Apprendistato: novità sul regime contributivo - Dettagli e approfondimenti
Novità importanti per quanto concerne i contratti di apprendistato. Vediamole nel dettaglio dopo la promulgazione della legge 13 dicembre 2024, n. 203.
Apprendistato: possibilità di trasformazione in altre forme
La legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha introdotto significative modifiche al contratto di apprendistato di primo livello, ampliando le possibilità di trasformazione in altre forme. In particolare, la normativa prevede che tale contratto possa essere convertito in:
- Apprendistato professionalizzante
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
La modifica apportata dall’articolo 18 della legge n. 203/2024 ha inciso sul comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, il quale disciplina l’apprendistato finalizzato al conseguimento di titoli di studio professionali e tecnici. Con la nuova disposizione, il contratto di primo livello può essere trasformato non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca, nel rispetto della durata e degli obiettivi formativi stabiliti dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di alta formazione e di ricerca è applicabile a tutti i settori, sia pubblici che privati, e si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo professionale integrato da una certificazione di specializzazione tecnica superiore. La trasformazione del contratto richiede l’aggiornamento del piano formativo individuale, garantendo così la continuità del rapporto di lavoro e il prolungamento del periodo di formazione per conseguire titoli universitari, diplomi di istituti tecnici superiori, o per svolgere attività di ricerca e praticantato per professioni ordinistiche.
Per attivare un contratto di questo tipo, il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo di riferimento, stabilendo durata e modalità della formazione. Inoltre, almeno il 40% della formazione deve essere svolta in azienda, mentre la parte restante può avvenire presso l’ente formativo.
L’aspetto contributivo
Sul piano contributivo, la trasformazione dell’apprendistato di primo livello non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la prosecuzione di quello esistente. Di conseguenza, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile, con un contributo aggiuntivo dell’1,31% per il finanziamento della NASpI e dello 0,30% per i Fondi interprofessionali di formazione continua. Inoltre, per le aziende soggette a CIGO/CIGS e ai Fondi di solidarietà, si applicano ulteriori aliquote di finanziamento.
Infine, per la gestione contributiva, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di esposizione nel flusso Uniemens, senza modifiche procedurali.