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Riduzione del 95% dell'aliquota contributiva per cooperative sociali e aziende che impiegano detenuti, internati ed ex degenti di ospedali psichiatrici. Misura strutturale, tutte le tipologie contrattuali, cumulabile con altri incentivi.
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La misura (art. 35 D.L. 48/2025) prevede una riduzione del 95% dell'aliquota contributiva per cooperative sociali e aziende che impiegano detenuti, internati ed ex degenti di ospedali psichiatrici. Strutturale e permanente, vale sia per attività svolte all'interno degli istituti penitenziari che per quelle esterne. Si cumula con altri incentivi.
La riduzione del 95% dell'aliquota contributiva si applica a tutte le tipologie contrattuali (escluso il lavoro domestico), sia per attività svolte all'interno degli istituti penitenziari sia per lavoro esterno. Cumulabile con l'incentivo per lavoratori con disabilità e per percettori NASpI.
Cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e aziende pubbliche o private che impiegano detenuti ammessi al lavoro esterno.
Detenuti, internati ed ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. Anche per attività di produzione o servizio svolte all'esterno degli istituti.
A differenza di molte altre misure, si cumula con l'incentivo per lavoratori con disabilità e con quello per percettori NASpI sullo stesso rapporto di lavoro.
Non cumulabile con Decontribuzione Sud. L'autorizzazione al lavoro esterno dei detenuti è concessa dal magistrato di sorveglianza, previo coordinamento con l'istituto penitenziario.
Una misura strutturale pensata per favorire il reinserimento sociale attraverso il lavoro, con una riduzione contributiva tra le più elevate del sistema incentivi.
Le cooperative sociali che perseguono l'interesse generale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate accedono direttamente all'agevolazione, senza necessità di autorizzazione specifica per il lavoratore.
Le aziende ordinarie possono accedere solo per detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 ordinamento penitenziario). L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza.
L'agevolazione si applica sia per le attività lavorative svolte all'interno degli istituti penitenziari sia per quelle di produzione o servizio svolte all'esterno.
Cumulabile con incentivo per lavoratori con disabilità e percettori NASpI. Non cumulabile con Decontribuzione Sud sullo stesso rapporto di lavoro.
Una delle riduzioni contributive più elevate del sistema incentivi italiano — quasi azzeramento del costo contributivo.
Unica misura cumulabile con l'incentivo per lavoratori con disabilità e con percettori NASpI sullo stesso rapporto.
Misura permanente senza scadenza e senza limiti di risorse annue. Pianificazione certa nel lungo periodo.
Sì, purché impieghi detenuti o internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario.
L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza. Il datore deve coordinarsi con l'istituto penitenziario di competenza.
La norma non specifica l'esclusione dell'INAIL, a differenza di altri incentivi. È opportuno verificare con l'INAIL caso per caso.
No, le due misure non sono generalmente cumulabili sullo stesso rapporto di lavoro.
Sì, l'agevolazione si applica anche alle attività lavorative svolte all'interno degli istituti penitenziari.
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