Il contratto apprendistato costituisce una delle migliori soluzioni per le assunzioni di risorse lavorative, sia per queste ultime che per le aziende.

L’opportunità è valida nel 2020 e sarà uno dei migliori incentivi all’assunzione anche nel 2021

Cos’è il contratto apprendistato

L’apprendistato è a tutti gli effetti una forma di contratto a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Generalmente, è idoneo all’assunzione degli under 29, ma come vedremo ci sono alcuni casi in cui può essere stipulato anche per chi ha più di 30 anni

La caratteristica più importante di questo tipo di contratto, per il lavoratore, è la seguente: l’obbligo, per l’azienda, di garantirgli un percorso formativo volto a fornirgli le competenze necessarie al raggiungimento della qualifica per la quale è stato assunto.

Le tipologie di apprendistato

Esistono tre tipologie di apprendistato

  • di I livello, per la qualifica professionale
  • di II livello, definito apprendistato professionalizzante
  • di III livello, ovvero l’apprendistato per l’alta formazione. 

A questi, ne vanno aggiunti altri due: quello per i disoccupati e l’apprendistato stagionale. 

Apprendistato di I livello – Qualifica Professionale

La prima tipologia di contratto apprendistato può essere proposta a ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 25 anni che seguono un percorso di:

  • istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale, 
  • diploma di istruzione secondaria superiore 
  • specializzazione tecnica superiore. 

Questo tipo di contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ed alla contestuale formazione in azienda

Vantaggi per le aziende che assumono mediante il contratto apprendistato I livello

  • Sgravio totale della contribuzione (aziende fino a 9 dipendenti). 
  • Aliquota contributiva pari all’1,5% per il 1°anno, al 3% per il 2°e al 5% per il 3° anno per le aziende fino a 9 dipendenti; aliquota pari al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti.
  • Esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31% e dal contributo formazione continua dello 0,30% (fondi interprofessionali).
  • Esenzione dal pagamento del ticket di licenziamento.
  • Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
  • La retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati a parità di livello d’inquadramento finale.
  • Retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda.
  • Nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda.

È previsto un esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi per quei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti under 30 che hanno svolto l’apprendistato di I livello. 

Per usufruire di tale agevolazione post apprendistato, è necessario che l’assunzione avvenga entro i 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. 

Apprendistato Professionalizzante (II Livello) 

L’apprendistato professionalizzante, conosciuto anche come apprendistato di II livello, è una tipologia di contratto finalizzata all’assunzione dei giovani tra i 18 e i 29 anni (17 in caso di possesso di qualifica professionale).

Questo apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi ed una massima di 3 anni, o 5 in caso di profili professionali che rientrano nel settore dell’artigianato. 

Il contratto di apprendistato professionalizzante di II livello prevede per l’apprendista l’obbligo di formazione, sia teorica che on the job. L’azienda è obbligata a garantire: 

  • formazione di base e trasversale, per un massimo di 120 ore in 3 anni;
  • formazione professionalizzante, le cui modalità sono definite dal C.C.N.L. applicato in azienda. 

I vantaggi dell’apprendistato professionalizzante 

  • Aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua).  
  • Aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9.
  • Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
  • Possibilità di inquadramento degli apprendisti fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello di qualificazione o, se previsto dal C.C.N.L. retribuzione in percentuale e proporzionale all’anzianità di servizio.

L’azienda che trasforma un apprendistato professionalizzante in un tempo indeterminato, per i giovani under 30, può usufruire di un esonero contributivo nel limite massimo di € 3.000 annui per un periodo massimo di 12 mesi.

Contratto apprendistato per l’alta formazione (III livello) 

L’apprendistato di alta formazione e ricerca riguarda i giovani under 29 che stanno conseguendo o hanno già ottenuto i seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale o magistrale
  • dottorato di ricerca
  • master di I o II livello
  • diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)
  • coloro che devono accedere alle professioni ordinistiche. 

La durata dell’apprendistato di III livello prevede un minimo di 6 mesi ma è, in generale, diversa a seconda dei contesti:

  • in caso di alta formazione, la durata è pari a quella dei relativi percorsi 
  • in caso di attività di ricerca, la durata si basa sul progetto di ricerca ma non può essere superiore ai 3 anni
  • per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, la durata viene definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame. 

I vantaggi dell’apprendistato per l’alta formazione

  • Aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua). 
  • Aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9.
  • Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP.
  • La retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati a parità di livello d’inquadramento finale.
  • Retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda.
  • Nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda.

Dopo il periodo di apprendistato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni e incentivi all’assunzione:

  • esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studi, gli studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato di III livello.
  • bonus occupazionale Garanzia Giovani fino a € 6.000 previa partecipazione a bando (Legge di Stabilità 2017);
  • voucher regionali per servizi formativi individuali fino a un importo massimo di € 2000,00 annui;
  • voucher regionali per l’iscrizione e frequenza del percorso formativo di gruppo per un importo massimo di 1000,00 annui.

Apprendistato per chi ha più di 30 anni

Esistono due ulteriori tipologie di contratto apprendistato:

  • apprendistato per chi è in naspi, ovvero in disoccupazione, per il quale non sono previsti limiti d’età e, di conseguenza, può essere stipulato anche per chi ha più di 30 anni;
  • apprendistato stagionale, che prevede la possibilità di stipulare un tempo determinato con aliquote ridotte per i datori di lavoro che svolgono le proprie attività in cicli stagionali (per questo tipo, sussistono i limiti d’età specificati per gli altri). 

Come visto, si tratta di uno dei migliori incentivi all’assunzione. Prevede numerosi benefici, sia di natura retributiva che contributiva, e consente alle aziende di risparmiare notevolmente sul costo dei lavoratori. 

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