Anpal ha pubblicato ulteriori FAQ in merito al Fondo Nuove Competenze: in particolare, l’ultimo aggiornamento riguarda la presentazione delle domande.

Nuove FAQ Anpal sul Fondo Nuove Competenze

L’Anpal ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ:

  • numero 18, circa la sottoscrizione dell’accordo collettivo con un solo sindacato
  • numero 22, in merito alla condivisione dell’accordo sindacale tramite email.

Nell’ultimo aggiornamento è stata inoltre inserita una nuova FAQ, la numero 33, che spiega come devono essere compilate le tabelle allegate nella documentazione di presentazione delle domande.

Per completezza di informazione, riportiamo di seguito tutte le FAQ e gli ultimi aggiornamenti delle stesse circa la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste dal Fondo Nuove Competenze.

Presentazione delle domande Fondo Nuove Competenze: l’elenco completo delle FAQ 2021

1. Quali sono le modalità di trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale è la scadenza di presentazione delle domande?

Le modalità di trasmissione sono riportate all’articolo 7 dell’Avviso.

Nelle more della messa a disposizione dell’applicativo, la presentazione delle istanze
e delle richieste di saldo deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato [email protected].

Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema operativo dedicato alla presentazione delle istanze. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei
fondi della dotazione dell’avviso.

Le attività di soccorso istruttorio (ad es. integrazioni documentali, richieste di chiarimenti, ecc.) saranno svolte da ANPAL tramite la casella PEC [email protected] (si prega di non utilizzare questo indirizzo per la trasmissione di istanze, quesiti o richieste di informazioni).

2. Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro?

Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto-Legge n. 34/ 2020 dall’art. 4 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione.

In particolare, devono comunque essere riportati e descritti i seguenti contenuti:

  • le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa
  • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra
  • l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o 4;
  • la previsione dei progetti formativi
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.

3. Ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze?

Non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze.

Nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l’art. 5 del Decreto di attuazione.

In particolare, il progetto formativo deve prevedere la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:

  • individuazione delle competenze possedute dal lavoratore
  • la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del Dlgs 13/2013
  • lo svolgimento delle attività formative
  • la durata
  • il soggetto erogatore della formazione.
  • la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.

4. In che modo può essere presentata l’istanza da parte del Fondo Interprofessionale (modello di istanza 1, Allegato 1B dell’Avviso)?

Come previsto all’art.3, il Fondo può presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti.

L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale o da un suo delegato.

All’istanza cumulativa per ciascuna azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti:

  • l’accordo collettivo che deve essere stipulato e allegato per ogni impresa
    aderente,
  • il progetto formativo,
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti.

5. L’istanza di contributo può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici?

Non possono presentare istanza le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici.

Come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.

6. “Datore di lavoro” o “impresa”? Ossia possono partecipare al bando, ad esempio, anche associazioni che non hanno natura di impresa?

Come previsto dall’art. 1 dell’Avviso, possono partecipare tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.

7. È possibile presentare un’istanza cumulativa nel caso in cui le imprese siano aggregate in un contratto di rete?

Si, le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).

8. In qualità di consulente del lavoro posso inoltrare le domande per le aziende da me gestite, ovviamente con apposita delega firmata? Devo chiedere un’iscrizione come intermediario?

La delega può essere rilasciata a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identità di questi).

9. Si chiedono informazioni in merito alle tempistiche: in nessun punto viene indicato se si intendono giorni lavorativi o di calendario.

Le indicazioni sulle tempistiche in Avviso, laddove non specificato, devono
intendersi in termini di giorni di calendario.

10. Compatibilità con trattamenti di sostegno.

È possibile che siano interessati dagli interventi del FNC anche i lavoratori
in Cassa Integrazione?

È confermata la stessa possibilità anche qualora le posizioni interessate siano le medesime ma l’accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell’orario di lavoro differenti da quelle interessate dalla CIG?

È possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla TIS in deroga? Quindi con accordo APL – sindacato di categoria?

I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC.

Si conferma, quindi, la compatibilità tra l’accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.

11. Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni?

Si. Come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati
che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi
dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.

