Come deve essere l’apprendimento previsto dalla nuova annualità della Formazione 4.0? Quali sono le regole operative a cui le aziende devono sottostare per ottenere i benefici potenziati previsti dalla misura?

Ecco un piccolo vademecum da tenere in considerazione per le aziende che vogliono partecipare a questa annualità potenziata della misura, che, soprattutto per le piccole e medie imprese, ha previsto un netto aumento del credito d’imposta a copertura delle spese sostenute per la formazione.

I requisiti dell’apprendimento nella Formazione 4.0

Sono due, principalmente, le caratteristiche che deve avere l’apprendimento previsto da questa annualità della Formazione 4.0, differentemente dalla prima edizione della misura.

Le aziende che vogliono, quindi, avviare per i propri dipendenti un percorso di acquisizione o potenziamento delle skills digitali devono:

  • affidare la progettazione e la realizzazione dei percorsi a precisi soggetti inseriti in un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
  • certificare le competenze in uscita e tracciare i percorsi

Vediamo cosa significa e cosa è cambiato.

Affidarsi ad enti formativi certificati

Con la precedente annualità della Formazione 4.0 non c’erano specifiche indicazioni sugli enti chiamati a progettare e svolgere i percorsi di apprendimento. Tant’è che, spesso, le aziende hanno provveduto ad avviare percorsi direttamente in house, affidando il compito della formazione semplicemente a personale “senior” o tutor esterni.

Per quest’anno queste operazioni non sono più possibili, perché i percorsi di potenziamento delle skills dovranno essere necessariamente gestiti da enti formativi non solo accreditati, ma inseriti in uno specifico elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Il motivo? Avere una totale tracciabilità e trasparenza dello svolgimento delle stesse attività.

La certificazione in uscita delle competenze

Questa seconda novità della misura è strettamente legata alla precedente: tutte le attività di apprendimento previste per ottenere i crediti d’imposta sulla Formazione 4.0 devono essere tracciate sin dall’inizio, sia nelle presenze dei lavoratori coinvolti che negli step stessi di apprendimento.

Al termine, infatti, tutte le competenze digital acquisite devono essere certificate. Non ci sono state, invece, limitazioni alle modalità di svolgimento della stessa formazione, che può essere sia in presenza che in modalità “e-learning”.

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