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Esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari ADI e SFL. 100% (max 8.000 €/anno) per t. indeterminato e apprendistato, 50% (max 4.000 €/anno) per t. determinato e stagionale.
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L'incentivo per i beneficiari di ADI e SFL (artt. 10 e 12 D.L. 48/2023) prevede un esonero contributivo modulato per tipo di contratto: 100% (max 8.000 €/anno) per t. indeterminato e apprendistato, 50% (max 4.000 €/anno) per t. determinato e stagionale. È l'unica misura per cui l'inserimento dell'offerta nel portale SIISL è condizione di legge.
Esonero totale per assunzioni stabili, parziale per contratti flessibili. Per le trasformazioni: 50% per la durata del t. determinato, poi 100% dalla trasformazione — fino a 24 mesi totali. Nessun obbligo di incremento ULA.
Max 8.000 €/anno
Esonero totale dei contributi previdenziali datoriali per 12 mesi dall'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato.
Max 4.000 €/anno
Riduzione del 50% dei contributi datoriali per 12 mesi per i contratti a tempo determinato e stagionali.
Unica misura per cui la pubblicazione dell'offerta nel portale SIISL (art. 5 D.L. 48/2023) è condizione di legge — non una formalità. Senza, il beneficio non spetta.
Soggetto a de minimis. Non cumulabile con altri esoneri sullo stesso rapporto. In caso di licenziamento illegittimo o dimissioni per giusta causa, il datore restituisce l'incentivo maggiorato di sanzioni.
Una misura strutturale con una procedura obbligatoria unica: l'offerta deve essere pubblicata sul SIISL prima o contestualmente all'assunzione.
Il datore deve inserire l'offerta di lavoro nel SIISL prima o contestualmente all'assunzione. L'INPS verifica la pubblicazione. Senza questo adempimento il beneficio non spetta in nessun caso.
Il beneficiario deve risultare titolare di Assegno di Inclusione o Supporto Formazione Lavoro al momento dell'assunzione incentivata.
In caso di licenziamento illegittimo, recesso durante il periodo di prova o dimissioni per giusta causa, il datore è tenuto a restituire l'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
Esclusi: lavoro intermittente, lavoro domestico, contratti con dirigenti. Ammessi: t. indet., apprendistato, t. det., stagionale, trasformazioni, somministrazione.
Esonero totale dei contributi datoriali per le assunzioni a tempo indeterminato e i contratti di apprendistato.
Il massimale più alto tra le misure strutturali per le assunzioni di soggetti svantaggiati.
Nessuna scadenza, nessun limite di risorse annue. Si applica ad ogni assunzione che rispetti i requisiti.
Il datore deve accedere al portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) e pubblicare l'offerta di lavoro prima o contestualmente all'assunzione. L'INPS verifica la pubblicazione.
Il beneficio non spetta. L'inserimento nel SIISL è condizione di legge, non una formalità. Senza questa pubblicazione l'azienda non può accedere all'incentivo.
Sì. Il beneficiario deve essere titolare di ADI o SFL al momento dell'assunzione incentivata.
No. È soggetto a de minimis e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sullo stesso rapporto di lavoro.
I contratti stagionali sono quelli relativi ad attività che per loro natura si svolgono solo in determinati periodi dell'anno (es. turismo, agricoltura stagionale).
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