Ci sono le compensazioni illecite dei crediti d’imposta anche per la Formazione 4.0 al centro della revisione giurisprudenziale in corso alla Corte di Cassazione. L’iter legislativo, in realtà, è iniziato già da qualche mese, e cioè da quando sono emerse le prime criticità legate a molti casi di compensazione errata dei crediti d’imposta anche per altre misure di sostegno alle aziende.

In realtà, la disciplina normativa in questione vale per tutti i casi di credito d’imposta previsto per misure e agevolazioni rivolte alle aziende, anche se questa tipologia di strumento fiscale ha avuto il suo boom proprio nel periodo pandemico con misure come la Formazione 4.0.

Formazione 4.0 e l’errata compensazione dei crediti

Si deve partire da una distinzione di base, messa nero su bianco dalla Corte di Cassazione, e cioè la differenza tra:

  • crediti non spettanti
  • crediti inesistenti

Entrambi i casi, ma con entità differente, prevedono una sanzione amministrativa ed una possiibile pendenza penale, in quanto si tratterebbe, una volta dimostrato l’illecito, di contenzioso tributario e quindi danno erariale.

E cioè: nel caso in cui, dopo i controlli e le verifiche del caso, il credito d’imposta viene definito “non spettante“, allora scatta la procedura del “ravvedimento operoso” che la giurisprudenza italiana ha fissato entro il periodo massimo di 8 anni. Cosa vuol dire? Che l’azienda in questione ha tempo massimo 8 anni per provvedere alla verifica completa della revisione contabile e alla restituzione dei crediti d’imposta non spettanti.

Con crediti d’imposta non spettanti ma accertati, la pena va dai 6 mesi ai 2 anni, sempre penale. La sanzione amministrativa prevista è del 30% rispetto al credito spettante.

Il secondo caso: i crediti inesistenti

Il secondo caso è, decisamente, più complicato perché prevede delle ripercussioni serie di natura penale, in quanto si tratta di crediti inesistenti che vengono chiesti per una determinata misura. Ma che, in realtà, non dovrebbero essere concessi, per una serie corposa di motivazioni, tra queste:

  • domande non coerenti con le annualità delle misure
  • modalità di svolgimento delle attività previste dalle misure non conformi alle regole

In questo caso, ossia di totale assenza del diritto ad avere questi crediti d’imposta, si configurano gli estremi per molte ipotesi di reato ai danni dello Stato.

Nel caso di credito inesistente la pena va da 18 mesi a 6 anni di reclusione. Mentre le sanzioni amministrative vanno dal 100% al 200% dell’importo del credito d’imposta.

Le conseguenze di crediti inesistenti, anche per la Formazione 4.0

Le sanzioni previste dalla giurisprudenza, come detto, valgono per tutte le misure che prevedono crediti d’imposta, compresa la Formazione 4.0. In ogni caso, la compensazione di crediti fiscali superiori a 50.000 euro è sempre penalmente rilevante.

La nota dell’Agenzia delle Entrate sugli errati crediti

Anche l’Agenzia delle Entrate, a fine 2020, ha espresso il proprio parere in materia con una circolare specifica rivolta ai crediti d’imposta previsti per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

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