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Due misure distinte per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione. CIGS: contribuzione ridotta all'aliquota apprendisti (10%) per 12 mesi. ADR CIGS: 50% dei contributi datoriali, fino a 4.030 €/anno per 18 mesi.
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Due misure strutturali per favorire il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione. La CIGS ordinaria riduce la contribuzione datoriale all'aliquota apprendisti (10%) per 12 mesi. L'ADR CIGS prevede invece il 50% dei contributi datoriali fino a 4.030 €/anno per 18 mesi, con una platea contrattuale più ampia.
La CIGS ordinaria si applica solo ai contratti a t. pieno e indeterminato, con riduzione all'aliquota apprendisti (10%) per 12 mesi. L'ADR CIGS copre anche t. determinato e apprendistato professionalizzante, con il 50% dei contributi per 18 mesi e cumulabilità con altri incentivi.
12 mesi
Solo t. indeterminato a tempo pieno. Il datore non deve avere sospensioni in atto né aver ridotto personale nei 12 mesi precedenti. Lavoratore in CIGS da ≥3 mesi.
18 mesi · max 4.030 €/anno
T. indet., t. det. e apprendistato professionalizzante. Cumulabile con incentivi disabilità, Over 50, Donne, NASpI.
L'ADR CIGS si cumula con: incentivo lavoratori con disabilità, Over 50, incentivo Donne e percettori NASpI sullo stesso rapporto di lavoro.
Lavoratore in CIGS da ≥3 mesi (anche non continuativi) dipendente da azienda beneficiaria da ≥6 mesi. Il datore non deve avere sospensioni né licenziamenti della stessa professionalità nei 12 mesi precedenti.
CIGS e ADR CIGS sono misure distinte con requisiti, contratti ammessi e vantaggi diversi. La scelta dipende dal profilo del lavoratore e dalla tipologia contrattuale desiderata.
Per la CIGS ordinaria il datore non deve avere sospensioni dal lavoro in atto e non deve aver ridotto personale della stessa professionalità nei 12 mesi precedenti l'assunzione.
L'ADR CIGS ammette t. indeterminato, t. determinato e apprendistato professionalizzante — a differenza della CIGS ordinaria che è riservata al solo t. pieno e indeterminato.
Il lavoratore può essere ancora in forza all'azienda di origine, purché sia formalmente in CIGS da almeno 3 mesi. Non è richiesta la disoccupazione.
Il requisito è verificabile tramite il modello CIGS attestante la fruizione dell'integrazione salariale. I 3 mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Contribuzione ridotta all'aliquota apprendisti per 12 mesi: risparmio immediato sul costo del lavoro per t. indeterminato.
Fino a 4.030 euro annui di risparmio contributivo con l'ADR CIGS, per 18 mesi dalla data di assunzione.
Entrambe le misure sono strutturali e permanenti: nessuna scadenza, nessun limite di risorse annue.
Il requisito è verificabile tramite il modello CIGS attestante la fruizione dell'integrazione salariale. I 3 mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Per la misura CIGS ordinaria no, se i licenziamenti hanno riguardato la stessa professionalità del lavoratore che si vuole assumere. L'ADR CIGS non ha questo vincolo esplicito.
No. Le misure non sono cumulabili sullo stesso rapporto di lavoro.
Il lavoratore può essere ancora in forza all'azienda di origine, purché sia formalmente in CIGS da almeno 3 mesi. Non deve necessariamente essere disoccupato.
Massimo 18 mesi dalla data di assunzione o trasformazione.
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