per le aziende che vogliono assumere disoccupati percettori di naspi è prevista un’agevolazione, confermata anche per il 2021. 

l’unica caratteristica da rispettare è la tipologia di contratto: per approfittare delle agevolazioni per le assunzioni dei percettori naspi, è necessario assumere la risorsa mediante contratto a tempo indeterminato. 

in cosa consiste l’agevolazione per assumere i disoccupati 

i datori di lavoro, le cooperative e le imprese di somministrazione che assumono disoccupati percettori di naspi, con contratto pieno e indeterminato, hanno diritto ad un incentivo mensile pari al 20% della naspi mensile che viene percepita dal lavoratore. 

è possibile usufruire dell’incentivo anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato. 

chi può approfittare dell’incentivo

si tratta dunque di un incentivo economico pari al 20% della naspi mensile non ancora percepita dal lavoratore. 

possono usufruirne tutti i datori di lavoro: non sono infatti previste limitazioni in tal senso. 

i destinatari sono, dunque, tutti i lavoratori disoccupati percettori di naspi, inclusi coloro che hanno titolo alla prestazione ma non l’hanno ancora percepita. 

come accedere all’incentivo per coloro che assumono disoccupati

l’incentivo è a tutti gli effetti un contributo mensile e spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. 

se il lavoratore ha percepito la retribuzione per tutto il mese, il contributo verrà corrisposto per intero. 

qualora ci siano delle giornate per le quali il lavoratore non riceve il compenso, l’importo dell’incentivo sarà ricalcolato.

l’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva. non è cumulabile, invece, per aiuti di tipo finanziario.  

in quali casi l’incentivo per coloro che assumono disoccupati non spetta

ci sono tuttavia dei casi particolari, in cui l’azienda non ha diritto all’incentivo. 

nello specifico, l’incentivo per le imprese che assumono disoccupati non spetta:

  • quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un’altra risorsa lavorativa;
  • se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di risorse inquadrate in un livello o unità produttive differenti;
  • quando il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che presentava, al momento del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che vuole assumerlo. 

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