Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sostegni bis, il contratto di rioccupazione è diventato realtà. Come viene scritto all’inizio dell’articolo 41, il contratto di rioccupazione è una misura eccezionale. La prima caratteristica? Sarà attivo dal 1° luglio al 31 ottobre.

Gli elementi di base del contratto di rioccupazione

Ne abbiamo parlato già qualche settimana fa, quando si iniziava a parlare di contratto di rioccupazione. La misura, fortemente voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, è quindi sperimentale.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende interessate ad assumere disoccupati che hanno dato la disponibilità a lavorare, possono attivare questo nuovo contratto provvisorio nei 4 mesi messi a disposizione dal decreto.

Quali sono le sue caratteristiche? Il contratto di rioccupazione:

  • è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • è vincolato ad un periodo di formazione

Il peso della formazione del contratto di rioccupazione

Il ruolo della formazione nel contratto di rioccupazione è, praticamente, fondamentale. Il lavoratore deve, infatti, accettare un progetto individuale di inserimento, che, come si legge nel testo del decreto, è

finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Ma cosa succede al termine dei sei mesi di formazione? Al termine del periodo di inserimento, le strade davanti ad azienda e lavoratore sono due:

  • il contratto viene confermato e, quindi, continua regolarmente il lavoro della persona assunta
  • oppure non arriva la conferma, e allora il contratto viene fermato

Quali sono gli sgravi per le aziende?

Gli sgravi pensati per le aziende che attivano il contratto descritto nel decreto Sostegni bis sono di natura contributiva: si parla, cioè, di esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali Inps durante il periodo di sei mesi di inserimento.

Ma ci sono delle specifiche:

  • non rientrano negli sgravi i premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale pe l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  • c’è un tetto massimo di 6.000 euro su base annua, ma, ovviamente, riparametrati e calcolati mensilmente

Gli sgravi sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privato, ad esclusione di due settori, e cioè quello agricolo e quello domestico. Per queste due categorie il contratto di rioccupazione non trova applicazione.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro, alla fine dei mesi mesi, non venga confermato, allora l’azienda deve restituire all’Inps i contributi oggetto dello sgravio.

Sgravio sì, ma a date condizioni

C’è anche un’altra serie di condizioni che determinano la possibilità, per le aziende, di ottenere lo sgravio previsto dal contratto di rioccupazione. Si tratta di condizioni relative alla stabilità occupazionale dell’azienda.

Cosa vuol dire? Vuol dire che, per ottenere l’esonero del contributi previsti le aziende devono rispettare due precise azioni:

  • non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’avvio del contratto, a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo nella stessa unità produttiva dove viene inserito il nuovo lavoratore
  • e che non provvederanno alle stesse decisioni del punto precedente anche nei sei mesi successivi

Contratto di rioccupazione: ma quanto è il risparmio?

La quantificazione del risparmio per le aziende è uno dei punti interrogativi che ruotano intorno a questo nuovo contratto di lavoro “sperimentale”.

Secondo alcune statistiche riportate su Il Sole 24 Ore, i risparmi per le aziende non sono mai inferiori al 16% del costo del lavoro. Vediamo perché. L’analisi ha preso in considerazione il valore medio di risparmio in caso, per esempio, di contratto di rioccupazione nel settore del commercio e della ristorazione. E le cifre sono le seguenti:

  • 16,3% del costo del lavoro mensile per i commessi
  • 21,7% per i camerieri

I vantaggi del contratto di rioccupazione…

Ci sono due grandi tipologie di vantaggi in merito al contratto di rioccupazione:

  • non ci sono vincoli di settori produttivi (l’unica eccezione è stata scritta ad inizio articolo), né di dimensioni aziendali
  • gli sgravi contributivi per l’assunzione dei disoccupati sono cumulabili con gli altri incentivi attivi sui territori di competenza delle aziende, oltre che a livello nazionale.

…e gli svantaggi

Non si deve mettere la testa sotto la sabbia: non sono tutte rose e fiori, ovviamente. Non solo perché l’esonero dei contributi Inps può essere revocato se accadono determinati fattori all’interno dell’azienda o se il periodo di prova non si traduce in assunzione.

Il secondo svantaggio – se così vogliamo definirlo – o comunque il secondo dubbio sulla misura sta proprio nella sua durata a tempo. E la sua scadenza al 31 ottobre, in concomitanza con la fine di quasi tutte le misure di sostegno al lavoro, non è detto che sarà prorogata.

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