettati dal citato decreto legge.

30. il progetto formativo può riferirsi solo a parte di un percorso previsto dal repertorio regionale con relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite?

i progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle regioni / pa interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.

si ricorda comunque che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell’istanza al fondo nuove competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le attestazioni / certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo.

31. nelle regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione delle competenze acquisite può essere rilasciato solo un attestato di frequenza?

l’avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni / certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze.

gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al progetto di sviluppo delle competenze e che “sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”. l’attestato di frequenza eventualmente deve includere l’indicazione delle competenze acquisite.

32. con riferimento ai livelli eqf di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati nell’avviso (3 e 4) o è possibile riferirsi anche a livelli superiori?

si, occorre attenersi ai livelli individuati all’art. 1 dell’avviso, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze.

in ogni caso, l’indicazione del livello di eqf (3 o 4) è una soglia minima da rispettare, ma che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell’accordo collettivo.

33. per la richiesta di saldo è necessaria la certificazione di un revisore contabile per le spese relative ai dipendenti che hanno beneficiato della formazione?

come previsto all’art. 6.2 dell’avviso, l’azienda dovrà utilizzare il modello di richiesta di saldo (all. 3.a e all. 3.b) previsto dall’avviso fornendo le attestazioni ed i dati individuati dal modello stesso.

34. nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, cosa si intende per dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto?

quali caratteristiche deve avere il docente interno in azienda?

non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l’azienda dovrebbe aver maturato un’esperienza diretta in materia. la scelta da parte dell’impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali.

il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.

35. l’azienda, nel caso in cui la formazione venga erogata dalla medesima, è tenuta a rilasciare l’attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito ai percorsi?

anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell’impresa, dovranno essere rilasciare le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.

36. in caso di formazione svolta direttamente dall’impresa è possibile svolgere i percorsi di formazione in modalità training on the job?

il fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, vengano destinate a percorsi formativi.

il presupposto per la concessione del contributo è quindi costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa.

premesso ciò, il ricorso al training on the job è possibile purché:

  • sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli
    obiettivi di quest’ultimo.
  • il progetto formativo quantifichi puntualmente le ore destinate al training on the
    job;
  • le ore destinate al training on the job siano quantitativamente fissate in misura
    marginale rispetto alle ore destinate alle attività formative.

37. è confermato che per i lavoratori in somministrazione la formazione potrà essere erogata da formatemp? sarà possibile avere aule miste, diretti utilizzatori e somministrati?

sì. la modalità di composizione delle aule sarà disciplinata nell’ambito dei relativi progetti per lo sviluppo delle competenze.

38. dall’avviso sembra emergere che anpal provvederà ad una valutazione formale di ammissibilità, quindi con taglio più burocratico / documentale, mentre alle regioni sembra spettare la valutazione tecnica.

abbiamo capito bene, oppure anche anpal interverrà nel merito della valutazione tecnica?

anpal procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle regioni/province autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di formazione continua.

all’esito del parere richiesto anpal provvede a determinare l’approvazione o il rigetto dell’istanza.

39. vi siete dati delle tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di ammissibilità?

e quindi con che tempi trasferirete i progetti alle regioni?

in considerazione del fatto che anpal valuterà la sussistenza dei requisiti e presupposti di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti.

le regioni/pa interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo.

40. al netto dei 10 giorni di approvazione, da quando si può erogare la formazione? si può presentare la domanda per una formazione già erogata?

l’attività di formazione deve essere avviata dopo l’approvazione dell’istanza da parte di anpal.

41. la formazione deve iniziare necessariamente entro il 31.12.2020?

perché il decreto attuativo stabilisce l’inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l’avviso non cita la tempistica sull’avvio della formazione.

l’accordo deve essere siglato entro il 31/12/2020, la formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di anpal.

42. per dare prova dell’avvenuta formazione deve essere utilizzata una formazione specifica?

si ribadisce che il fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

a ogni modo, come previsto all’art. 1 dell’avviso, il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all’istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

43. con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, “i percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda”, tutti i percorsi devono concludersi entro i 90 giorni o che sia sufficiente avviarli entro tale tempistica?

si può prevedere di fare la formazione direttamente nel 2021?

le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere quindi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di anpal.

il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai fondi paritetici interprofessionali e dal fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di anpal.

si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’anpal ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. questo termine potrà essere prorogato previa modifica del dm attuativo.

44. qualora non si riuscisse a sottoscrivere l’istanza entro il 31/12/2020, è previsto un altro termine ultimo per il prossimo anno entro il quale sottomettere l’istanza e beneficiare del fondo nuove competenze?

il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell’accordo non per la presentazione dell’istanza.

non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.

45. la formazione può essere erogata sia in presenza che in fad?

la modalità di formazione a distanza sia ammessa e sia anche da preferire nell’attuale periodo emergenziale a condizione, ovviamente, che tale modalità permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

in ogni caso la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal progetto formativo.

