L’apprendistato è una forma contrattuale che coniuga formazione e lavoro nello stesso momento. L’obiettivo può essere il conseguimento di un diploma o qualifica professionale. L’apprendistato di primo livello né rappresenta un tipo di configurazione concepita per giovani dai 15 ai 25 anni. La durata varia da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (4 se il percorso scolastico prevede diploma professionale quadriennale).

La disciplina di riferimento fa capo al D.Lgs del 15/07/2015 (art. 42, 43 e 81) e al DM del 12/10/2015. In assenza di normativa regionale, a deliberare è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedere all’apprendistato di primo livello occorre aver terminato il ciclo di studi precedente, che può essere:

  • Diploma di scuola secondaria di primo grado – per ottenere qualifica professionale o diploma di maturità.
  • Quarto anno post qualifica triennale – per ottenere diploma professionale
  • Quarto anno di istruzione e formazione professionale – per ottenere diploma CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré)
  • Diploma di tecnico, di istruzione secondaria superiore – per ottenere certificato di specializzazione tecnica superiore.

Quando a come si stipula il contratto

Il contratto di apprendistato di primo livello si stipula dopo l’iscrizione al percorso formativo e prima dell’inizio effettivo. È possibile anche attivarlo in corso d’opera ma con garanzia contrattuale di almeno 6 mesi.

Per istruire la pratica occorre il protocollo formativo o documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, corredato del dossier individuale di valutazione attività. È compito del datore di lavoro mettere a disposizione gli spazi, le strutture ed eventuale tutor per garantire lo svolgimento delle attività di formazione/lavoro.

Formazione esterna, interna e tutor

Il contratto di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del diploma di secondo grado, prevede due tipi di formazione:

Formazione esterna. È finanziata dalla Regione secondo limiti e parametri definiti e in base a disponibilità di bilancio. I corsi si svolgono presso enti accreditati.

Formazione interna. È data sottraendo il monte ore del percorso esterno e quello ordina mentale.

Molto importante ai fini dell’efficacia del percorso è la figura del tutor che affianca lo studente, integrando e facendo da collegamento tra formazione interna ed esterna. Il tutor può essere:

Formativo. Assiste l’apprendista, ne monitora la crescita e valuta i risultati.

Aziendale. Favorisce l’inserimento in azienda trasmettendo competenze specifiche. Può essere anche lo stesso datore di lavoro e collabora con il tutor formativo.

Stipendio, sgravi ed esito dell’apprendistato di primo livello

Lo stipendio per l’apprendistato di primo livello è stabilito secondo CCNL specifico. Si calcola in percentuale sulla retribuzione che percepisce chi di norma svolge le stesse mansioni, fino a un limite di 2 livelli inferiori. L’apprendista, nel doppio ruolo di studente/lavoratore è così inquadrato anche sotto il profilo retributivo/contributivo. Ha diritto anche a tutte le conseguenti tutele quali:

  • Assicurazione infortuni, malattie e malattie professionali INAIL
  • Maternità
  • Assegni familiari
  • Invalidità, vecchiaia e superstiti IVS
  • Assicurazione Sociale per L’impiego ASPL
  • Eventuali esigenze per l’attivazione di formazione a distanza

Per le piccole imprese fino a 9 dipendenti i datori di lavoro che attivano apprendistato di primo livello hanno il 100% di sgravi fiscali per i primi 3 anni. Successivamente l’aliquota è del 10%. Per l’apprendista l’aliquota contributiva è del 5,84%, per tutto il percorso formativo e dopo un anno dal termine.

Il contratto di apprendistato di primo livello termina con accertamento ispettivo e pubblicazione degli esiti di esame finale. Gli step successivi possono essere:

  • Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Proroga dell’apprendistato entro limiti normativi
  • Passaggio all’apprendistato professionalizzante
  • Recesso e conclusione del contratto
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