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Contributo mensile al datore pari al 20% dell'indennità NASpI residua, per ogni mese ancora spettante al lavoratore. Solo assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Erogazione mensile INPS in conguaglio.
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L'incentivo (art. 2 c. 10-bis L. 92/2012) prevede un contributo mensile al datore pari al 20% dell'indennità NASpI residua del lavoratore assunto, per un numero di mesi pari alla durata ancora spettante al momento dell'assunzione. Non è un esonero contributivo ma un contributo economico diretto erogato mensilmente dall'INPS in conguaglio.
Il 20% dell'indennità NASpI mensile residua viene accreditato dal datore ogni mese tramite conguaglio DM10. Il contributo non può superare la retribuzione erogata, né la durata residua NASpI. Nessuna erogazione anticipata o in rate.
Esclusi: t. determinato, t. parziale, lavoro domestico. Il lavoratore deve percepire la NASpI al momento dell'assunzione.
Il contributo è strettamente mensile: 20% dell'indennità residua per ogni mese. Nessuna erogazione in anticipo o in due rate. Il datore fruisce in compensazione DM10.
Soggetto a de minimis. Il contributo cessa al raggiungimento dei requisiti pensionistici del lavoratore. Non obbliga al rispetto del requisito ULA.
Un contributo economico diretto, non un esonero: meccanismo semplice e mensile, senza complicazioni burocratiche aggiuntive rispetto all'ordinario.
Il 20% dell'indennità NASpI residua viene corrisposto dall'INPS al datore tramite conguaglio mensile DM10. Non è una riduzione dei contributi previdenziali ma un incentivo economico distinto.
La durata del contributo dipende da quanti mesi di NASpI restano al lavoratore al momento dell'assunzione: più è recente la disoccupazione, più è lungo il periodo di fruizione.
Tutti i rapporti a tempo determinato e a tempo parziale sono esclusi. Il beneficio spetta esclusivamente per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
L'agevolazione cessa automaticamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici del lavoratore, indipendentemente dalla durata residua della NASpI.
Il 20% dell'indennità NASpI residua del lavoratore accreditato mensilmente in conguaglio INPS.
La durata si determina automaticamente: quanti mesi di NASpI restano al lavoratore, tanti mesi di contributo.
Misura permanente senza scadenza. Si applica ad ogni assunzione idonea, senza limiti di risorse annue.
Se il lavoratore percepiva 800 euro/mese di NASpI e ha ancora 8 mesi di indennità residua, il contributo al datore è di 160 euro/mese (20% di 800) per 8 mesi, pari a 1.280 euro totali.
Dall'INPS, tramite conguaglio in sede di liquidazione DM10. Il datore fruisce del contributo in compensazione.
Non è cumulabile con altri esoneri contributivi sullo stesso rapporto. Essendo un contributo economico (non un esonero), è però compatibile con la Maggiorazione costo in deduzione.
Il contratto part-time non dà diritto al contributo. Il beneficio è riservato esclusivamente alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
No. Il contributo è legato al singolo rapporto di lavoro. Se il rapporto cessa, il beneficio cessa con esso.
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