Abbiamo parlato di misure e incentivi per le aziende nell’ambito del programma Garanzia Giovani. L’aspetto meno noto però è che l’iniziativa europea di contrasto alla disoccupazione è accessibile, e appetibile, pure per studi professionali, associazioni e fondazioni. Ovviamente la condizione essenziale è possedere tutti i requisiti previsti da disposizioni e regolamenti regionali.

Praticantato e tirocinio Garanzia Giovani: c’è differenza?

Parlando del programma Garanzia Giovani la prima associazione è con il mondo delle aziende. Quando però si entra nel dettaglio di realtà come studi legali o strutture associative, la situazione diventa più nebulosa e sorgono dubbi. Una delle ragioni è la confusione tra: stage, tirocinio, praticantato e apprendistato, a volte usati come sinonimi l’uno dell’altro.

Tirocinio e stage sono in pratica la stessa cosa. Identificano infatti un percorso di formazione professionale finalizzato all’inserimento lavorativo. Si può distinguere al limite tra:

  • Tirocinio curriculare – collegato all’alternanza scuola-lavoro, che non prevede retribuzione obbligatoria ma dà crediti formativi.
  • Tirocinio extracurriculare – di solito attivato dopo il conseguimento di un titolo di studio, come transizione tra formazione e avvio all’attività, con indennità minima obbligatoria.

C’è differenza invece tra apprendistato e tirocinio. Il primo è un contratto di lavoro subordinato con fini formativi e di occupazione. Il secondo invece no. Anche il praticantato non è un vero rapporto di lavoro ed è simile al tirocinio in quanto percorso di formazione pratica.

È necessario per tutte le professioni che richiedono iscrizione a Ordini e Albi di categoria. Ed è qui che occorre fare un’importante precisazione. Come indicato nella sezione FAQ dell’Anpal, Il praticantato non è compatibile con il programma Garanzia Giovani. Gli studi professionali possono quindi assumere risorse attraverso il programma però si parla di figure come assistenti, segretari o altro tipo di collaboratori.

Neet o non Neet: questione di tempi

Garanzia Giovani è per soggetti tra 15 e i 29 anni, disoccupati e non impegnati in percorsi di istruzione, di ogni Regione e della PA di Trento. Il limite passa a 34 anni, per residenti in Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Sardegna. Per questi inoltre, è irrilevante l’iscrizione a un corso didattico o formativo, in funzione della misura denominata Asse 1bis.

È evidente che il programma Garanzia Giovani si rivolge essenzialmente ai Neet (not in education, employment or training), cioè a chi non studia né lavora. La teoria sembra cristallina, ma quando si arriva alla pratica ci si perde un po’ tra mille dubbi per le tante zone grigie del mercato del lavoro.

Nello specifico si parla di lavoretti o progetti saltuari, iscrizioni a corsi di aggiornamento. Da regolamento, lo staus di Neet è necessario solo al momento dell’adesione all’iniziativa o quando ci si avvia al servizio attivo. Se si modifica la propria condizione in maniera “alternata”, non esistono limiti ostativi. Questo può valere ad esempio per i brevi contratti che di solito non vengono neppure registrati e che formalmente non esistono per i centri per l’impiego.

Per quanto riguarda i corsi per il mantenimento dell’iscrizione agli albi professionali, l’importante è che non ci sia rilascio di certificati con crediti formativi spendibili successivamente. Se queste ipotesi non si verificano, si può aderire a Garanzia Giovani senza ostacoli.

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