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L'apprendistato professionalizzante riservato ai percettori di ammortizzatori sociali, senza alcun limite anagrafico. Stesse aliquote ridotte dell'apprendistato ordinario, con incentivo aggiuntivo sull'inquadramento.
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L'apprendistato senza limiti di età (art. 47 c. 4 D.Lgs. 81/2015) è riservato esclusivamente ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali: indennità di mobilità ordinaria, NASpI o CIGS. Non ha limiti anagrafici e offre le stesse aliquote ridottissime dell'apprendistato ordinario, con in più un incentivo sull'inquadramento.
Stesse aliquote dell'apprendistato professionalizzante (da 1,5% a 10%), stesso obbligo formativo, stessa trasformazione automatica a t. indeterminato. La differenza: nessun limite di età e accesso riservato ai percettori di ammortizzatori sociali. Particolarmente utile per assumere lavoratori esperti temporaneamente in CIGS o mobilità.
L'apprendistato ordinario è limitato ai 18–29 anni. Questa tipologia abbatte il limite anagrafico: un lavoratore di 55 anni in CIGS può essere assunto in apprendistato.
Non cumulabile con l'incentivo CIGS/ADR CIGS sullo stesso rapporto di lavoro. Il datore deve scegliere lo strumento più conveniente caso per caso.
Uno strumento particolarmente utile per recuperare lavoratori esperti in ammortizzatori: profili senior che portano competenze consolidate, a costo contributivo ridottissimo.
Il lavoratore deve percepire uno degli ammortizzatori previsti al momento dell'assunzione. Non è richiesto che sia disoccupato: può essere ancora formalmente in forza all'azienda di origine, purché in CIGS.
Il lavoratore può essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alla qualifica che acquisirà al termine del periodo formativo, con risparmio sulla retribuzione oltre che sui contributi.
Come nell'apprendistato ordinario, il datore deve erogare la formazione professionale prevista dal piano formativo. Il mancato rispetto comporta restituzione dei benefici contributivi.
Al termine del periodo formativo (min. 6 mesi, max 3 anni) il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato, salvo recesso delle parti.
Come l'apprendistato ordinario: 1,5% al primo anno per aziende ≤9 dipendenti, indipendentemente dall'età del lavoratore.
L'unico apprendistato senza limite anagrafico: aperto a lavoratori di qualsiasi età in possesso del requisito ammortizzatore.
Sottoinquadramento fino a 2 livelli più incentivo economico aggiuntivo sull'inquadramento rispetto all'apprendistato ordinario.
Sì. Non esiste un limite di età massimo. L'unica condizione è che il lavoratore percepisca uno degli ammortizzatori sociali indicati dalla norma.
Indennità di mobilità ordinaria, trattamento di disoccupazione (NASpI) e trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).
No. Le due misure non sono cumulabili sullo stesso rapporto di lavoro.
Il lavoratore può essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alla qualifica che acquisirà al termine del periodo formativo, con un risparmio sul costo della retribuzione.
Sì. La durata minima è di 6 mesi; la durata massima di 3 anni. Le parti possono accordarsi per durate intermedie in base al piano formativo.
Da 1,5% · 18–29 anni
Scopri di più arrow_forward10% aliquota apprendisti · 50% ADR
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