Quali sono i punti di contatto tra Formazione 4.0 e il Piano Industria 4.0? Cosa unisce le due misure? Sono sicuramente due interrogativi frequenti che riguardano le aziende che vogliono affrontare la transizione digitale. Come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, di fatto segna la traccia di fusione di questi due programmi nazionali.

Ecco i dettagli.

I dettagli in comune tra Formazione 4.0 e Industria 4.0

Una recente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato, nero su bianco, il ponte d’unione tra Formazione 4.0 e il Piano Industria 4.0, rafforzato anche dal Pnrr e della transizione digitale delle aziende.

Il principale punto di unione riguarda i temi della formazione 4.0. I temi di approfondimento delle skills, infatti, non sono “generici” ossia afferenti all’intero universo digitale, ma riguardano esattamente gli obiettivi e i campi di apprendimento chiesti da Industria 4.0, e cioè:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud, fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina, manifattura additiva,
  • internet delle cose e delle macchine
  • e integrazione digitale dei processi aziendali

Il credito d’imposta per la formazione: cosa è e come chiederlo

Altro elemento segnalato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, riguarda le modalità di richiesta e di utilizzo della speciale agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato
  • e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione

Inoltre, il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000.

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