12. È possibile fare richiesta formale ad ANPAL di poter far rientrare nella misura i lavoratori stabilizzati in disponibilità, sostenendo che
l’ammortizzatore sociale per questi lavoratori è di natura privata, a carico dell’impresa e non della pubblica amministrazione?

Come previsto all’art. 2 dell’Avviso, sono interessati dagli interventi del Fondo Nuove Competenze i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali è stato rimodulato l’orario di lavoro.

Pertanto, i lavoratori in disponibilità, non prestando attività lavorativa durante il periodo di disponibilità, non possono essere soggetti ad una rimodulazione dell’orario di lavoro.

13. Nel caso sia stato stipulato un contratto di solidarietà preesiste all’emergenza Covid-19, con scadenza fine 2021, è possibile accedere al Fondo Nuove Competenze?

L’istanza può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidarietà.

14. È possibile, previo accordo sindacale, “congelare” l’applicazione del contratto di solidarietà, creando una parentesi formativa nell’ambito della sua applicazione, e quindi procrastinando il termine per un periodo pari alla durata dell’azione formativa (max 250 ore)?

Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile. Il lavoratore deve aver terminato il periodo di solidarietà anche il giorno prima e poi accedere al Fondo Nuove Competenze.

15. Nel caso di un incremento delle percentuali di solidarietà, a causa di aggravamento di una preesistente situazione di riorganizzazione dell’orario di lavoro, sarebbe possibile la coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidarietà e quote di lavoro in FNC?

No. Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure
di sostegno al reddito non è possibile.

16. Il contributo erogato in relazione al Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del Decreto Rilancio, è compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato? O va considerato nei limiti del “de minimis”?

Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato; d’altra parte qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest’ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.

17. Visto lo stanziamento dei 730 MIL considerato però il forte interesse che questa misura sta riscuotendo, le aziende che eventualmente dovessero restare fuori dal contributo per esaurimento dei Fondi possono sperare in un
rifinanziamento della misura?

L’art. 88 comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2020 prevede risorse per € 730 milioni
per annualità 2020 e 2021.

Lo stesso articolo prevede altresì che ulteriori conferimenti di risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, inoltre le stesse amministrazioni potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie.

Non è esclusa la possibilità che l’intervento venga rifinanziato.

18. Un’azienda senza rappresentanze interne può sottoscrivere l’accordo collettivo anche con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale?

Si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali.

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

Aggiornamento 2021 della FAQ

Ai fini della presentazione dell’istanza, si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia  maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

In tutti i casi, la responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all’azienda  che presenta istanza al FNC e all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo.

19. Con riferimento all’accordo sindacale di condivisione, in caso di livello territoriale e/o di categoria, da quante sigle sindacali deve essere
sottoscritto?

Ad esempio, con riferimenti ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, è sufficiente la firma di un rappresentante soltanto di UNA di queste
sigle per considerare l’accordo condiviso?

Oppure occorrono almeno due firme di due rappresentanti, a esempio uno della CISL e uno della UIL?

Stessa domanda nel caso delle categorie. Per l’accordo sono sufficienti le RSA
o occorrono anche i sindacati territoriali?

Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ n. 18.

20. Con riferimento all’accordo sindacale di condivisione, in caso di livello aziendale, da quante RSU/RSA deve essere sottoscritto?

Ad esempio, in caso di RSU è sufficiente la firma della maggioranza (50%+1) delle RSU presenti in azienda?

Invece in caso di RSA può bastare la firma della RSA depositaria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori dell’azienda nell’anno precedente?

Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ n. 18.

21. L’accordo territoriale sottoscritto dalle Parti può essere depositato presso ANPAL prima dell’istanza o successivamente?

No. Come previsto dall’art. 3 dell’avviso, all’istanza di partecipazione deve essere
allegato contestualmente l’accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020.

22. Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo sindacale può avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalità?

Aggiornamento FAQ 2021

Sì, la condivisione può essere effettuata anche a distanza, in modalità telematica, tramite e-mail che rechino il dominio dell’OO.SS. o il dominio dell’azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno.

23. Nel progetto formativo, sono ammesse anche attività previste dall’Accordo Stato Regioni (D. Lgs n. 81/08)?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

A ogni modo il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all’istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attività previste dall’Accordo Stato Regioni (D. Lgs. n.81/08).

