incentivo detenuti internati - Dettagli e approfondimenti

MISURA STRUTTURALE · TUTTO IL TERRITORIO
Art. 35 D.L. 48/2025 (Decreto Sicurezza) · Strutturale

Detenuti e internati

Riduzione del 95% dell'aliquota contributiva per cooperative sociali e aziende che impiegano detenuti, internati ed ex degenti di ospedali psichiatrici. Misura strutturale, tutte le tipologie contrattuali, cumulabile con altri incentivi.

95% Riduzione aliquota
Tutti I contratti
Cumulabile Con altri incentivi
Strutturale

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Cos'è e come funziona

La misura (art. 35 D.L. 48/2025) prevede una riduzione del 95% dell'aliquota contributiva per cooperative sociali e aziende che impiegano detenuti, internati ed ex degenti di ospedali psichiatrici. Strutturale e permanente, vale sia per attività svolte all'interno degli istituti penitenziari che per quelle esterne. Si cumula con altri incentivi.

balance

95% di riduzione aliquota — tutte le tipologie contrattuali

La riduzione del 95% dell'aliquota contributiva si applica a tutte le tipologie contrattuali (escluso il lavoro domestico), sia per attività svolte all'interno degli istituti penitenziari sia per lavoro esterno. Cumulabile con l'incentivo per lavoratori con disabilità e per percettori NASpI.

  • check_circleRiduzione 95% aliquota contributiva — tutte le tipologie contrattuali eccetto domestico
  • check_circleValida per attività interne agli istituti penitenziari e per lavoro esterno (art. 21 OP)
  • check_circleCumulabile con incentivo lavoratori con disabilità e percettori NASpI
  • check_circleMisura strutturale — nessuna scadenza, nessun limite di risorse
Datori ammessi

Coop. sociali e aziende

Cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e aziende pubbliche o private che impiegano detenuti ammessi al lavoro esterno.

Beneficiari

Detenuti · Internati · Ex degenti

Detenuti, internati ed ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. Anche per attività di produzione o servizio svolte all'esterno degli istituti.

Punto di forza

Cumulabile con altri incentivi

A differenza di molte altre misure, si cumula con l'incentivo per lavoratori con disabilità e con quello per percettori NASpI sullo stesso rapporto di lavoro.

info Da sapere

Non cumulabile con Decontribuzione Sud. L'autorizzazione al lavoro esterno dei detenuti è concessa dal magistrato di sorveglianza, previo coordinamento con l'istituto penitenziario.

Reinserimento lavorativo

Condizioni operative e vincoli

Una misura strutturale pensata per favorire il reinserimento sociale attraverso il lavoro, con una riduzione contributiva tra le più elevate del sistema incentivi.

Cooperative sociali — accesso diretto

Le cooperative sociali che perseguono l'interesse generale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate accedono direttamente all'agevolazione, senza necessità di autorizzazione specifica per il lavoratore.

Aziende ordinarie — autorizzazione lavoro esterno

Le aziende ordinarie possono accedere solo per detenuti ammessi al lavoro esterno (art. 21 ordinamento penitenziario). L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza.

Valida per lavoro interno ed esterno

L'agevolazione si applica sia per le attività lavorative svolte all'interno degli istituti penitenziari sia per quelle di produzione o servizio svolte all'esterno.

Cumulabilità selettiva

Cumulabile con incentivo per lavoratori con disabilità e percettori NASpI. Non cumulabile con Decontribuzione Sud sullo stesso rapporto di lavoro.

Vantaggi per la tua Impresa

percent
95%
Riduzione aliquota

Una delle riduzioni contributive più elevate del sistema incentivi italiano — quasi azzeramento del costo contributivo.

join_inner
+2
Cumulabile con

Unica misura cumulabile con l'incentivo per lavoratori con disabilità e con percettori NASpI sullo stesso rapporto.

all_inclusive
Strutturale

Misura permanente senza scadenza e senza limiti di risorse annue. Pianificazione certa nel lungo periodo.

Domande frequenti

Sì, purché impieghi detenuti o internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario.

L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza. Il datore deve coordinarsi con l'istituto penitenziario di competenza.

La norma non specifica l'esclusione dell'INAIL, a differenza di altri incentivi. È opportuno verificare con l'INAIL caso per caso.

No, le due misure non sono generalmente cumulabili sullo stesso rapporto di lavoro.

Sì, l'agevolazione si applica anche alle attività lavorative svolte all'interno degli istituti penitenziari.

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