Arriva dall’Europa il via libera ai tre nuovi sgravi contributivi e agevolazioni recentemente varati dal Governo. Si tratta di:

  • esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori
  • per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali
  • e, infine, per i lavoratori in cassa integrazione

Cosa significa questo? Che questi tre incentivi, che prevedono sgravi contributivi, possono diventare operativi. Vediamoli.

Bonus cooperative: quali sono gli sgravi previsti

Il bonus cooperative è uno dei nuovissimi incentivi messi in atto dal Governo, e che prevede uno sgravio dei contributi per favorire le assunzioni nelle cooperative sociali nate dal primo gennaio 2022.

Qual è il beneficio?

Il beneficio previsto è l’abbattimento totale delle aliquote previdenziali previste. Il bonus si applica nel caso di cooperative sociali costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari abbiano deciso di trasferire agli stessi dipendenti le società, in cessione o in affitto. Gli sgravi contributivi si applicano per un periodo massimo di 24 mesi. Lo sgravio annuo non può superare i 6.000 euro (12.000 complessivi), e viene applicato su base mensile.  Non rientrano nel bonus cooperative sociali i premi e i contributi INAIL.

Gli esoneri per le assunzioni nel turismo

Il piano di esoneri contributivi per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali prevede l’istituzione di un fondo da 100 milioni di euro che coprirà gli sgravi contributivi a cui le aziende turistiche accederanno in caso di assunzione di nuovo personale. Gli sgravi sono del 100%, ma hanno una durata variabile, a seconda della durata e del periodo dei contratti di lavoro.

Ad esempio: per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lo sgravio totale durerà 3 mesi al massimo.

In caso, invece, di contratti a tempo determinato stabilizzati, l’esonero durerà per i primi sei mesi di validità del contratto stesso.

Sgravi contributivi per le persone in CIGS

Questa terza tipologia di sgravi contributivi rientra nelle novità della Legge di Bilancio 2022 all’interno della riforma degli ammortizzatori sociali.

L’agevolazione per le aziende altro non è che un contributo pari al 50% della fetta di integrazione al salario che il lavoratore avrebbe ricevuto se ancora in cassa integrazione. Le aziende possono ricevere questo contributo per un periodo non superiore ai 12 mesi e se, nei 6 mesi precedenti l’assunzione in questione, non abbiano avviato procedure di licenziamento.

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