24. Considerato che “gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano
stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze
organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di
lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze
dei lavoratori.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione”, si chiede di confermare che nella platea di beneficiari, composta da “di tutti i datori di lavoro privati”, siano compresi anche i liberi professionisti.

E nell’auspicato caso positivo, dove questi non lo abbiano ancora fatto, come possano sottoscrivere i citati accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro in modo conforme?

Si conferma che nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che
abbiano lavoratori dipendenti.

Anche in tal caso è possibile sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

25. C’è un numero massimo di lavoratori da destinare alla formazione? Qualsiasi lavoratore può essere inserito nell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro? Possono partecipare ai percorsi di formazione anche i
lavoratori inquadrati con il contratto da dirigenti?

Non c’è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze. Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale.

26. Indicazioni in merito alle attività di monitoraggio.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio si rinvia all’art. 9 dell’Avviso e agli
allegati previsti all’art. 15 contenenti le informazioni di natura fisica e finanziaria che
le imprese devono comunicare.

27. Qual è il flusso previsto per la gestione del finanziamento?

La presentazione dell’istanza di finanziamento presuppone che l’erogazione delle retribuzioni ai lavoratori avvenga direttamente da parte dell’impresa? Il flusso operativo sarà pertanto il seguente?

Una volta che ANPAL valuta ammissibile l’istanza di finanziamento, comunica l’ammissione dell’istanza tanto all’impresa richiedente, tanto a INPS, che eroga all’impresa richiedente un anticipo pari
al 70% del valore complessivo stimato.

Analogamente, in sede di rendiconto finale delle attività, l’impresa presenta la richiesta di saldo ad ANPAL, che, valutata la richiesta, ne comunica l’approvazione tanto all’impresa tanto a INPS, che eroga il saldo.

Si, il flusso relativo alla gestione, previsto dagli art. 3, 4, e 6 dell’Avviso è quello descritto.

Nuove FAQ 2021

28. Il Fondo Nuove Competenze deve andare per forza a ridurre la percentuale di FIS (fondo integrazione salariale) settimanale?

Esempio se oggi una persona è 4 giorni operativa e 1 g in FIS, la sua pianificazione settimanale può diventare 3 gg operativa, 1 g FNC e 1 g FIS?

No. L’ipotesi prospettata non è percorribile in quanto lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal FNC che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.

29. L’utilizzo del FNC può andare a inibire eventuali successive mobilità (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all’esodo)?

No. Il ricorso al FNC non ha conseguenze preclusive di questo tipo; tuttavia, la finalità del Fondo è proprio quella di aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro.

Sono, altresì, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell’ambito dell’eventuale ricollocazione

30. Se oltre a operai/impiegati/ dirigenti vengono coinvolti anche i Dirigenti è necessario un secondo accordo sindacale, anche se non presenti rappresentanze sindacali specifiche in azienda?

Al riguardo, si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. La norma prevede che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

Nuova FAQ Anpal Fondo Nuove Competenze 2021: come devono essere compilate la tabella dell’Allegato 1a e le tabelle dell’Allegato 1b?

Si precisa che nella tabella presente nell’Allegato 1a e nelle tabelle presenti nell’Allegato 1b dovranno essere riportati per ogni riga le informazioni relative ai lavoratori che hanno lo stesso inquadramento contrattuale e precisamente:

  • nella colonna “Numero di lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze” dovrà essere riportato il numero totale dei lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale;
  • nella colonna “Numero di ore di rimodulazione di orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze” dovrà essere riportato il numero totale delle ore di rimodulazione di orario di lavoro riferite al totale di lavoratori, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale, da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
  • nelle colonne “quota di retribuzione oraria” e “quota di contribuzione oraria” dovrà essere riportato l’importo ponderato, in base alle ore previste per ogni lavoratore dello stesso inquadramento, della retribuzione/contribuzione oraria al netto di ratei mensilità aggiuntive, TFR e premi di produzione.

Vai qui per l’elenco completo delle FAQ Anpal sul Fondo Nuove Competenze.

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