apprendistato senza limiti eta - Dettagli e approfondimenti

CONTRATTO STRUTTURALE · AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 47 c. 4 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Apprendistato senza limiti di età

L'apprendistato professionalizzante riservato ai percettori di ammortizzatori sociali, senza alcun limite anagrafico. Stesse aliquote ridotte dell'apprendistato ordinario, con incentivo aggiuntivo sull'inquadramento.

Aziende ≤ 9 dipendenti
Anno 11,5%
Anno 23%
Anno 310%
Aziende > 9 dipendenti
Tutti gli anni10%
Nessun limite età
Durata max3 anni

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Cos'è e come funziona

L'apprendistato senza limiti di età (art. 47 c. 4 D.Lgs. 81/2015) è riservato esclusivamente ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali: indennità di mobilità ordinaria, NASpI o CIGS. Non ha limiti anagrafici e offre le stesse aliquote ridottissime dell'apprendistato ordinario, con in più un incentivo sull'inquadramento.

all_inclusive

Come l'apprendistato ordinario, ma senza limiti anagrafici

Stesse aliquote dell'apprendistato professionalizzante (da 1,5% a 10%), stesso obbligo formativo, stessa trasformazione automatica a t. indeterminato. La differenza: nessun limite di età e accesso riservato ai percettori di ammortizzatori sociali. Particolarmente utile per assumere lavoratori esperti temporaneamente in CIGS o mobilità.

  • check_circleNessun limite di età — aperto a lavoratori di qualsiasi età
  • check_circleAliquote da 1,5% (≤9 dip., anno 1) a 10% (tutti gli altri casi)
  • check_circleIncentivo economico aggiuntivo sull'inquadramento rispetto all'apprendistato ordinario
  • check_circleAl termine: trasformazione automatica a t. indeterminato salvo recesso
Beneficiari — ammortizzatori ammessi

3 tipologie di ammortizzatori

  • Indennità di mobilità ordinaria
  • Trattamento di disoccupazione (NASpI)
  • CIGS (cassa integrazione straordinaria)
Aliquote ≤ 9 dipendenti

Progressive anno per anno

Anno 1 1,5%
Anno 2 3%
Anno 3 10%
Differenza chiave dall'ordinario

Nessun limite di età

L'apprendistato ordinario è limitato ai 18–29 anni. Questa tipologia abbatte il limite anagrafico: un lavoratore di 55 anni in CIGS può essere assunto in apprendistato.

info Non cumulabile

Non cumulabile con l'incentivo CIGS/ADR CIGS sullo stesso rapporto di lavoro. Il datore deve scegliere lo strumento più conveniente caso per caso.

Apprendistato senza limiti di età

Condizioni operative e confronto

Uno strumento particolarmente utile per recuperare lavoratori esperti in ammortizzatori: profili senior che portano competenze consolidate, a costo contributivo ridottissimo.

Requisito: ammortizzatore in corso

Il lavoratore deve percepire uno degli ammortizzatori previsti al momento dell'assunzione. Non è richiesto che sia disoccupato: può essere ancora formalmente in forza all'azienda di origine, purché in CIGS.

Incentivo sull'inquadramento

Il lavoratore può essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alla qualifica che acquisirà al termine del periodo formativo, con risparmio sulla retribuzione oltre che sui contributi.

Obbligo formativo

Come nell'apprendistato ordinario, il datore deve erogare la formazione professionale prevista dal piano formativo. Il mancato rispetto comporta restituzione dei benefici contributivi.

Trasformazione automatica

Al termine del periodo formativo (min. 6 mesi, max 3 anni) il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato, salvo recesso delle parti.

Vantaggi per la tua Impresa

percent
1,5%
Aliquota minima

Come l'apprendistato ordinario: 1,5% al primo anno per aziende ≤9 dipendenti, indipendentemente dall'età del lavoratore.

all_inclusive
Nessun limite età

L'unico apprendistato senza limite anagrafico: aperto a lavoratori di qualsiasi età in possesso del requisito ammortizzatore.

layers
-2
Livelli + incentivo

Sottoinquadramento fino a 2 livelli più incentivo economico aggiuntivo sull'inquadramento rispetto all'apprendistato ordinario.

Domande frequenti

Sì. Non esiste un limite di età massimo. L'unica condizione è che il lavoratore percepisca uno degli ammortizzatori sociali indicati dalla norma.

Indennità di mobilità ordinaria, trattamento di disoccupazione (NASpI) e trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

No. Le due misure non sono cumulabili sullo stesso rapporto di lavoro.

Il lavoratore può essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alla qualifica che acquisirà al termine del periodo formativo, con un risparmio sul costo della retribuzione.

Sì. La durata minima è di 6 mesi; la durata massima di 3 anni. Le parti possono accordarsi per durate intermedie in base al piano formativo.

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