Nella montagna di documenti – cartacei o digitali – che giacciono negli archivi delle aziende ce n’è una che non può mancare. Stiamo parlando del materiale necessario per la rendicontazione effettiva del credito d’imposta per la formazione 4.0. Ecco quindi una breve guida da memorizzare o salvare sul proprio pc per non dimenticarli.

Credito d’imposta formazione 4.0: cosa conservare

Stando alle indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo Economico sono tre i documenti che ogni azienda deve conservare e avere a portata di mano, dopo averli ovviamente preparati:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio
  • e, infine, tutti i registri in cui ci siano i nomi dei dipendenti in formazione, dei docenti o dei soggetti chiamati a svolgere il percorso di formazione

A questi documenti, inoltre, se ne deve aggiungere un quarto altrettanto importante e cioè la certificazione di tutte le spese sostenute che rientrano in quelle “coperte” dal credito d’imposta. Ovviamente, questo elenco delle spese deve essere firmato dal revisore legale dei conti dell’azienda.

Quali sono le spese che rientrano nel credito d’imposta?

Le spese sostenute dalle aziende che rientrano nel credito d’imposta formazione 4.0 sono di vario tipo e abbracciano:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • i costi vivi del periodo di formazione, sia per i partecipanti che per i formatori (spese di viaggio, strumentazioni necessarie, ma non alloggio)
  • la consulenza connessa al progetto di formazione
  • costi amministrativi sostenuti nelle ore di formazione

Credito d’imposta: novità sulle riscossioni

Una volta avuta la certezza, in azienda, che c’è tutto il materiale descritto sopra e che sono state inserite tutte le voci ammesse, allora si è pronti a inviare la documentazione all’Agenzia delle Entrate per le riscossioni del credito d’imposta.

Ovviamente, il beneficio fiscale per l’azienda decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Di recente, proprio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad un interpello di un’azienda che aveva svolto la formazione nel 2018 ma non aveva ricevuto la compensazione fiscale. Il motivo? La mancata registrazione dell’accordo di formazione all’ispettorato del lavoro competente.

Niente paura! Questo elemento non rientra più nei passaggi necessari ad ottenere il vantaggio: la norma è stata modificata a partire dal 2020.

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