46. visto che il dpcm 4 novembre vieta qualunque attività formativa in presenza (con l’obiettivo di limitare gli assembramenti), è possibile pensare a percorsi formativi misti in teledidattica e training on the job individuale?

si rinvia al quesito precedente n. 45. relativamente, invece, al training on the job si rinvia alla faq 36.

47. tipologia di soggetto erogatore: il soggetto erogatore può essere solo un ente formativo accreditato a livello nazionale o regionale o enti che comunque si occupano istituzionalmente di formazione (es. università)?

la singola impresa richiedente se svolge altra attività può svolgere il ruolo di soggetto erogatore (anche alla luce del fatto che poi è necessario rilasciare attestazione di competenze conseguite)?

si conferma che il soggetto erogatore dei percorsi formativi possa essere diverso dall’ente certificatore?

si ribadisce che il fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

come indicato all’art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i centri per l’istruzione per adulti (cpia), gli istituti tecnici superiori (i.t.s.), i centri di ricerca accreditati dal ministero dell’istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo preveda.

è preferibile che l’ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei percorsi formativi.

48. il numero di lavoratori coinvolti può diminuire?

l’eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del saldo spettante. l’art. 6.3 dell’avviso, prevede che in fase di saldo anpal proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.

nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.

49. qualora l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro comprenda una clausola che riservi alle parti sottoscriventi l’accordo la facoltà di valutare, a fronte di mutate condizioni di mercato, la conclusione anticipata del periodo di rimodulazione dell’orario e il conseguente ripristino del regime ordinario di gestione dell’orario di lavoro da ccnl, sarà possibile per l’impresa presentare ad anpal la richiesta la richiesta di saldo con riferimento alle ore di lavoro che fino a quel momento sono state oggetto della rimodulazione e sono state dedicate allo svolgimento del piano di sviluppo delle competenze?

l’art. 6.3 dell’avviso prevede che in fase di saldo anpal proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.

nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.

costi finanziati

50. chiarimenti circa l’ammissibilità dei costi. in particolare, i costi inerenti all’erogazione delle attività formative (docenti, tutor, aule) sono a carico dell’impresa?

il fnc non finanzia il costo delle attività formative ma il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali).

51. le docenze attraverso i fondi interprofessionali e il costo del personale sono finanziati dal fondo nuove competenze?

si rinvia al quesito n. 50.

52. il costo per l’erogazione della formazione realizzata da soggetti accreditati resta in capo all’azienda?

si rinvia al quesito n. 50.

53. il valore del costo orario oggetto della richiesta di finanziamento a valere sul fondo nuove competenze è da intendersi come costo aziendale pieno, comprensivo di tutti gli elementi fissi inerenti alla retribuzione, ovvero comprensivo dei ratei relativi al tfr ed alle mensilità aggiuntive (13ma, eventuale 14ma…)?

oppure l’avviso, nel momento in cui all’art. 1 recita “il fnc rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali” intende specificare che il fondo rimborsa solo una parte del costo aziendale, comprensiva esclusivamente di retribuzione lorda, contributi previdenziali ed assistenziali?

il fnc finanzia il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o tfr.

54. cosa significa la previsione “il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul fnc deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici”?

al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del fnc (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).

55. sempre con riferimento alla previsione “il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul fnc deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici”, rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici” il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità?

il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici”.

la definizione di “altri finanziamenti pubblici” è strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione.

56. è possibile per l’impresa presentare l’istanza di accesso al fnc e contestualmente rinunciare alla corresponsione dell’anticipo da parte di inps, ovvero accedere al beneficio del fnc ma richiedere l’erogazione del rimborso del costo del lavoro in un’unica soluzione a consuntivo

come previsto dall’art. 6 dell’avviso l’erogazione del contributo avviene in due trance sulla base di un flusso gestionale automatico.

il fondo nuove competenze deve andare per forza a ridurre la percentuale di fis (fondo integrazione salariale) settimanale?

esempio se oggi una persona è 4 giorni operativa e 1 g in fis, la sua pianificazione settimanale può diventare 3 gg operativa, 1 g fnc e 1 g fis?

no. l’ipotesi prospettata non è percorribile in quanto lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal fnc che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.

l’utilizzo del fnc può andare a inibire eventuali successive mobilità (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all’esodo)?

no. il ricorso al fnc non ha conseguenze preclusive di questo tipo; tuttavia, la finalità del fondo è proprio quella di aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro. sono, altresì, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell’ambito dell’eventuale ricollocazione.

se oltre a operai/impiegati/ dirigenti vengono coinvolti anche i dirigenti è necessario un secondo accordo sindacale, anche se non presenti rappresentanze sindacali specifiche in azienda?

al riguardo, si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali.

la norma prevede che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

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