Nuove regole sull’apprendistato da parte del Ministero del Lavoro. Nella circolare del 6 giugno, infatti, il ministero chiarisce alcuni punti sul contratto di apprendistato, tra cui:

  • la durata
  • valutazione e certificazione delle competenze
  • attivazione del contratto

Ecco, in dettaglio, le novità.

Apprendistato: cos’è e a chi è destinato

Partiamo dall’inizio, e cioè da cosa è l’apprendistato e a chi è destinato. In questo caso specifico, la circolare del ministero parla dell’apprendistato di primo livello, ossia un percorso rivolto a giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni che seguono un percorso di istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale, di diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. È finalizzata al conseguimento di un titolo di studio ed alla contestuale formazione in azienda.

La durata del percorso formativo

Il primo punto del vademecum del ministero del Lavoro riguarda la durata del percorso formativo messo alla base del contratto di apprendistato. Il documento a firma di Orlando specifica che la fine della formazione coincide con la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista.

Cosa succede poi? Ci sono quattro possibilità:

  • il rapporto di lavoro prosegue con un’assunzione a tempo indeterminato
  • il contratto di apprendistato viene prorogato
  • da primo livello si passa ad apprendistato professionalizzante
  • oppure c’è il recesso

La valutazione e la certificazione delle competenze

Diventano centrali, nel vademecum del Ministero, due figure che seguono la formazione dei giovani: il tutor formativo e quello aziendale. Spetta, infatti, a queste figure una serie di compiti importanti che accompagnano l’intero percorso lavorativo degli apprendisti, e cioè:

  • indicare, nel piano formativo del singolo, le attività, le competenze e i risultati di apprendimento
  • preparare il Dossier individuale delle evidenze funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato

L’attivazione del contratto di lavoro

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo.
Pertanto, il contratto può essere attivato:

  • prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso
    formativo;
  • contestualmente, all’avvio del percorso formativo
  • il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo

Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente integrare e realizzare due dimensioni:

  • la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
  • e la dimensione dell’espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale deve prevedere – oltre alle ore di formazione esterna e interna – le ore di prestazione lavorativa.

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